Legge Regionale Toscana, 23 marzo 2000, n. 42

L. R. TOSCANA 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

 

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 aprile 2000

 

(con le modifiche introdotte dalla l.r. 18 marzo 2016, n. 25) 

 

Titolo I

– IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

Capo I

– Disposizioni generali

 

Art. 1

– Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, nonché le strutture turistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

 

Art. 2

– Funzioni della Regione (107)

1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l’innovazione dell’offerta turistica regionale;

b) l’omogeneità dei servizi e delle attività collegate all’offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica;

d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell’offerta turistica del territorio regionale;

e) l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;

f) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.

 

Art. 3

– Funzioni delle Province

Abrogato. (108)

 

Art. 3 bis

– Funzioni della Città metropolitana di Firenze (109)

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di:

a) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio della città metropolitana;

b) agenzie di viaggio e turismo;

c) classificazione delle strutture ricettive;

d) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;

e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 bis.

 

Art. 4

– Funzioni dei Comuni (110)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;

b) esercizio delle attività professionali;

c) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale.

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata. L’esercizio in forma associata è svolto fra i comuni di uno o più ambiti territoriali contermini di cui all’allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 4 bis.

3. Fino a quando non sia attivato l’esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

4. In presenza di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l’ente responsabile della gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 22/2015. A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune capoluogo. In tal caso, l’accordo può prevedere l’utilizzo a titolo gratuito di risorse strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015. In caso di cessazione dell’esercizio associato, il comando e l’utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando da parte del dipendente interessato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non comportano il trasferimento di risorse regionali; resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale.

 

Art. 4 bis

– Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica(111)

1. L’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 3 bis, comma 1, lettera a), articolo 4, comma 2, e articolo 4 ter, comma 3, comporta:

a) la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l’ osservatorio turistico di destinazione (OTD).

 

Art. 4 ter

– Funzioni dei comuni capoluoghi (112)

1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) classificazione delle strutture ricettive;

c) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;

d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità dell’articolo 4, comma 6, della l.r. 22/2015. Le disposizioni dell’articolo 14, comma 1, della l.r. 22/2015 si applicano unicamente alle medesime funzioni.

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e dell’articolo 4 bis.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, i comuni capoluoghi di provincia adempiono quanto previsto dall’articolo 4 bis.

 

Art. 5

– Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati, a fini di pubblicità e statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico.

2. A tal fine, i comuni trasmettono alla Giunta regionale le relative informazioni. (113)

 

Capo II

– Informazione, accoglienza e promozione turistica(94)

 

Art. 6

– Finalità(1)

1. Il presente capo:

a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, dei comuni e della città metropolitana (114) in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;

b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati.

 

Art. 7

– Servizi di informazione e di accoglienza turistica

1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull’offerta turistica locale e sul territorio regionale. (95)

2. L’attività di accoglienza può comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo.

3. La prenotazione di strutture ricettive può essere altresì effettuata direttamente dagli uffici di informazione e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai comuni, anche in forma associata. (96)

4 bis. La Regione, per esigenze di carattere unitario, può organizzare servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale. (97)

5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, la Regione, con il regolamento di attuazione del presente testo unito, disciplina:

a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi; (98)

b) i segni distintivi degli uffici di informazione e accoglienza turistica; (98)

c) le condizioni e le garanzie per l’affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione, degli Enti locali (99) a soggetti terzi.

 

Art. 8

– Attività di promozione turistica(100)

1. Per attività di promozione turistica s’intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale nel quadro della programmazione regionale.

2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l’Agenzia regionale di promozione turistica, di cui alla l.r. 22/2016. (115)

3. Abrogato. (116)

4. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all’articolo 8 bis. (117)

5. Per l’anno 2011 e comunque fino all’approvazione del PRSE 2011 – 2015, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità del raccordo di cui al comma 4.

 

Art. 8 bis

– Cabina di regia del turismo (118)

1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale.

2. La cabina è composta da:

a) l’assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzione di presidente;

b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);

c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;

d) un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

e) tre membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo;

f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. La cabina:

a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini dell’approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano annuale regionale di promozione;

b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione della presente legge di cui all’articolo 158;

c) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.

4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono effettuate le designazioni che garantiscano la presenza di almeno nove membri.

5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.

6. Con atto della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e il funzionamento della cabina.

 

Art. 9

– Razionalizzazione delle attività di competenza degli Enti locali in materia di turismo

Abrogato. (101)

 

Art. 10

– Ambiti turistici

Abrogato. (101)

 

Art. 11

– Agenzie per il turismo

Abrogato. (3)

 

Art. 12

– Organi dell’APT

Abrogato. (101)

 

Art. 13

– Direttore

Abrogato. (101)

 

Art. 14

– Compiti del direttore

Abrogato. (101)

 

Art. 15

– Collegio dei revisori

Abrogato. (101)

 

Art. 16

– Sostituzione degli organi dell’APT

Abrogato. (101)

 

Art. 17

– Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.)

Abrogato. (101)

 

Art. 18

– Personale

Abrogato. (119)

 

Art. 19

– Successione nei rapporti delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi dellalegge regionale 23 febbraio 1988 n. 9 “Organizzazione turistica della Regione Toscana”

Abrogato. (101)

 

Art. 20

– Finanziamenti

Abrogato. (101)

 

Art. 21

– Poteri sostitutivi

Abrogato. (120)

 

Art. 22

– Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco

1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell’accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;

d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. I comuni capoluoghi di provincia e la città metropolitana istituiscono gli albi delle associazioni pro-loco. (121)

3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l’espletamento delle attività di cui al comma 1. (122)

 

Art. 23

– Norme transitorie

Abrogato. (123)

 

Titolo II

– IMPRESE TURISTICHE

 

Capo I

– Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

 

Sezione I

– Disposizioni generali

 

Art. 24

– Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità:

a) alberghi;

b) residenze turistico – alberghiere;

c) campeggi;

d) villaggi turistici;

e) aree di sosta;

f) parchi di vacanza.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

 

Art. 25

– Ripartizione delle competenze e informazioni

Abrogato. (124)

 

Sezione II

– Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

 

Art. 26

– Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi ubicati nel vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei “motel” sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

3. Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 (8) per cento di quella complessiva dell’esercizio.

 

Art. 27

– Residenze turistico – alberghiere

1. Sono residenze turistico – alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nelle residenze turistico – alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al40 (9) per cento di quella complessiva dell’esercizio.

 

Art. 28

– Dipendenze

1. Salva l’ipotesi del “villaggio albergo” nel caso in cui l’attività ricettiva di cui agliarticoli 26 e27 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti “dipendenze”.

 

Art. 29

– Campeggi(10)

1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. E’ consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997 o per i quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

4. Nei campeggi è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

 

Art. 30

– Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 (11) per cento del numero complessivo delle piazzole.

3. Abrogato. (12)

4. Nei villaggi turistici è consentito l’affitto di non più dei quaranta per cento delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

 

Art. 31

– Aree di sosta

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

 

Art. 32

– Parchi di vacanza

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l’affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

 

Art. 33

– Divieti di vendita e affitto

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

 

Sezione III

– Procedura e criteri di classificazione(13)

 

Art. 34

– Esercizio dell’attività(14)

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

4. La SCIA può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il segnalante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, commi 1 e 2.

5. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.

 

Art. 34 bis

– Requisiti(15)

1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (125)

3. L’esercizio dell’attività è subordinato altresì all’esistenza, nella struttura ricettiva, dei seguenti requisiti:

a) requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione dal regolamento di cui all’articolo 158 ;

b) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

c) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;

d) altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

4. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico in assenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) e d).

5. L’attività è esercitata nell’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.

 

Art. 35

– Classificazione(16)

1. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 stabilisce, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, i requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione delle strutture ricettive.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 34.

 

Art. 36

– Rettifica della classificazione(17)

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in ogni momento verificano d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all’interessato, procedono alla rettifica della classificazione.

 

Sezione IV

– Norme particolari

 

Art. 37

– Insediamenti occasionali

1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l’insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

 

Art. 38

– Autorizzazione per campeggi temporanei

1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;

b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

2 bis. Abrogato. (18)

 

Art. 39

– Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa

1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti (19) gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.

3. Nella SCIA presentata per l’esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all’utilizzazione delle medesime. (20)

 

Sezione V

– Vigilanza e sanzioni

 

Art. 40

– Compiti di vigilanza e di controllo

Abrogato. (126)

 

Art. 41

– Cessazione dell’attività(21)

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’ articolo 158 , il comune dispone la cessazione dell’attività, salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.

 

Art. 42

– Sanzioni amministrative(22)

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo, senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 38, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro. (127)

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi contravvenga a quanto previsto dai seguenti articoli:

1) articolo 29 , commi 2, 3, 4;

2) articolo 30 , comma 2; (128)

3) articolo 32 , comma 2;

4) articolo 33 ;

5) articolo 44 , comma 1;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza (129);

c) chi doti i locali e gli spazi destinati all’alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la SCIA (130).

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

Sezione VI

– Norme transitorie

 

Art. 43

– Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici

1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell’ art. 25, commi 4 e 5,della legge regionale 29 ottobre 1981 n. 79 “Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici”, che si trovino nell’impossibilità tecnica dell’adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengono la classificazione già attribuita fino al 31 dicembre 2008.

2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell’entrata in vigore dellalegge regionale 12 novembre 1997, n. 83 “Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive” devono adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.

 

Art. 44

– Norma transitoria per i campeggi stanziali

Abrogato. (131)

 

Capo II

– Altre strutture ricettive

 

Sezione I

– Disposizioni generali

 

Art. 45

– Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità:

a) strutture ricettive extra – alberghiere per la ospitalità collettiva:

1) case per ferie;

2) ostelli per la gioventù;

3) rifugi alpini;

4) bivacchi fissi;

5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra – alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

1) esercizi di affittacamere;

2) case e appartamenti per vacanze;

3) residenze d’epoca;

c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

 

Art. 46

– Ripartizione delle competenze e informazioni

Abrogato. (132)

 

Sezione II

– Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva

 

Art. 47

– Case per ferie e rifugi escursionistici

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all’articolo 51. (133)

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

 

Art. 48

– Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

 

Art. 49

– Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

Art. 50

– Bivacchi fissi

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

 

Art. 51

– Soggetti legittimati alla gestione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. (134)

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. Abrogato. (24)

 

Art. 52

– Esercizio dell’attività(25)

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 4 e 5.

5. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

 

Art. 53

– Norme particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi(26)

1. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

2. Per i rifugi alpini con custodia nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione allo SUAP competente per territorio specificandone l’ubicazione.

 

Sezione III

– Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

 

Art. 54

– Requisiti

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L’utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

 

Art. 55

– Affittacamere(27)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “bed & breakfast”.

 

Art. 56

– Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati. (28)

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una(29) o più case o appartamenti ad uso turistico.

 

Art. 57

– Locazioni ad uso turistico

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo”.

 

Art. 58

– Residenze d’epoca

1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico – architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), (30) che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Nelle residenze d’epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d’epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico – alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), (135) che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di “residenze d’epoca”, mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico – alberghiere e gli alloggi agrituristici.

 

Art. 59

– Disposizioni concernenti i soggetti gestori

1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.

2. Abrogato. (31)

 

Art. 60

– Esercizio dell’attività (136)

1. L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall’articolo 54 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 34, comma 5.

 

Art. 61

– Affittacamere in forma non imprenditoriale (137)

1. L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

2. L’esercizio dell’attività è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

3. Si applica la disposizione di cui all’articolo 34, comma 5.

 

Sezione IV

– Definizione e caratteristiche dei residence

 

Art. 62

– Residence

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

 

Art. 63

– Classificazione e revisione della classificazione(35)

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all’articolo 158.

2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell’interessato.

3. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze verificano d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, procedono alla rettifica della classificazione. (138)

 

Art. 64

– Esercizio dell’attività(36)

1. L’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall’articolo 62 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 3, 4 e 5.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

 

Sezione V

– Uso occasionale a fini ricettivi

 

Art. 65

– Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, l’uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico – sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.(139)

 

Sezione VI

– Vigilanza e sanzioni

 

Art. 66

– Compiti di vigilanza e controllo

Abrogato. (140)

 

Art. 67

– Cessazione dell’attività(37)

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’articolo 158, il comune dispone la cessazione dell’attività, salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.

 

Art. 68

– Sanzioni amministrative.(38)

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver presentato la SCIA (141) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) chi ospita all’interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA (142);

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all’articolo 158 non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all’articolo 158 per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

Capo III

– Stabilimenti balneari

 

Art. 69

– Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Il comune nel proprio regolamento, sentita l’azienda unità sanitaria locale, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento di cui all’articolo158. (39)

3 bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all’articolo 158, sono stabiliti:

a) le caratteristiche tecniche per l’individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;

b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010). (105)

 

Art. 70

– Esercizio dell’attività(40)

1. L’apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 34 bis, commi 1 e 2, dall’articolo 69, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e relative variazioni.

 

Art. 71

– Compiti di vigilanza e controllo

Abrogato. (41)

 

Art. 72

– Sanzioni amministrative(42)

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA (143) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

 

Capo IV

– Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

 

Art. 73

– Oggetto (144)

1. Il presente capo disciplina la comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture ai fini della trasparenza delle prestazioni nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.

 

Art. 74

– Attribuzione di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze. (145)

Art. 75

– Modalità e contenuti della comunicazione (146)

1. I titolari o i gestori comunicano ai comuni capoluoghi di provincia e alla Città metropolitana di Firenze le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, contiene la descrizione delle caratteristiche della struttura ricettiva, l’elencazione delle attrezzature e dei servizi ed è presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Non vi è obbligo di comunicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.

 

Art. 76

– Termine di presentazione della comunicazione

Abrogato. (147)

 

Art. 77

– Informazioni (148)

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale, le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive.

 

Art. 78

– Pubblicità dei prezzi e informazioni all’interno dell’esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell’anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura. (149)

2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell’anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

3. Abrogato. (150)

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli esposti (151) deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l’offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l’anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all’arrivo presso la struttura.

 

Art. 79

– Vigilanza e controllo

Abrogato. (152)

 

Art. 80

– Sanzioni amministrative(45)

1. Abrogato. (153)

2. Chi non espone la tabella di cui all’articolo 78, comma 1, o la espone in modo non visibile, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o dell’esposizione non visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all’articolo 78, comma 2. 154)

3. Chi viola le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300,00 euro a 1.800,00 euro. (155)

4 . Abrogato. (156)

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

 

Art. 81

– Osservatorio regionale del turismo

Abrogato. (46)

 

Capo V

– Agenzie di viaggio e turismo

 

Sezione I

– Definizione e attività

 

Art. 82

– Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.

2. Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio, con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). (157)

3. Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:

a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero;

b) l’organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;

c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;

d) la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; (47)

e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;(47)

f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo. (47)

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all’articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all’articolo 90.

 

Art. 83

– Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività

1. Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:

a) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale;

b) requisiti strutturali di cui all’articolo 85 ;

c) requisito professionale di cui all’articolo 88.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 86 ;

3. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani.

 

Art. 84

– Esercizio dell’attività (158)

1. L’apertura di un’agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 83.

3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni.

5. Ogni variazione relativa all’attività esercitata tra quelle di cui all’articolo 82, comma 1, è soggetta a SCIA.

6. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.

7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.

8. Lo SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e relative variazioni.

 

Sezione II

– Norme in materia di esercizio dell’attività e tutela dell’utente

 

Art. 85

– Requisiti strutturali

1. Nei locali di esercizio delle imprese di cui all’articolo 82 è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all’articolo 82, comma 3, nonché di ogni altra attività complementare nell’osservanza delle rispettive normative di settore, purché l’attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato. (48)

2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

 

Art. 86

– Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno, nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici ai sensi degli articoli 19 e 50 del d.lgs. 79/2011. (159)

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l’altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell’agenzia di viaggio.

 

Art. 87

– Chiusura temporanea dell’agenzia

1. Non è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.

2. La chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente per territorio. (160)

3. In ogni caso l’agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

 

Sezione III

– Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio

 

Art. 88

– Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio

1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell’agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali.(49)

2. Il possesso dei requisiti professionali (49), è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

a) sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 del DLgs 392/1991 ;

b) superamento dell’esame di cui all’articolo 89 o l’equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni.

3. Il possesso dei requisiti professionali è richiesto al momento della presentazione della SCIA per l’apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima. (161)

4. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991 , sulla base dell’attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

5. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991 .

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità necessarie a comprovare le attività di cui ai commi 4 e 5.

7. Qualora l’attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo, entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. (162)

8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

 

Art. 89

– Esame di idoneità

1. Possono presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneità, coloro che intendono acquisire l’idoneità professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all’articolo 90. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l’esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui all’articolo 90.

2. Per l’ammissione all’esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d’esame e determina le modalità per l’effettuazione delle prove.

4. La Regione (163) espleta le prove d’esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.

5. Abrogato. (164)

6. La Regione (165) rilascia a chi abbia superato positivamente l’esame un attestato di idoneità.

 

Sezione IV

– Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

 

Art. 90

– Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi

1. È istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria , organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all’albo regionale devono presentare domanda al competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato:

a) la sede legale dell’associazione;

b) le complete generalità del legale rappresentante dell’associazione;

c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l’iscrizione all’albo.

4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell’associazione.

5. Le associazioni già iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo”, nonché le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, sono iscritte all’albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera c).

6. L’iscrizione all’albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

7. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all’albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con l’elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l’indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

8. Le insegne poste all’ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l’indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell’associazione.

 

Art. 91

– Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio

1. I soggetti di cui all’articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell’inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme contenute nel presente capo, al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze (166) specificando:

a) le complete generalità nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 11 del TUl.p.s. approvato con RD 773/1931, e successive modificazioni, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;

b) le attività che si intendono esercitare.

2. La comunicazione deve altresì contenere la menzione dell’avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze accertano d’ufficio l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 90, comma 1, nonché il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all’articolo 88. (167)

3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze. (168)

4. Il responsabile organizzativo delle attività deve risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 88. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all’articolo 90, comma 7; l’attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l’attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell’articolo 8 8, comma 8.

5. Nell’esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del capo I del titolo I del d.lgs. 79/2011. (169)

 

Art. 92

– Organizzazione occasionale di viaggi

1. L’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell’arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell’arco dell’anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, (170) specificando, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 91 comma 1 lettera a).

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano(171) la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.

 

Art. 93

– Uffici di biglietteria

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l’apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l’attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l’organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 83.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

 

Sezione V

– Vigilanza e sanzioni

 

Art. 94

– Vigilanza e controllo

Abrogato. (172)

 

Art. 95

– Sospensione e cessazione dell’attività

1. Qualora venga meno uno o più requisiti strutturalio professionali di cui all’articolo 88, (51) o manchi la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono (173) la sospensione dell’attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.

2. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono (174) la cessazione dell’attività nei seguenti casi:

a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato quanto previsto nella diffida;

b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività.

3. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all’articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2, l’associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito. (175)

4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono (176) la cessazione dell’attività di organizzazione di viaggio qualora non si sia provveduto alla ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

 

Art. 96

– Sanzioni amministrative(52)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 84; (177)

b) chiunque contravviene all’obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all’articolo 86;

c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’articolo 91, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all’ articolo 9 del d.lgs. 111/1995 ;

b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l’agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all’articolo 91, comma 4;

c) l’associazione iscritta all’albo di cui all’articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione (178) prevista all’articolo 91;

d) il soggetto organizzatore di cui all’articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;

e) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 85, comma 2;

f) chi contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 84, commi 2 e 6; dall’articolo 87 e dall’articolo 90, comma 8.

3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

Sezione VI

– Norme transitorie

 

Art. 97

– Norme transitorie

1. Gli esami di idoneità di cui all’articolo 89 continuano ad essere espletati dalla Regione Toscana per un anno dall’entrata in vigore del presente testo unico.

2. I depositi cauzionali di cui all’articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 16 , “Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi” che non siano stati ancora svincolati, a seguito dell’operatività del Fondo nazionale di garanzia, di cui all’articolo 21 del d.lgs 111/1995 , vengono svincolati dalle Province entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico.

 

Titolo III

– LE PROFESSIONI DEL TURISMO

 

Capo I

– Guida turistica

 

Sezione I

– Definizione e attività

 

Art. 98

– Definizione dell’attività di guida turistica

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

2. L’esercizio dell’attività è consentito:

a) negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l’abilitazione;

b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l’ulteriore abilitazione;

c) per la visita di musei, gallerie, opere d’arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.

3. Qualora la guida turistica consegua l’abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di “Guida della Toscana”.

 

Art. 99

– Requisiti per l’esercizio della professione

1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 101; (53)

b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame, di cui all’articolo 101; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);(54)

c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L’esercizio della professione di guida turistica è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività. (179)

3. Abrogato. (180)

4. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale. (55) La tessera reca l’indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l’abilitazione, nonché l’eventuale indicazione del titolo di cui all’articolo 98 , comma 3.

5. Abrogato. (181)

6. La cessazione dell’attività di guida turistica è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA. (182)

 

Art. 100

– Esenzioni

1. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l’espletamento di compiti istituzionali dell’ente e nell’ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;

b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado o svolte nell’ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale;

c) a chi, su incarico del Comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo Comune.

2. I soggetti che operano in base alle esenzioni di cui al presente articolo non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.

 

Art. 101

– Corsi di qualificazione e specializzazione(56)

1. La Regione (183) riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica con l’acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di una lingua straniera.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.

5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale. (184)

 

Art. 102

– Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, sono determinate la composizione della commissione, le materie oggetto dei corsi di qualificazione, il numero delle ore, le modalità di accesso, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ove non finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze relative a materie che formano oggetto del corso.

 

Art. 103

– Integrazioni dell’abilitazione professionale

1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. In tal caso possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell’ambito degli esami finali dei corsi di cui all’articolo 101. A tal fine, la commissione d’esame è integrata con esperti.

2. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad altri ambiti territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di qualificazione limitatamente agli insegnamenti specifici relativi a tali ambiti territoriali.

3. La Regione (185) rilascia apposita certificazione di abilitazione a chi abbia superato l’esame di cui al comma 1.

3 bis. Abrogato. (186)

 

Art. 104

– Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche deve contenere i relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

 

Art. 105

– Ingresso gratuito

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali.

 

Sezione II

– Vigilanza e sanzioni

 

Art. 106

– Vigilanza e controllo

Abrogato. (187)

 

Art. 107

– Sanzioni amministrative(58)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA;(188)

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e 90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro:

a) la guida turistica che esercita al di fuori degli ambiti per cui ha conseguito l’abilitazione;

b) chiunque, beneficiando delle esenzioni di cui all’articolo 100, comma 1, viola il disposto dell’articolo 100, comma 2;

c) la guida turistica che contravviene al divieto di cui all’articolo 104, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) la guida turistica che contravviene al disposto dell’articolo 104, comma 1;

b) la guida turistica che esercita in una lingua per la quale non ha conseguito l’abilitazione.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.

 

Art. 108

– Divieto di prosecuzione dell’attività

1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida turistica è impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

2. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

 

Sezione III

– Norme transitorie

 

Art. 109

– Norme transitorie

Abrogato. (189)

 

Capo II

– Accompagnatore turistico

 

Sezione I

– Definizione e attività

 

Art. 110

– Definizione dell’attività di accompagnatore turistico

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa.

 

Art. 111

– Requisiti per l’esercizio della professione

1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di idoneità compreso fra quelli indicati all’articolo 112.

b) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L’esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività. (190)

3. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale. (59)

4. Abrogato. (191)

5. Possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico in Toscana i cittadini italiani o di altri stati membri dell’Ue non residenti in Toscana che risultano autorizzati all’esercizio della professione ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza o della legislazione regionale in materia.

6. La cessazione dell’attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA. (192)

 

Art. 112

– Titoli

1. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;

b) diploma di liceo linguistico;

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

d) diploma di laurea in lingue;

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica; (60)

f) diploma di laurea in lettere.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per l’attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

3. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico, il possesso della idoneità conseguita ai sensi delle legislazioni regionali vigenti.

 

Art. 113

– Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici deve contenere i relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

 

Sezione II

– Vigilanza e sanzioni

 

Art. 114

– Vigilanza e controllo

Abrogato. (193)

 

Art. 115

– Sanzioni amministrative(61)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA (194);

b) i soggetti di cui agli articoli 82 e90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro l’accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all’articolo 113 , comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro l’accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell’articolo 113 , comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell’anno, può sospendere l’attività fino ad un massimo di trenta giorni.

 

Art. 116

– Divieto di prosecuzione dell’attività

1. La prosecuzione dell’attività professionale di accompagnatore turistico è impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

2. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

 

Art. 117

– Norma transitoria

Abrogato. (195)

 

Capo III

– Guida ambientale

 

Sezione I

– Definizione e attività

 

Art. 118

– Definizione dell’attività di guida ambientale

1. E’ guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche. (62)

2. Abrogato. (63)

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate eventuali articolazioni nell’ambito della specialità, al fine di adeguare la professione al mercato della domanda.

4. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione e gli Enti locali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”;

b) con gli enti preposti alla promozione del turismo;

c) con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

 

Art. 119

– Requisiti e obblighi per l’esercizio dell’attività

1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame, di cui all’articolo 121 ovvero abilitazione conseguita in altra regione o Stato membro della Unione europea ovvero abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all’articolo 22 della legge 2 gennaio 1986, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;(64)

b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell’esame, di cui all’articolo 121; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b).(65)

c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;

d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L’esercizio della professione di guida ambientale nella specialità prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.(196)

4. Abrogato. (197)

5. Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale. (66)

6. Abrogato. (67)

7. Abrogato. (198)

 

Art. 120

– Rapporti con le professioni di guida di parco e guida alpina

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell’apposito albo professionale regionale di cui all’articolo 143 possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide di parco o di riserva naturale di cui all’articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, possono esercitare la professione di guida ambientale nella specialità attinente. In tal caso i corsi di formazione di cui all’ articolo 21, comma 3, della LR 49/1995 devono garantire la conoscenza generale dell’intero territorio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 119, fatta eccezione per il possesso dell’abilitazione professionale.

4. L’Ente gestore di parco o riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi del presente testo unico il titolo di guida di parco o di riserva ovvero valutare la formazione acquisita dalle guide ambientali ai fini dell’esonero parziale dai corsi di formazione di cui all’ articolo 21, comma 3, della LR 49/1995.

 

Art. 121

– Corsi di qualificazione e specializzazione(68)

1. La Regione (199) riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione (200).

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’ampliamento delle competenze e all’approfondimento delle conoscenze; comprendono l’acquisizione di nuove tecniche, l’uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l’attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.

 

Art. 122

– Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i soggetti competenti nei settori disciplinati dalle norme contenute nel presente capo e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione,(69) il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1, sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

 

Art. 123

– Obblighi professionali

1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell’escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi. (70)

 

Art. 124

– Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

 

Sezione II

– Vigilanza e sanzioni

 

Art. 125

– Vigilanza e controllo

Abrogato. (201)

 

Art. 126

– Sanzioni amministrative(71)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita l’attività professionale di guida ambientale senza aver presentato la SCIA; (202)

b) i soggetti di cui agliarticoli 82 e90 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all’articolo 124 , comma 2.

3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro la guida ambientale che contravviene al disposto dell’articolo 124 , comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

Art. 127

– Divieto di prosecuzione dell’attività

1. Fatto salvo il caso previsto dall’articolo 121 , comma 5, nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 119 , comma 6, l’esercizio della professione di guida ambientale è sospeso fino alla presentazione della documentazione e, comunque, per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale termine massimo, il Comune vieta la prosecuzione dell’attività.

2. La prosecuzione dell’attività è impedita dal Comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

3. In caso di sospensione o divieto di prosecuzione dell’attività, è ritirata la tessera di riconoscimento.

 

Art. 128

– Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente testo unico, ai corsi di qualificazione, con esame di abilitazione finale, sono ammessi anche coloro che, privi di diploma di maturità, abbiano svolto in Toscana, per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo quinquennio, attività di cui al presente Capo, documentate fiscalmente.

 

Capo IV

– Maestro di sci

 

Sezione I

– Definizione e attività

 

Art. 129

– Definizione dell’attività di maestro di sci

1. È maestro di sci, ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”, chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate dalle Province, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 recante “Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati”.

 

Art. 130

– Albo professionale regionale dei maestri di sci

1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.

2. L’albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 135 , sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dal successivo articolo 140.

3. L’albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:

a) maestri di sci alpino;

b) maestri di sci di fondo;

c) maestri di sci di “snowboard”.

4. L’iscrizione nell’albo professionale ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 131 comma 1, lett. a) nonché dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 132.

 

Art. 131

– Requisiti per l’iscrizione all’albo

1. Possono essere iscritti all’albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;

b) assolvimento dell’obbligo scolastico;

c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 132 ed il superamento dei relativi esami.

1 bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale. (72)

 

Art. 132

– Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione

1. La Regione (203) riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché i corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 130 , comma 4, ai sensi della normativa regionale vigente. (73)

2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci, prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l’impiego di istruttori nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali.

3. I corsi di qualificazione professionale devono assicurare la formazione tecnico – pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità. Essi si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato.

4. L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.

5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L’attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; in tal caso, la validità dell’iscrizione nell’albo professionale, è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo d tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 131 , comma 1, lettera a).

7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all’acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all’albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

 

Art. 133

– Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti (204) il Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 135 e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità, sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione. (74)

 

Art. 134

– Maestri di sci di altre regioni e Stati(103)(106)

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 131.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana devono darne preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività.

4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana.

6. Ai cittadini di Stati non membri dell’Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

7. L’esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all’Unione europea è subordinato alla iscrizione nell’albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 131.

8. I maestri di sci di stati non membri dell’Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.

 

Art. 134 bis

– Esercizio abusivo della professione (104)

1. L’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.

 

Art. 135

– Collegio regionale dei maestri di sci

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l’attività oppure l’abbiano cessata.(75)

2. Sono organi del Collegio:

a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio;

b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dalla assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all’assemblea del Collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Colle;

c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del Collegio, su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale, una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;

b) vigilare sull’esercizio della professione;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con la Regione, oltre che con le Province, nell’organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 132 e133 ;

e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

f) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una Regione contigua, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

 

Art. 136

– Scuole di Sci

1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque associazione o società cui fanno capo almeno sei maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. L’organico dei maestri di sci della scuola può essere ridotto a quattro unità, con atto del Comune, nelle stazioni sciistiche minori. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all’articolo 129 , comma 2.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci trasmette la SCIA, esclusivamente in via telematica, allo SUAP in cui intende ubicare la sede della scuola, attestante il possesso dei requisiti e l’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve. (205)

4. Alla SCIA è (206) allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all’organizzazione della scuola.

 

Art. 137

– Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci deve contenere i relativi prezzi.

2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

 

Sezione II

– Vigilanza e sanzioni

 

Art. 138

– Vigilanza e controllo

Abrogato. (207)

Art. 139

– Sanzioni disciplinari

1. I maestri di sci iscritti nell’albo regionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente testo unico o dalla legge 81/1991 , sono possibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio direttivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del provvedimento.

 

Art. 140

– Vigilanza della Regione sul collegio regionale

1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.

2. Al fine di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;

b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

 

Art. 141

– Sanzioni amministrative(76)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.000,00 euro:

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’ articolo 130 ;

b) il maestro di sci straniero che esercita temporaneamente l’attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all’ articolo 134.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell’ articolo 137 , comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale, che esercita temporaneamente l’attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l’articolo 137, comma 1 o comma 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

 

Sezione III

– Norme transitorie

 

Art. 142

– Norma transitoria

1. I maestri di sci già iscritti nell’albo professionale regionale alla data di entrata in vigore del presente testo unico e che alla stessa data abbiano frequentato corsi di specializzazione inerenti lo “snowboard” possono iscriversi alla sezione c) maestro di sci di “snowboard” dell’albo stesso, senza sottoporsi ad ulteriori corsi od esami.

 

Capo V

– Guida alpina

 

Art. 143

– Definizione dell’attività di guida alpina

1. È guida alpina, ai sensi dell’articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida,

b) guida alpina – maestro d’alpinismo.

3. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso che l’aspirante guida alpina faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d’alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l’arrampicata sportiva.

4. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d’alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione. In difetto, il diritto all’iscrizione nell’albo professionale di cui all’articolo 144 decade.

6. Le guide alpine sono tenute, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

 

Art. 144

– Albo professionale regionale delle guide alpine

1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine nel quale devono risultare iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. L’albo è distinto in due sezioni, nelle quali sono iscritte, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L’albo è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui al successivo articolo 149, sotto la vigilanza della Regione che la esercita nelle forme previste dall’articolo 153.

2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.

3. L’iscrizione nell’albo professionale regionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 145, comma 1, lettera b), nonché dell’attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’articolo 146.

4. La guida che si trova nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessione dell’impedimento; in tal caso, la validità dell’iscrizione nell’albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato ed, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 145, comma 1, lettera b).

5. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni, dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 3.

 

Art. 145

– Requisiti per l’iscrizione all’Albo

1. Possono essere iscritti all’Albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;

b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza;

c) assolvimento dell’obbligo scolastico;

d) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) abilitazione all’esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all’articolo 146 ed il superamento dei relativi esami.

1 bis. Il collegio, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale. (77)

 

Art. 146

– Corsi di qualificazione e aggiornamento

1. La Regione organizza corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144, comma 3,ai sensi della normativa regionale vigente. (78)

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L’ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 149 ed avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all’ articolo 15 della L. 6/1989 .

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio di cui all’articolo 144, comma 3, terminano con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il settantacinque per cento delle ore di insegnamento.

 

Art. 147

– Modalità e contenuti dei corsi

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti (208) il Collegio regionale delle guide alpine e le organizzazioni dei consumatori, determina le materie oggetto dei corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, il numero delle ore, le modalità di accesso, la composizione della commissione esaminatrice, la quota parte di spesa a carico dei partecipanti ai corsi, ove non siano finanziati dal Fondo sociale europeo.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

 

Art. 148

– Guide alpine di altre regioni e Stati

1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale di cui all’articolo 149 provvede all’iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 145.

3. L’esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall’estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all’iscrizione nell’albo.

4. L’iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza.

 

Art. 149

– Collegio regionale delle guide alpine

1. È istituito, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine; del collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell’albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.

2. Sono organi del collegio:

a) l’assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lett. d);

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine – maestri di alpinismo componenti il consiglio stesso.

3. Spetta all’assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal consiglio o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo.

4. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo;

b) vigilare sull’esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;

c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell’ambiente montano, nonché della promozione dell’alpinismo e del turismo montano;

d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

e) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.

 

Art. 150

– Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque associazione o società cui fanno capo almeno tre guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L’istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio in cui s’intende ubicare la scuola. (209)

3 bis. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un’associazione o società di guide alpine e attesta l’impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna. (210)

4. Alla SCIA è (211) allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all’organizzazione della scuola.

 

Art. 151

– Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina deve contenere i relativi prezzi.

2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

 

Art. 152

– Vigilanza e controllo

Abrogato. (212)

 

Art. 153

– Sanzioni disciplinari

1. Le guide alpine iscritte nell’albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previsto dal presente testo unico o dalla legge 6/1989 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dell’albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al consiglio difettivo del Collegio nazionale, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l’esecutività del provvedimento.

 

Art. 154

– Vigilanza della Regione sul Collegio regionale

1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine, istituito ai sensi della presente legge, spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell’albo, corredati della relativa documentazione;

b) i provvedimenti del Collegio regionale in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi del presente testo unico.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale; in tal caso, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

 

Art. 155

– Sanzioni amministrative(79)

1. Fermo restando quando previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 2.600,00 euro chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto all’albo regionale di cui all’articolo 144 .

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.500,00 euro la guida alpina che contravvenga alla disposizione dell’articolo 151 , comma 3. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell’articolo 151 , commi 1 e 2.

4. L’esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.

 

Titolo III bis

– VIGILANZA E CONTROLLO (213)

 

Art. 155 bis

– Vigilanza e controllo (214)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.

 

Titolo IV

– ABROGAZIONI, RINVII, NORME DI SALVAGUARDIA

 

Art. 156

– Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) l.r. 10 gennaio 1987, n. 1 “Disciplina delle strutture ricettive extra – alberghiere” come modificata dalle leggi regionali 9 marzo 1988 n. 15, 28 gennaio 1991 n. 5 e 28 gennaio 1993 n. 4, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 158 comma 2;

b) l.r. 8 febbraio 1994, n. 16 “Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi” come modificata dalle leggi regionali 10 agosto 1994 n. 63, 19 luglio 1995 n. 79, 25 gennaio 1996 n. 8;

c) l.r. 19 luglio 1995, n. 80 “Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico e interprete turistico”;

d) l.r. 14 novembre 1996, n. 83 “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina”

e) l.r. 22 gennaio 1997, n. 7 “Semplificazione delle procedure in materia di pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari” come modificata dalla l.r. 14 agosto 1998 n. 69;

f) l.r. 30 luglio 1997, n. 54 “Disciplina della professione di guida ambientale”;

g) l.r. 12 novembre 1997, n. 83 “Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive” come modificata dalla l.r. 14 agosto 1998 n. 69;

h) l.r. 14 ottobre 1999, n. 54 “Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle Agenzie per il Turismo”.

h bis) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive); (80)

h ter) legge regionale 6 aprile 2000, n. 51 (Modifiche della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 102 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive). (80)

2. È abrogato l’articolo 21 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 concernente “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alla Regione dal DLgs 31 marzo 1998 n. 112 “.

 

Art. 157

– Norme non inserite nel testo unico che restano in vigore

1. L’attività escursionistica resta disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17.

2. L’attività agrituristica è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 .(81)

3. (86)I porti e gli approdi turistici restano disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 68.

4. Il sistema di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici necessari alla informazione, programmazione, promozione dell’attività turistica è fornito dal sistema statistico regionale secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 2 settembre 1992, n. 43.

5. Alle attività di promozione turistica si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 .

6. Abrogato. (82)(87)

 

Art. 158

– Regolamento di attuazione(102)

1. La Regione (83) approva il regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente testo unico.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico restano in vigore gli articoli 3, 7, 11 della LR 1/1987.

3. Restano in ogni caso in vigore i regolamenti attuativi delle leggi regionali abrogate all’articolo 156 , anche se recano norme non conformi al testo unico.

 

Art. 159

– Rinvii

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a leggi nazionali e regionali si intendono riferiti anche a tutte le successive disposizioni modificative delle stesse.

 

Art. 160

– Modifiche del testo unico

1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

Art. 161

– Norma di salvaguardia

1. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dal presente testo unico.

 

Allegati:

 

Allegato A

Tabella degli ambiti turistici

Ambito turistico n. 1, comprendente i territori dei Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi,

Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzena e Viareggio;

– Ambito turistico n. 2, comprendente i territori dei Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia

Isola, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell’Elba;

– Ambito turistico n. 3, comprendente i territori dei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese,

Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia,

Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano;

– Ambito turistico n. 4, comprendente i territori dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme,

Montepulciano, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena,

Trequanda;

– Ambito turistico n. 5, comprendente i territori dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello,

Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite,

Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze,

Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a

Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio,

Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San

Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di

Pesa, Vaglia, Vicchio e Vinci;

— Ambito turistico n. 6, comprendente i territori dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglion

della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in

Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri,

Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino, Sorano, Arcidosso, Castel del Piano,

Castell’Azzara, Roccalbenga, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Cinigiano;(88)

– Ambito turistico n. 7 comprendente i territori dei Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima,

Castagneto Carducci, Cecina, Colle Salvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San

Vincenzo, Sassetta e Suvereto;

– Ambito turistico n. 8, comprendente i territori dei Comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in

Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo,

Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri;

– Ambito turistico n. 9, comprendente i territori dei Comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia,

Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina

Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari,

Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Valdarno,

Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano

Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola,

Vecchiano, Vicopisano e Volterra;

– Ambito turistico n. 10, comprendente i territori dei comuni di Asciano, Buonconvento, Casole

d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in

Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in

Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia,

Siena, Sovicille, Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio e Radicofani;.(88)

– Ambito turistico n. 11, comprendente i territori dei Comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda,

Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra,

Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della

Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna,

Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monterchi, Monte San Savino, Montevarchi,

Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio,

San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla e Terranuova Bracciolini;

– Ambito turistico n. 12, comprendente i territori dei Comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano,

Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e

Serravalle Pistoise;

– Ambito turistico n. 13, comprendente i territori dei Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga,

Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione

di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Gallicano, Giuncugnano, Lucca,

Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San

Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina,

Fosciandora;

– Ambito turistico n. 14, comprendente i territori dei Comuni di Cantagallo, Carmignano,

Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vernio e Vaiano;

– Ambito turistico n. 15:

 

 

Note del Redattore:

[1]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 1.

[2]

Nota soppressa.

[3]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 77.

[4-7]

Note soppresse.

[8]

Parola così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 7.

[9]

Parola così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 8.

[10]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 9.

[11]

Parola così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 10.

[12]

Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 10.

[13]

Rubrica così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 11.

[14]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 17.

[15]

Articolo inserito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 13.

[16]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 19.

[17]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 20.

[18]

Comma prima aggiunto con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 21.

[19]

Parole inserite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 17.

[20]

Comma prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 22.

[21]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 18.

[22]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 19.

[23]

Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 20.

[24]

Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 21.

[25]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 29.

[26]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 30.

[27]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 24.

[28]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 25.

[29]

Parola sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 25.

[30]

Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 26.

[31]

Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 27.

[32-34]

Note soppresse.

[35]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 30.

[36]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 35.

[37]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 32.

[38]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 33.

[39]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 34.

[40]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 39.

[41]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 40.

[42]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 37.

[43]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 38.

[44]

Nota soppressa.

[45]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 39.

[46]

Articolo prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 40, ed ora abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 50.

[47]

Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 41.

[48]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 42.

[49]

Parole soppresse con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 43.

[50]

Nota soppressa.

[51]

Parole inserite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 44.

[52]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 45.

[53]

Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 46.

[54]

Lettera inserita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 46.

[55]

Parole aggiunte con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 46.

[56]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 47.

[57]

Nota soppressa.

[58]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 49.

[59]

Parole aggiunte con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 50.

[60]

Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 51.

[61]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 52.

[62]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 53.

[63]

Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 53.

[64]

Lettera così sostituita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 54.

[65]

Lettera inserita con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 54.

[66]

Parole aggiunte con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 54.

[67]

 

Comma prima sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 54, ed ora abrogato con l.r. 11 dicembre 2012, n. 74 , art. 3.

[68]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 55.

[69]

Parole soppresse con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 56.

[70]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 57.

[71]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 58.

[72]

Comma inserito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 59.

[73]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 60.

[74]

Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 61.

[75]

Parole soppresse con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 62.

[76]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 63.

[77]

Comma aggiunto con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 64.

[78]

Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 65.

[79]

Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 66.

[80]

Lettera aggiunta con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 67.

[81]

Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 68.

[82]

Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 68.

[83]

Parole così sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 69.

[84-85]

Note soppresse.

[86]

v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

[87]

v. B.U. 1 aprile 2005, n. 22, Avviso di Rettifica.

[88]

Allegato A: Ambito turistico sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 11.

[89]

Allegato A: Ambito turistico soppresso con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 11.

[90-93]

Note soppresse.

[94]

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 74.

[95]

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 75.

[96]

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 75, ed ora così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 9.

[97]

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 75.

[98]

Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 75.

[99]

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 75.

[100]

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 76.

[101]

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 77.

[102]

Regolamento regionale 23 aprile 2001, n. 18/R .

[103]

Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2012, n. 74 , art. 1.

[104]

Articolo inserito con l.r. 11 dicembre 2012, n. 74 , art. 2.

[105]

Comma aggiunto con l.r. 7 maggio 2013, n. 21 , art. 1.

[106]

La Corte costituzionale con sentenza n. 282 del 2013 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di questo articolo.

[107]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 1.

[108]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 2.

[109]

Articolo inserito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 3.

[110]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 4.

[111]

Articolo inserito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 5.

[112]

Articolo inserito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 6.

[113]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 7.

[114]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 8.

[115]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 10.

[116]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 10.

[117]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 10.

[118]

Articolo inserito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 11.

[119]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 12.

[120]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 13.

[121]

Comma così sostituito l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 14.

[122]

Periodo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 14.

[123]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 15.

[124]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 16.

[125]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 18.

[126]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 23.

[127]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 24.

[128]

Punto così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 24.

[129]

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 24.

[130]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 24.

[131]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 25.

[132]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 26.

[133]

Periodo soppresso con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 27.

[134]

Periodo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 28.

[135]

Parole prima sostituite con l.r. 17 gennaio 2005, n. 14 , art. 26, ed ora così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 31.

[136]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 32.

[137]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 33.

[138]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 34.

[139]

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 36.

[140]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 37.

[141]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 38.

[142]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 38.

[143]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 41.

[144]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 42.

[145]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 43.

[146]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 44.

[147]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 45.

[148]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 46.

[149]

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 47.

[150]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 47.

[151]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 47.

[152]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 48.

[153]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 49.

[154]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 49.

[155]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 49.

[156]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 49.

[157]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 51.

[158]

Articolo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 52.

[159]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 53.

[160]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 54.

[161]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 55.

[162]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 55.

[163]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 56.

[164]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 56.

[165]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 56.

[166]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 57.

[167]

Periodo così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 57.

[168]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 57.

[169]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 57.

[170]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 58.

[171]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 58.

[172]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 59.

[173]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 60.

[174]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 60.

[175]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 60.

[176]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 60.

[177]

Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 61.

[178]

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 61.

[179]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 62.

[180]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 62.

[181]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 62.

[182]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 62.

[183]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 63.

[184]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 63.

[185]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 64.

[186]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 64.

[187]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 65.

[188]

Lettera così sostituita conl.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 66

[189]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 67.

[190]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 68.

[191]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 68.

[192]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 68.

[193]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 69.

[194]

Lettera così sostituita conl.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 70.

[195]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 71.

[196]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 72.

[197]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 72.

[198]

Comma abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 72.

[199]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 73.

[200]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 73.

[201]

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 74.

[202]

Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 75.

[203]

Parola così sostituita con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 76.

[204]

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 77.

[205]

 

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 78.

[206]

 

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 78.

[207]

 

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 79.

[208]

 

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 80.

[209]

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 81.

[210]

 

Comma inserito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 81.

[211]

 

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 81.

[212]

 

Articolo abrogato con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 82.

[213]

 

Titolo inserito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 83.

[214]

 

Articolo inserito con l.r. 18 marzo 2016, n. 25 , art. 84

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