L.R. Veneto 18 dicembre 1986, n. 52

L.R. Veneto 18 dicembre 1986, n. 52 (1) [abrogata]

 

Norme in materia di turismo d’alta montagna (2)

 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 19 dicembre 1986, n. 58.

(2) La presente legge è stata abrogata dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

 

Art. 1

Finalità.

[La Regione del Veneto, in applicazione delle norme fondamentali di cui all’articolo 4 dello Statuto, relative allo sviluppo delle attività turistiche e alla salvaguardia degli ambienti naturali e umani, valorizza il movimento alpinistico ed escursionistico delle zone di alta montagna del territorio regionale, in funzione anche della formazione morale e della salute dei soggetti che praticano l’alpinismo e l’escursionismo, nonché in vista dell’incentivazione economica delle vallate alpine.

La presente legge prevede e regola iniziative di sostegno al movimento alpinistico ed escursionistico, con particolare riguardo alle strutture e all’organizzazione che fanno capo in prevalenza al Club Alpino italiano (C.A.I.) e che sono rivolte a sviluppare la conoscenza e l’utilizzazione del patrimonio alpinistico regionale, ad assicurare la prevenzione degli infortuni in montagna e l’efficienza del soccorso alpino] (3).

(3) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 2

I rifugi sociali di alta montagna.

[Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 6, legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge 24 dicembre 1985, n. 776, la Regione del Veneto individua, classifica e disciplina come «rifugi sociali d’alta montagna» le strutture ricettive ubicate in zone d’alta montagna, di proprietà o in gestione del Club Alpino Italiano o delle sue sezioni, o di altri Enti e Associazioni operanti senza fini di lucro.

Le strutture ricettive di cui al comma precedente sono predisposte per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e pertanto devono essere:

a) custodite;

b) aperte al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche.

Sono assimilabili ai rifugi sociali d’alta montagna, ai fini della presente legge, i rifugi alpini di proprietà privata, i cui proprietari o gestori dimostrino che gli stessi sono strutturati e operano per le finalità di interesse sociale precisate nei commi precedenti, e si adeguino, per i servizi prestati, alle norme regolamentari del Club Alpino Italiano, in quanto compatibili e alle tariffe dallo stesso praticate.

La Giunta regionale dispone controlli nelle forme dalla stessa ritenute idonee] (4).

(4) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 3

Caratteristiche tipologiche dei rifugi sociali di alta montagna.

[I rifugi sociali di alta montagna devono essere ubicati a quota non inferiore a 1.300 metri, in località isolate non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi di trasporto motorizzati o da impianti meccanici di risalita per trasporto di persone.

Possono essere ubicati, eccezionalmente, a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e all’importanza turistico-alpinistica della località.

I rifugi sociali d’alta montagna devono obbligatoriamente disporre di:

a) attrezzature per cucinare i pasti e di uno o più locali per consumarli;

b) spazi coperti, a disposizione degli ospiti per consumare vivande proprie portate al seguito;

c) uno o più locali destinati al pernottamento, consistenti in dormitori dotati di cuccette, di tavolati per almeno quattro posti ciascuno e con posti precari per riposo da utilizzare nei casi di emergenza;

d) servizi igienico-sanitari essenziali in rapporto alle condizioni ambientali;

e) cassetta di medicazione, adeguatamente dotata di materiali per medicamenti e barella di soccorso;

f) in caso di apertura invernale, devono essere disponibili pale e sonde per valanga;

g) un locale di ricovero invernale, utilizzabile nei periodi di chiusura del rifugio, attrezzato con cuccette;

h) adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino;

i) idonea piazzola, nelle vicinanze, per l’atterraggio di elicotteri;

l) collegamento telefonico o via radio con la più vicina stazione di soccorso alpino] (5).

(5) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 4

Classificazione dei rifugi come rifugi sociali di alta montagna.

[Per ottenere la classificazione di rifugio sociale di alta montagna il Club Alpino Italiano e le sue sezioni nonché gli altri proprietari o gestori del rifugio devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, per il tramite del Sindaco del Comune nel cui territorio il rifugio è ubicato.

Per la classificazione delle strutture già esistenti, la domanda deve essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

a) corografia della zona in scala 1:25.000, con l’indicazione dell’ubicazione del rifugio;

b) relazione tecnica da cui risultino i criteri costruttivi del rifugio e le caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 3;

c) parere favorevole alla classificazione rilasciato dall’Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

La verifica dell’esistenza dei requisiti richiesti per l’accoglimento delle domande di classificazione è sottoposta all’esame della Commissione regionale di cui all’articolo 18.

Per le strutture esistenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge, qualora sia accentata la mancanza di alcune delle caratteristiche tipologiche previste dall’articolo 3, la classificazione ai sensi della presente legge può comunque essere attribuita a fronte dell’impegno del proprietario o gestore del rifugio, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale, a realizzare i necessari adeguamenti strutturali entro 4 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Alle strutture ricettive classificate come rifugi sociali di alta montagna sono applicabili le disposizioni del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, approvato con D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 e successive integrazioni e modificazioni, purché compatibili con la presente legge] (6).

(6) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 5

Provvidenze per favorire l’efficienza dei rifugi sociali di alta montagna.

[A decorrere dall’esercizio finanziario 1987, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente al Club Alpino Italiano e alle sue sezioni, agli altri Enti e Associazioni, nonché ai privati che sono proprietari o gestori di rifugi sociali di alta montagna, contributi in conto capitale secondo le modalità di cui all’articolo 7.

I contributi sono assegnati:

a) per l’attuazione degli interventi necessari all’adeguamento, al consolidamento, alla ristrutturazione funzionale e all’ammodernamento di impianti per arredamenti primari e per attrezzature di collegamento radio- telefoniche;

b) per la realizzazione del locale invernale e dei servizi, al fine di rendere i rifugi rispondenti alle finalità della presente legge;

c) per l’esecuzione di lavori di trasformazione o di adattamento di strutture silvo-pastorali in disuso allo scopo di adibire a rifugi sociali di alta montagna o a bivacchi, nonché per trasformare i bivacchi fissi di alta quota in rifugi sociali di alta montagna] (7).

(7) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 11. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo. Peraltro l’intero testo della presente legge è stato abrogato poi dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

Art. 6

Presentazione delle domande di contributo (8).

[Ai fini della concessione del contributo regionale previsto nell’articolo precedente, il Club Alpino Italiano o le sue sezioni, le Associazioni, gli Enti e i privati che sono proprietari o gestori dei rifugi sociali di alta montagna presentano alla Giunta regionale, a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello di riferimento, una domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica, che dimostri l’utilità dell’iniziativa in relazione alle finalità della presente legge;

b) stato di fatto delle strutture da sottoporre all’intervento, con idonea documentazione grafica;

c) preventivi dei lavori e delle fornitore da eseguire;

d) fotografie in formato cm 13 x 18, illustranti il compendio interessato all’intervento;

e) dichiarazione, resa dal Presidente dell’Azienda di Promozione Turistica competente per territorio, circa l’utilità della struttura interessata ai fini della presente legge e l’opportunità e convenienza dell’intervento da eseguire, alla luce della programmazione turistica del territorio;

f) copia dell’autorizzazione o della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, se richiesta dallo specifico carattere dell’intervento ai sensi della vigente normativa urbanistica.

g) dichiarazione resa nelle forme di legge, con cui il proprietario o gestore dell’immobile si impegna a far funzionare, per almeno cinque anni dalla data di assegnazione del contributo regionale la struttura oggetto di contributo come rifugio sociale d’alta montagna (9).

In caso di interventi resisi urgenti e indifferibili per il mantenimento in esercizio del rifugio, la documentazione di cui al punto c) sarà sostituita dalla documentazione di cui ai commi terzo e quarto del successivo articolo 7] (10).

(8) A norma di quanto disposto dall’art. 56, L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alle domande di contributo relative all’esercizio 2001, il termine per la presentazione delle domande decorre dal 1° gennaio 2001 e scade il 31 marzo 2001.

(9) Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 28 dicembre 1993, n. 61.

(10) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 11. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo. Peraltro l’intero testo della presente legge è stato abrogato poi dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

Art. 7

Modalità di assegnazione e di erogazione dei conti tributi.

[La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui all’articolo 18, assegna i contributi previsti dall’articolo 5 entro il 30 giugno di ciascun anno.

I contributi sono versati alla Comunità montana competente per territorio, la quale provvede alla concreta erogazione degli stessi agli aventi diritto in una o più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori. La Comunità montana effettua, inoltre, il controllo sulla utilizzazione dei contributi in rapporto alle specifiche destinazioni stabiliti negli atti di concessione dei medesimi da parte della Giunta regionale e riferisce a quest’ultima sui risultati dei controlli medesimi ai fini degli eventuali conseguenti provvedimenti.

Il contributo è erogato entro il limite massimo del 75 per cento delle spese relative a opere edili e assimilabili e del 60 per cento delle spese relative a impianti e arredamenti primari sostenute dagli interessati e comprovate con idonea documentazione, convalidata dal Sindaco del Comune competente per territorio.

La documentazione di cui al comma precedente comprende le fatture, regolarizzate ai fini dell’I.V.A., dei lavori e delle forniture eseguiti, corredate da apposito riepilogo distinte per tipo di intervento.

I contributi non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi] (11).

(11) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2000, n. 11. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo. Peraltro l’intero testo della presente legge è stato abrogato poi dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33.

Art. 8

Bivacchi fissi d’alta quota.

[I bivacchi fissi d’alta quota di cui alla lettera a) dell’articolo 2, legge 24 dicembre 1985, n. 776, sono strutture ricettive ubicate in luoghi isolati di alta montagna, senza custode e appositamente allestite o sistemate con quanto essenziale ai fini del riparo degli alpinisti.

I bivacchi fissi d’alta quota devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la Comunità montana competente per territorio, d’intesa con la sezione del Club Alpino Italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l’efficienza della struttura stessa.

Vengono rimborsate le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club Alpino Italiano in numero di almeno due all’anno per ciascun bivacco fisso. È ammesso il contributo regionale, in ragione del 75 per cento, sulle eventuali spese di interventi di ripristino.

La Giunta regionale è autorizzato a concedere, per i fini indicati nei commi precedenti, contributi fino al massimo di lire 30 milioni annue.

Alla richiesta e alla assegnazione dei contributi si applicano le procedure previste dagli articoli 6 e 7] (12).

(12) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 9

Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

[Agli effetti della presente legge sono:

a) «sentieri alpini» i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi alpini, rifugi sociali di alta montagna, bivacchi fissi d’alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale, ad altitudine normalmente superiore a 1.000 metri;

b) «vie ferrate» gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose e pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali siano installati gli impianti fissi di cui sopra] (13).

(13) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 10

Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.

[Al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini provvede, a norma dell’articolo 2, lettera b), legge 24 dicembre 1985, n. 776, il Club Alpino Italiano.

Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai Comuni ai sensi dell’articolo 60, lettera b), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in forza degli strumenti urbanistici generali. Tali funzioni possono essere delegate alle Comunità montane ai sensi dell’articolo 4, legge 23 marzo 1981, n. 93] (14).

(14) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 11

Caratteristiche dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

[Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, ciascuna Comunità montana forma un inventario dei sentieri alpini e uno delle vie ferrate esistenti nel territorio di competenza.

A tal fine, la Comunità montana utilizza, possibilmente, per l’individuazione dei tracciati la Carta tecnica regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28.

La Comunità, inoltre, accerta le caratteristiche dei sentieri alpini e delle vie ferrate, di cui al primo comma, sotto l’aspetto geomorfologico, turistico, storico, naturalistico-ambientale, e della sicurezza, la segnaletica in atto, nonché le opere e gli impianti fissi complementari e il loro stato di conservazione, formulando alla Commissione regionale di cui all’articolo 18 proposte in ordine alla loro eliminazione o al loro mantenimento, con indicazioni di eventuali revisioni o modificazioni dei tracciati e degli impianti fissi complementari.

Entro i successivi sei mesi, la Commissione regionale esamina le proposte formulate al riguardo e autorizza l’iscrizione dei sentieri e delle vie ferrate, per i quali sussistano i requisiti, negli appositi elenchi regionali di cui all’articolo 12, attribuendo al ciascun percorso il numero distintivo da riportare nella relativa segnaletica sul terreno.

La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata all’approvazione dei relativi progetti da parte della Commissione regionale di cui all’articolo 18, che può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione nonché per le caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali.

È compito della Commissione regionale stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale d’intesa con i componenti organi del Club Alpino Italiano e in armonia con quella già attuata dallo stesso] (15).

(15) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 12

Elenchi regionali dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

[Sono istituiti presso il Dipartimento per il turismo l’elenco regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate.

Sono iscritti negli elenchi i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l’autorizzazione della Commissione regionale.

Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda il Comune o i Comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito] (16).

(16) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 13

Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

[Il Club Alpino Italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 10, i Comuni e le Comunità montane per le vie ferrate sono tenuti, nell’esercizio delle attività di gestione che loro competono a norma dell’articolo 10 della presente legge, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le loro condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando in via preferenziale personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club Alpino Italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell’apposito elenco regionale] (17).

(17) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 14

Contributi (18).

[La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Club Alpino italiano e alle sue sezioni, ai Comuni e alle Comunità montane delegate ai sensi del secondo comma dell’articolo 10, contributi in conto capitale fino all’importo annuo di lire 100 milioni per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie terrate e ai relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell’80 per cento del costo degli interventi.

A tal fine gli enti interessati devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dal progetto di massima delle opere, a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello di riferimento (19).

Il dirigente del dipartimento competente per materia, su proposta della Commissione di cui all’articolo 18, concede il contributo entro il 30 giugno successivo (20)] (21).

(18) A norma di quanto disposto dall’art. 56, L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alle domande di contributo relative all’esercizio 2001, il termine per la presentazione delle domande decorre dal 1° gennaio 2001 e scade il 31 marzo 2001.

(19) Comma così modificato dall’art. 2, L.R. 28 dicembre 1993, n. 61.

(20) Gli originari ultimi due commi sono stati così sostituiti dal presente comma per effetto dell’art. 44, primo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6. Vedi, anche, quanto disposto dal’art. 7, L.R. 6 settembre 1988, n. 43.

(21) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 15

Promozione dell’alpinismo (22).

[1. La Regione concede alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio regionale un contributo annuo nella misura massima di lire 100 milioni per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico regionale, nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale CAI.

2. Il contributo è in particolare destinato:

a) alla propaganda dell’educazione alpinistico-naturalistica nelle scuole e all’organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;

b) all’organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del CAI, di corsi di formazione e di introduzione all’alpinismo, sci alpinistico, speleologia; di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.

3. Al fine della concessione del contributo le sezioni del CAI devono presentare domanda, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale, inviandone copia alla Delegazione regionale del CAI che esprime parere entro i 30 giorni successivi.

4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del preventivo della spesa.

5. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è erogato nella misura del 70 per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell’attività svolta (23).

6. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 giugno successivo (24)] (25).

(22) A norma di quanto disposto dall’art. 56, L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alle domande di contributo relative all’esercizio 2001, il termine per la presentazione delle domande decorre dal 1° gennaio 2001 e scade il 31 marzo 2001.

(23) Comma così sostituito dall’art. 21, primo comma, L.R. 1° febbraio 1995, n. 6.

(24) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 25 gennaio 1993, n. 5. Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 5 della medesima legge regionale.

(25) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 15-bis

Potenziamento del soccorso alpino.

[1. La Regione agevola l’attività di prevenzione degli infortuni e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la concessione di contributi al Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) operante sul territorio regionale.

2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attività:

a) attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione e conoscenza delle funzioni dell’attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nell’ambito regionale;

b) formazione e addestramento dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, ivi compresi i volontari;

c) gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennità ai componenti volontari delle squadre di soccorso;

d) adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di soccorso;

e) adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto necessari per l’attività di soccorso;

f) adeguamento e ammodernamento di materiale e attrezzature d’ufficio» (26)] (27).

(26) Articolo aggiunto dall’art. 2, L.R. 25 gennaio 1993, n. 5.

(27) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 15-ter

Concessione dei contributi.

[1. Al fine della concessione del contributo, di cui all’art. 15-bis, il Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico presenta domanda al Presidente della Giunta regionale a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione previsionale sull’attività da svolgere, sui mezzi e sul personale da impiegare e di un articolato preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi in misura non inferiore a lire 500 milioni, e comunque in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Entro il medesimo termine il contributo concesso è erogato nella misura del 70 per cento; la quota residua è erogata a presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell’attività svolta (28).

3. In caso di documentazione giustificativa inferiore alla spesa ammessa, il contributo viene ridotto per pari importo (29)] (30).

(28) Comma così sostituito dall’art. 21, secondo comma, L.R. 1° febbraio 1995, n. 6.

(29) Articolo aggiunto dall’art. 3, L.R. 25 gennaio 1993, n. 5.

(30) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 15-quater

Elisoccorso.

[1. L’attività del Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico può svolgersi anche mediante utilizzazione di elicotteri.

2. Al tal fine il Servizio può stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati autorizzati a svolgere i servizi di volo.

3. Nell’attività di elisoccorso deve essere garantita, ove necessario, la prestazione di soccorso sanitario, tramite convenzioni con le Unità locali socio-sanitarie (31)] (32).

(31) Articolo aggiunto dall’art. 4, L.R. 25 gennaio 1993, n. 5.

(32) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 16

Promozione e diffusione dell’alpinismo (33).

[1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di lire 30 milioni annue per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club Alpino Italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e rivolte:

a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;

b) a favorire la prevenzione dell’infortunio in montagna e l’azione del soccorso alpino;

c) a propagandare l’educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l’avviamento dei giovani alla montagna.

2. A tal fine le sezioni del Club Alpino Italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano, a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello di riferimento, al Presidente della Giunta regionale, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali è richiesto il contributo, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.

3. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione del Dirigente del dipartimento competente entro il 30 giugno successivo a favore delle sezioni del Club Alpino Italiano che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio e a favore degli altri enti e associazioni (34).

4. Ai beneficiari è fatto obbligo di presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo una relazione particolareggiata sull’impiego dei contributi e sull’attività svolta (35)] (36).

(33) A norma di quanto disposto dall’art. 56, L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alle domande di contributo relative all’esercizio 2001, il termine per la presentazione delle domande decorre dal 1° gennaio 2001 e scade il 31 marzo 2001.

(34) Comma così modificato dall’art. 42, secondo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

(35) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 28 dicembre 1993, n. 61.

(36) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 17

Provvidenze a sostegno del Centro polifunzionale del Club Alpino Italiano al Passo Pordoi (37).

[La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano il contributo annuo di lire 50 milioni, a sostegno delle spese di gestione del Centro polifunzionale «Bruno Crepaz» di Passo Pordoi.

Il contributo è particolarmente destinato a:

a) favorire il funzionamento del Centro polifunzionale;

b) incrementare l’interesse sociale delle attività dallo stesso svolte o promosse, per la diffusione di conoscenza della presenza e delle attività dell’uomo in alta montagna e dei relativi problemi;

c) organizzare e svolgere corsi di formazione, di preparazione e di aggiornamento delle guide alpine, degli aspiranti guida alpina, degli istruttori di alpinismo e di sci alpinistico;

d) assumere iniziative per lo studio e il perfezionamento delle tecniche alpinistiche e dei materiali alpinistici e sci alpinistici e per quello dei problemi fisiopatologici riguardanti l’uomo in alta montagna.

Per ottenere il contributo il Club Alpino Italiano deve presentare domanda, corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa, a_€ decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello di riferimento. Deve inoltre presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione particolareggiata sull’impiego del contributo e sull’attività svolta (38)] (39).

(37) A norma di quanto disposto dall’art. 56, L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alle domande di contributo relative all’esercizio 2001, il termine per la presentazione delle domande decorre dal 1° gennaio 2001 e scade il 31 marzo 2001.

(38) Comma così modificato dall’art. 4, L.R. 28 dicembre 1993, n. 61.

(39) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 18

Istituzione e funzioni della Commissione regionale.

[È istituita la Commissione regionale per problemi del turismo di alta montagna, composta da:

a) l’assessore regionale al turismo, che la presiede;

b) il Segretario regionale per il territorio, con funzione di Vicepresidente;

c) tre esperti designati dalla sezione veneta dell’U.N.C.E.M.;

d) tre esperti del C.A.I., designati dalla rispettiva Delegazione regionale;

e) un esperto delle Guide alpine, designato dal rispettivo Comitato regionale;

un esperto del Corpo di soccorso alpino, designato dalle rispettive Delegazioni regionali;

g) due funzionari tecnici, rispettivamente, uno del Dipartimento per l’economia montana e le foreste e uno del Dipartimento per il turismo;

h) un esperto naturalista designato dalle associazioni naturalistiche regionali riconosciute.

Funge da Segretario un impiegato regionale del Dipartimento per il turismo.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; i componenti possono essere riconfermati. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti alla seduta.

Nell’esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, la Commissione regionale si attiene a criteri di salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell’attività turistica e di tutela della sicurezza degli escursionisti.

Il dirigente del dipartimento per il turismo dispone la corresponsione ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, dell’indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta, nonché del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nei termini previsti dall’articolo 187, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43 (40)] (41).

(40) Comma così sostituito dall’art. 44, secondo comma, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6.

(41) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 19

Abrogazione di leggi.

[Sono abrogate la legge regionale 24 agosto 1979, n. 62 e la legge regionale 29 giugno 1981, n. 31.

All’articolo 1, lettera a), legge regionale 13 marzo 1984, n. 12, dopo la parola «rifugi» sono soppresse le parole «e bivacchi».

A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ai rifugi sociali di alta montagna non sono più applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 13 marzo 1984, n. 12] (42).

(42) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

Art. 20

Norma finanziaria.

[All’onere di lire 750 milioni derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante:

prelevamento di lire 250 milioni dalla partita n. 4 «Potenziamento e organizzazione del soccorso alpino» del fondo globale per le spese correnti iscritte al cap. 80210 del bilancio regionale 1986;

prelevamento di lire 500 milioni dalla partita n. 19 «Adeguamento rifugi montani» del fondo globale per le spese d’investimento iscritto al cap. 80230 del medesimo bilancio 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1987 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa ai sensi dell’art. 19, quinto comma, della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72, modificata con L.R. 7 settembre 1982, n. 43:

a) cap. 51060 denominato «Contributo per manutenzione, adeguamento e ristrutturazione dei rifugi sociali d’alta montagna e per la gestione dei sentieri alpini» con lo stanziamento di lire 420 milioni per competenza e per cassa;

b) cap. 51062 denominato «Contributi per iniziative rivolte alla prevenzione dell’infortunio in montagna e la promozione e diffusione dell’alpinismo e dell’organizzazione del soccorso alpino» con lo stanziamento di lire 280 milioni per competenza e per cassa;

c) cap. 51064 denominato «provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del C.A.I. a Passo Pordoi» con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.

A decorrere dall’anno finanziario 1987 sul cap. 51062 confluiranno i fondi stanziati nel bilancio regionale relativamente al cap. 51024 che sarà conseguentemente soppresso] (43).

(43) L’intero testo della presente legge è stato abrogato dall’art. 130, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, unitamente alle sue successive modificazioni ivi elencate.

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