L.R. Veneto 16 aprile 1992, n. 16

L.R. Veneto 16 aprile 1992, n. 16 (1)

 

Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina

 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 21 aprile 1992, n. 43

 

Capo I – Finalità

Art. 1

Oggetto.

[1. La presente legge disciplina l’ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina in attuazione rispettivamente della legge 8 marzo 1991, n. 81 e della legge 2 gennaio 1989, n. 6] (2).

(2) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Capo II – Esercizio della professione di maestro di sci

Art. 2

Definizione della professione di maestro di sci.

[1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi e tessilfoca.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l’attività di maestri di sci] (3).

(3) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 3

Albo professionale regionale dei maestri di sci.

[1. L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’art. 10] (4).

(4) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 4

Condizioni per l’iscrizione all’albo.

[1. Possono essere iscritti, a domanda, all’albo professionale dei maestri di sci della Regione Veneto coloro che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale e che siano in possesso della abilitazione di cui all’art. 5, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;

e) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione] (5).

(5) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 5

Abilitazione tecnico-didattico-culturale.

[1. L’abilitazione all’esercizio di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattico-culturale ed il superamento dei relativi esami.

2. La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni, corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e per il fondo, propedeutici all’esame di abilitazione all’insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci nonché della Federazione Italiana Sport Invernali, per le competenze di cui all’art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

3. Per l’ammissione ai corsi deve essere prodotta domanda in carta legale alla Giunta regionale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) possesso del diploma di scuola media inferiore;

c) compimento del diciottesimo anno di età;

d) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; e allegando un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall’Unità sanitaria locale del comune di residenza.

4. I corsi di formazione hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

5. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale-pratica distinta per le discipline alpine e per il fondo da sostenersi avanti le sottocommissioni competenti per disciplina di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 6. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non sia stato superato l’esame finale (6).

6. Le prove d’esame comprendono tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. È ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica; è ammesso alla prova culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sessione immediatamente successiva. La sezione culturale comprende, le materie concernenti: pericoli della montagna; meteorologia alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga; soccorso in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

7. Il programma della prova dimostrativa attitudinale, dei corsi e delle prove di esame è determinato dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo comunque il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali, per le competenze di cui all’art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81] (7).

(6) Con Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4468 è stata indetta, ai sensi del presente comma, una prova dimostrativa attitudinale pratica per l’ammissione al corso di formazione per conseguire l’abilitazione all’esercizio di maestro di sci disciplina alpina.

(7) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 6

Commissione d’esame.

[1. La commissione d’esame, presieduta dall’assessore regionale competente o suo delegato, è composta da:

a) il dirigente regionale generale del dipartimento sport e tempo libero;

b) due maestri di sci specializzati nelle discipline alpine;

c) un maestro di sci specializzato nel fondo;

d) tre istruttori nazionali specializzati nelle discipline alpine;

e) due istruttori nazionali specializzati nel fondo;

f) un medico esperto in medicina sportiva;

g) un esperto in topografia montana regionale e in sicurezza alpina;

h) un esperto in tecnica turistica;

i) un esperto in materia fiscale e tributaria.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale; con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei membri supplenti. Essa dura in carica quattro anni; i componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono scelti in base ad un elenco di nominativi proposto dal consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

4. I componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono scelti in base all’elenco degli istruttori nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale.

5. Il componente di cui alla lettera f) del comma 1 è designato dal Consiglio regionale veneto della Federazione medico-sportiva italiana.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale nominato dal dirigente regionale generale del dipartimento sport e tempo libero.

7. Nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti della commissione di cui al presente articolo.

8. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

9. Ai componenti della commissione ed agli esperti, di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7, compete per ogni seduta il gettone di presenza previsto dall’art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. Agli stessi è corrisposto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti previsti per i dirigenti regionali, da liquidarsi previa presentazione della relativa documentazione.

10. Limitatamente all’espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per discipline alpine e l’altra per il fondo.

11. La sottocommissione per le discipline alpine è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1.

12. La sottocommissione per il fondo è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1] (8).

(8) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 7

Specializzazioni e qualificazioni (9).

[1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:

a) maestro di sci specializzato nell’insegnamento ai bambini;

b) maestro di sci specializzato nell’insegnamento dello sci a portatori di handicap;

c) maestro di sci specializzato nell’insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari.

2. I maestri di sci possono altresì conseguire le seguenti qualifiche:

a) direttore di scuola di sci;

b) esperto in una o più lingue straniere.

3. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni e delle qualifiche di cui ai commi 1 e 2, sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione Italiana Sport Invernali per le competenze di cui all’art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81. La Giunta regionale fissa l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattica e culturali. Le prove tecnico-pratiche sono sostenute avanti le sottocommissioni competenti per disciplina, di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 6, integrate con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale; le prove didattiche e culturali sono sostenute avanti la commissione di cui al comma 1 dell’art. 6 integrata con gli stessi esperti.

5. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica consistono in una prova culturale da sostenersi avanti la commissione, di cui al comma 1 dell’art. 6, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della qualifica nominati dal Presidente della Giunta regionale] (10).

(9) Vedi quanto disposto dalla Delib.G.R. 29 settembre 2000, n. 3116 che ha istituito i corsi di specializzazione, qualificazione e aggiornamento, di cui al presente articolo. Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 dicembre 2000, n. 3918.

(10) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 8

Validità dell’iscrizione e aggiornamento professionale (11).

[1. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui alla lett. c) comma 1 art. 4 e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per la loro organizzazione del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione Italiana Sport Invernali per le competenze di cui all’art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81. Per la parte tecnico-didattica saranno utilizzati istruttori nazionali. La Giunta regionale fissa l’ammontare delle spese a carico dei maestri partecipanti.

3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell’iscrizione all’albo] (12).

(11) Vedi quanto disposto dalla Delib.G.R. 29 settembre 2000, n. 3116 che ha istituito i corsi di specializzazione, qualificazione e aggiornamento, di cui al presente articolo. Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 dicembre 2000, n. 3918.

(12) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 9

Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati.

[1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Veneto.

2. L’iscrizione avviene previo colloquio volto ad accertare la conoscenza dell’ambiente montano e del territorio regionale veneto, da sostenersi avanti una sottocommissione composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lett. a), b), c) e g) del comma 1 dell’art. 6.

3. Il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione di coloro che abbiano espletato il colloquio di cui al comma 2, previa altresì verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione all’albo, di cui all’art. 4.

4. Il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall’albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma.

5. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente nel Veneto, per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto, indicando la o le località sciistiche nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività, il loro recapito nel Veneto e la posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e comunque non inferiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

6. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 5 l’esercizio dell’attività nel Veneto per periodi non superiori ai quindici giorni anche non consecutivi da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati.

7. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare nel Veneto per periodi non superiori a quindici giorni anche non consecutivi, devono richiedere almeno otto giorni prima il nulla osta al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente in Veneto devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Veneto. L’iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, d’intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all’art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza, nonché all’espletamento del colloquio di cui al comma 2. Per l’iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 (13)] (14).

(13) Comma così modificato dall’art. 93, L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

(14) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 10

Collegio regionale dei maestri di sci.

[1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della Regione, nonché i maestri di sci residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

a) l’assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all’assemblea del Collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;

c) eleggere i membri del Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all’art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Le sedute dell’assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell’albo professionale;

b) vigilare sull’esercizio della professione;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con le competenti autorità regionali;

e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all’albo.

6. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. I regolamenti di cui alla lett. d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta regionale] (15).

(15) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 11

Sanzioni disciplinari e ricorsi.

[1. I maestri di sci iscritti nell’albo professionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 8 marzo 1991, n. 81, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale, previsto dall’art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa] (16).

(16) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 12

Scuole di sci.

[1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.

2. La Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale, autorizza l’apertura di scuole di sci, invernali, invernali-estive, estive, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di sei maestri di sci. Nelle scuole che esercitino esclusivamente l’insegnamento del fondo, il numero minimo è ridotto a quattro unità. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l’organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;

b) che la scuola sia retta da statuti-regolamenti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall’assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in particolare, tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell’attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro ed alla sua eventuale specializzazione o qualifica;

c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro con la qualifica di direttore; a questi è affidata la rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;

d) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

e) che la scuola disponga di sede e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

f) che la località in cui opera la scuola sia dotata di impianti di trasporto a fune funzionanti, qualora sia previsto l’insegnamento delle discipline alpine, rispettivamente che sia dotata di piste di fondo tracciate e mantenute in continuità qualora sia previsto l’insegnamento della disciplina del fondo;

g) che, nel caso di scuole di sci estivo, sia effettivamente agibile nel periodo estivo in zona un adeguato bacino sciistico;

h) che la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nella scuola, nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.

3. La Giunta regionale, qualora particolari esigenze di sviluppo turistico lo richiedano, può concedere, sentito il Collegio regionale, l’autorizzazione all’apertura di una scuola di sci anche in deroga al numero minimo dei suoi componenti, come stabilito alla lett. a) del comma 2, purché complessivamente i componenti non siano meno di tre, sussistano tutti i requisiti indicati al comma 2 e non esista già nella medesima località un’altra scuola di sci. L’autorizzazione è revocata, oltre che nei casi previsti dal comma 6, anche nel caso in cui vengano a cessare le particolari esigenze per le quali l’autorizzazione è stata richiesta.

4. Le scuole di sci possono svolgere l’attività di insegnamento limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ogni anno.

5. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.

6. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell’attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo] (17).

(17) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 13

Adempimenti.

[1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art. 12 deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre, corredata di:

a) un elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma dell’art. 12;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

e) la denominazione della scuola.

2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno alla Giunta regionale tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti regolamenti, la sede ed i recapiti. Le scuole di sci estive devono inoltrare la suddetta comunicazione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno] (18).

(18) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 14

Tariffe professionali.

[1. Le tariffe minime e massime da applicarsi per l’insegnamento dello sci nell’ambito della Regione Veneto sono fissate annualmente dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

2. Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali verrà determinato con il provvedimento di fissazione della tariffa anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare.

3. Tariffe agevolate possono essere fissate per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale.

4. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate] (19).

(19) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 15

Sanzioni amministrative.

[1. Chiunque, pur in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 5, eserciti, nell’ambito del territorio della Regione Veneto, l’attività di maestro di sci senza essere iscritto all’albo di cui all’art. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell’art. 9 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

3. L’esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l’apertura e l’esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all’art. 13 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di insegnamento dello sci nell’ambito dell’organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da lire 5.000.000 a lire 15.000.000 a carico del direttore tecnico della scuola di sci abusiva.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai sindaci competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci] (20).

(20) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 16

Vigilanza.

[1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 3, 10 e 12 della presente legge sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento] (21).

(21) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 17

Norme transitorie.

[1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale dei maestri di sci e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri di sci iscritti nel ruolo regionale di cui all’art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99.

2. Nella prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come «Scuole di Sci» le scuole di sci autorizzate ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99.

3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci] (22).

(22) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Capo III – Esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida

Art. 18

Gradi della professione di guida alpina.

[1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina – maestro di alpinismo] (23).

(23) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 19

Aspirante guida.

[1. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’art. 20 con esclusione delle ascensioni di grado superiore al sesto in falesia e al quinto in tutte le altre zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina – maestro di alpinismo.

2. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

3. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo professionale di cui all’art. 23] (24).

(24) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 20

Guida alpina – maestro di alpinismo.

[1. È guida alpina – maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’art. 23, salvo quanto disposto dall’art. 19] (25).

(25) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 21

Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina o aspirante guida.

[1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue, mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. La Giunta regionale istituisce, almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del Collegio regionale delle guide, corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa può affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio nazionale delle guide di cui all’art. 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

3. Ai corsi sono ammessi, su domanda da prodursi in carta legale alla Giunta regionale, i residenti in uno dei Comuni della Regione Veneto che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guida alpina – maestro di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspirante guida per almeno due anni. L’ammissione al corso di aspirante guida è altresì subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico ed al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti una sottocommissione formata dal Presidente e dai componenti di cui alle lett. a) e b) comma 1 della commissione prevista all’art. 22.

4. Il corso di formazione per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida ha durata minima di ottantacinque giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell’alpinismo, dell’arrampicata, dello scialpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia, glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell’alpinismo; leggi e regolamenti professionali.

5. Il corso di formazione per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina/maestro di alpinismo ha durata minima di otto giorni effettivi, in cui l’allievo deve dimostrare di aver acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al comma 4.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine – maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina – maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide.

7. L’esame per conseguire la qualifica di aspirante guida consta di prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio e/o misto, di scialpinismo e di soccorso alpino valutate dalla sottocommissione di cui al comma 3 e sostenute avanti i componenti di cui alla lett. b) comma 1 della commissione prevista all’art. 22, nonché di un colloquio sulle materie di cui al comma 4 sostenuto avanti la commissione di cui al comma 1 dell’art. 22.

8. L’esame per conseguire la qualifica di guida alpina/maestro di alpinismo consta in un colloquio da sostenersi avanti la commissione di cui al comma 1 dell’art. 22, relativo agli insegnamenti elencati al comma 4.

9. Il programma della prova dimostrativa attitudinale dei corsi e delle prove d’esame è determinato dalla Giunta regionale, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide] (26).

(26) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 22

Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche.

[1. La commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche di guida alpina – maestro di alpinismo e aspirante guida, presieduta dall’assessore regionale competente o suo delegato, è composta da:

a) il dirigente regionale generale del dipartimento sport e tempo libero;

b) tre esperti nelle materie insegnate nel corso, designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide;

c) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico-sportiva italiana;

d) un esperto in meteorologia, nivologia, topografia e sicurezza alpina.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina dei cinque membri supplenti. La commissione dura in carica quattro anni.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale nominato dal dirigente regionale generale del dipartimento sport e tempo libero.

4. I componenti della commissione, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.

5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

6. Ai componenti della commissione compete per ogni seduta il gettone di presenza previsto dall’art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. Agli stessi è corrisposto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti previsti per i dirigenti regionali, da liquidarsi previa presentazione della relativa documentazione] (27).

(27) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 23

Albo professionale delle guide alpine.

[1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all’iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal Collegio regionale delle guide di cui all’art. 30 sotto la vigilanza della Giunta regionale.

2. È ammessa l’iscrizione negli appositi albi professionali di guide alpine-maestri di alpinismo e di aspiranti guide, che iscritti nei rispettivi albi di altre Regioni, intendano esercitare stabilmente la professione anche nel territorio della Regione, sempre che sussistano i requisiti previsti dall’art. 24.

3. L’esercizio della professione da parte di guide-maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall’estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l’ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all’iscrizione nell’albo.

4. È considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, l’attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

5. L’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell’art. 24.

6. Il rinnovo è altresì subordinato all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’art. 27] (28).

(28) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 24

Condizioni per l’iscrizione all’albo.

[1. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all’art. 21, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di diciotto anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;

e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione] (29).

(29) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 25

Trasferimento e aggregazione temporanea.

[1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell’aspirante guida, iscritti nell’albo di altre Regioni, all’albo corrispondente della Regione Veneto.

2. Il trasferimento è disposto dal Collegio regionale delle guide a condizione che l’interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della Regione.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo di altra Regione, che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l’attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo della Regione può chiedere l’aggregazione temporanea al relativo albo conservando l’iscrizione nell’albo della Regione di appartenenza.

4. L’aggregazione è disposta dal Collegio regionale delle guide. L’aggregazione di cui al comma 3 non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida] (30).

(30) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 26

Specializzazioni.

[1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide ed il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del Collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del Collegio nazionale delle guide] (31).

(31) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 27

Aggiornamento professionale.

[1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento istituito dalla Giunta regionale, che si avvale per l’organizzazione del direttivo del Collegio regionale delle guide e del Centro Sperimentale Neve e Valanghe di Arabba.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide. Le spese di frequenza sono a carico dei partecipanti e sono determinate dalla Giunta regionale.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo, che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 5 dell’art. 21, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. L’aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l’esame di abilitazione per guida alpina – maestro di alpinismo è esonerato dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento] (32).

(32) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 28

Doveri della guida alpina.

[1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. L’esercizio della professione di guida alpina – maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo] (33).

(33) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 29

Tariffe.

[1. La Giunta regionale, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide ed approvata dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, entro il 31 ottobre di ogni anno, fissa le tariffe massime e minime per le prestazioni professionali, applicabili per l’anno successivo dalle guide alpine e aspiranti guida.

2. In caso di partecipazione a operazioni di soccorso, alle guide alpine e aspiranti guida alpina viene assicurata la corresponsione del minimo giornaliero previsto dal tariffario] (34).

(34) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 30

Collegio regionale delle guide.

[1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione, nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.

3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.

4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da componenti eletti dai membri del Collegio regionale, di cui sette scelti tra le guide alpine – maestri di alpinismo e uno tra gli aspiranti guida, iscritti nei relativi albi professionali, nonché uno tra le guide alpine o aspiranti che abbiano cessato l’attività. Il direttivo dura in carica quattro anni e i membri possono essere rieletti.

5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendo fra gli iscritti nell’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui alla lett. b), comma 1 dell’art. 22.

9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide è esercitata dalla Giunta regionale] (35).

(35) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 31

Funzioni del Collegio regionale.

[1. Spetta all’assemblea del Collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’art. 32;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla Regione su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide;

e) collaborare con le competenti autorità statali, regionali, e con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;

f) collaborare, sulla base della determinazione della Giunta regionale, all’organizzazione dei corsi di cui all’art. 21;

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti] (36).

(36) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 32

Sanzioni disciplinari e ricorsi.

[1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nell’albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli artt. 28 e 29 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti] (37).

(37) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 33

Sanzioni amministrative.

[1. Chi, essendo iscritto o aggregato all’albo di altra Regione, esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 4 dell’art. 23, nel territorio regionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata dai sindaci competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide] (38).

(38) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 34

Scuole di alpinismo.

[1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 20.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta regionale e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell’albo professionale.

3. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida – purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell’albo o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell’art. 25.

4. Chiunque organizzi o conduca una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo senza autorizzazione è punito con una sanzione pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000. La relativa sanzione viene applicata secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 33] (39).

(39) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 35

Adempimenti.

[1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 34 deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre, corredata di:

a) un elenco degli aspiranti-guida e delle guide alpine/maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola;

b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma del comma 2;

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché di eventuali recapiti;

e) la denominazione della scuola.

2. La Giunta regionale, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, autorizza l’apertura di scuole di alpinismo, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di cinque associati;

b) che la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticità;

c) che la scuola disponga di sede e che sia in grado di funzionare;

d) che la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle località montane della Regione;

e) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.

3. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più condizioni previste dal presente articolo; è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia iniziato l’attività ovvero nel caso di interruzione dell’attività che si protragga per oltre un anno] (40).

(40) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 36

Vigilanza.

[1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni degli artt. 23, 24, 30, 34 e 35 della presente legge sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento] (41).

(41) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Art. 37

Norme transitorie.

[1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della legge regionale 8 novembre 1982, n. 51, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 19, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto quaranta anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo] (42).

(42) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Capo IV – Disposizioni comuni

Art. 38

Promozione e diffusione delle attività di montagna.

[1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide ed al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci contributi per iniziative dirette:

a) a migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine, aspiranti guide alpine e maestri di sci in attività;

b) a promuovere la diffusione dell’alpinismo e dello sci tra i giovani;

c) a favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina, dell’aspirante guida alpina e del maestro di sci.

2. A tal fine, il direttivo del Collegio regionale delle guide e il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare al Presidente della Giunta regionale un’apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento.

3. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.

4. Al direttivo del Collegio regionale delle guide ed al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci è fatto obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull’impiego dei contributi e sull’attività svolta] (43).

(43) Il presente articolo, già abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 per quanto riguarda le disposizioni relative al Collegio regionale guide alpine, alle figure professionali di guida alpina ed aspirante guida alpina ed all’alpinismo, è stato interamente abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 39

Ruolo e funzione del Club Alpino Italiano.

[1. La Regione Veneto riconosce il ruolo e la funzione del Club alpino italiano (C.A.I.), ai sensi delle lett. d) ed e) dell’art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, nella promozione e diffusione delle attività di montagna.

2. Restano ferme le competenze del Club Alpino Italiano nell’organizzazione di scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori, ai sensi dell’art. 20 della legge 2 febbraio 1989, n. 6 e dell’art. 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del C.A.I. medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui ai precedenti commi, non possono essere denominate scuole di alpinismo e di sci-alpinismo ed i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo] (44).

(44) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 40

Norma finanziaria.

[1. All’onere di lire 218.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge, per l’anno 1992, si fa fronte:

a) quanto a lire 173.000.000 mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 8 «Disciplina dell’attività di guida alpina e di maestro di sci» del fondo globale spese correnti di cui al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1992;

b) quanto a lire 45.000.000 mediante utilizzo di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 73044 del medesimo stato di previsione.

2. Nel bilancio di previsione per l’anno 1992 è istituito il capitolo 73045 denominato «Spese relative all’ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e alla promozione e diffusione delle attività di montagna» con lo stanziamento di lire 218.000.000 per competenza e per cassa.

3. Per l’anno 1993 e successivi lo stanziamento del capitolo 73046 sarà determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43] (45).

(45) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

Art. 41

Abrogazione.

[1. Sono abrogate la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 99, la legge regionale 8 novembre 1982, n. 51, la legge regionale 29 aprile 1985, n. 42, la legge regionale 10 luglio 1986, n. 28] (46).

(46) Articolo abrogato dall’art. 23, L.R. 3 gennaio 2005, n. 2.

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