Presentato al Senato un disegno di legge recante: “Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”

In data 11 aprile 2014 la Senatrice Linda Lanzilotta ha presentato una proposta di legge recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo“.

 

Ne anticipiamo di seguito l’articolato, preceduto dalla relazione introduttiva, anche per stimolare un dibattito fra i visitatori del sito www.dirittodeglisportdelturismo.it

 

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice LANZILLOTTA

 

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da Fondo

 

Relazione introduttiva

 

Onorevoli Senatori! 

Periodicamente drammatici episodi di cronaca ripropongono la questione della sicurezza nella pratica dello sci, e più in generale degli sport invernali da discesa; tale questione ha assunto un rilievo tale da determinare un primo intervento del legislatore con la legge 24 dicembre 2003, n. 363.

 

Tale legge ha fissato una serie di regole in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da  discesa e da fondo, introducendo alcuni obblighi a carico dei gestori e affidando alle regioni il compito di adeguare la propria normativa e di disciplinare ulteriori aspetti.

 

Tuttavia a distanza di dieci anni sono emersi una serie di punti critici di tale disciplina, in particolare in merito all’attività di prevenzione e vigilanza, da considerare invece basilare per garantire la sicurezza nella pratica degli sport invernali e che per essere efficace deve avere carattere di capillarità. Inoltre, il sistema sanzionatorio è rimasto incompleto e non uniforme a causa del differente stato di attuazione nelle regioni e tale difformità ha determinato specifici problemi per le aree sciabili comprendenti il territorio di più regioni; è stata avvertita l’assenza di sanzioni di immediata efficacia, quale la possibilità di ritiro del titolo di transito (skipass), che costituisce un forte disincentivo al porre in essere di condotte pericolose sulle piste da sci. Sotto altri profili, è emersa anche la scarsa attenzione da parte del legislatore del 2003 per l’elisoccorso, che costituisce la principale modalità di intervento per gli infortuni più gravi anche per esigenze di tutela ambientale, spesso connesse con la fruizione delle aree sciabili e delle zone limitrofe.

 

La questione della sicurezza sulle piste da sci è stata spesso oggetto di attenzione a causa di diversi gravi incidenti che si sono susseguiti negli anni, da ultimo quello che ha visto la morte di una bambina di tre anni a Gressoney, in Valle d’Aosta, travolta da un altro sciatore mentre faceva lezione di sci con un gruppo di coetanei.

 

Tali incidenti sono frutto anche della colpevole inerzia del Parlamento; infatti già nel 2007, in qualità di Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali, avevo presentato, dopo averlo concordato con le regioni, un disegno di legge in materia, disegno di legge che, con gli opportuni aggiornamenti, viene qui riproposto.

 

Il criterio ispiratore era e rimane quello di rafforzare le misure di prevenzione e l’attività di vigilanza, nella convinzione che piste da sci più sicure possano costituire una ulteriore opportunità anche per lo sviluppo turistico del settore.

 

A tale fine, si è ritenuto di non proporre misure che possono essere avvertite come «penalizzanti» per gli operatori di un settore che ha vissuto una difficile stagione invernale a causa delle non ottimali condizioni meteorologiche e di optare, invece, per l’individuazione di livelli di sicurezza uniformi, soprattutto sotto il profilo della prevenzione e della vigilanza.

 

 

L’articolo 1 recepisce una regola del decalogo dello sciatore che impone l’obbligo di tenere una velocità moderata in relazione alle proprie capacità tecniche (una velocità anche moderata può non essere comunque adeguata a uno sciatore con scarse capacità e viceversa).

È anche previsto, come regola di condotta, che chi non ha una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possa accedere alle piste classificate come difficili: ciò al fine di disincentivare una condotta che può risultare pericolosa per sé e per gli altri, senza tuttavia irrigidire tale regola, il cui rispetto è lasciato alle valutazione dei soggetti competenti per il controllo, che possono in questo essere aiutati dai maestri di sci.

Pertanto, sui gestori non grava alcun onere di vigilanza rispetto ai soggetti che accedono alle piste difficili, ma viene introdotta una regola di condotta rivolta direttamente allo sciatore e alla sua responsabilità.

 

Con l’articolo 2 del disegno di legge si intende, da un lato, estendere l’individuazione di specifiche aree anche a beneficio di altre pratiche sportive invernali cosiddette «minori» e, dall’altro lato, precisare che alcune specifiche disposizioni riguardano le sole piste da discesa.

Inoltre, il compito di individuare le aree destinate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci o con la tavola da neve (snowpark) è stato affidato ai gestori, che hanno la disponibilità dell’area sciabile, come di fatto già ora avviene.

L’obbligo del casco è stato esteso anche alle competizioni, come già avviene in base ai regolamenti della Federazione italiana sport invernali (FISI).

È stata anche prevista l’individuazione di un responsabile tecnico degli snowpark, in modo da assicurare anche per tali aree destinate alle evoluzioni la massima sicurezza, in relazione sia alla fase della realizzazione dell’area che a quella di manutenzione e gestione. La verifica dell’idoneità tecnica degli snowpark avviene sulla base dei parametri fissati per le competizioni dalla Federazione internazionale sci (FIS) e recepiti anche dalla FISI nei testi concernenti l’insegnamento dello snowboard.

 

Con l’articolo 3 sono specificati alcuni obblighi dei gestori e in particolare è perfezionato il sistema per la raccolta dei dati sugli infortuni al fine di utilizzare tali dati per un rafforzamento delle misure di sicurezza.

È inoltre posto a carico dei gestori l’obbligo di individuare apposite aree per l’atterraggio degli elicotteri, tenuto conto che la maggior parte degli incidenti gravi è oggi gestita attraverso l’intervento di elisoccorso; si tratta peraltro della mera indicazione sulla carta di semplici aree dove gli elicotteri possono atterrare, senza alcun obbligo di creare vere e proprie piazzole di atterraggio, che devono invece avere determinate caratteristiche e richiedono onerosi interventi di realizzazione.

Trattandosi di mera indicazione sulle mappe delle aree per l’atterraggio di elicotteri, la previsione non interferisce in alcun modo con i piani di protezione civile e con le competenze dei comuni.

 

L’articolo 4 introduce a carico dei gestori l’obbligo, già esistente in alcune regioni, di mettere a disposizione degli utenti al momento della vendita del titolo di transito l’acquisto (facoltativo) di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa, assicurando adeguata pubblicità a tale aspetto in modo da incentivare la stipula delle polizze.

È altresì demandata ad un accordo con regioni e autonomie locali la definizione di parametri per la valutazione della sicurezza delle piste, valutazione che potrà essere utilizzata anche a fini di promozione turistica.

Infatti i comprensori sciistici che adotteranno tutte le misure di sicurezza saranno inseriti in una lista di piste sicure con “bollino azzurro”; tale bollino potrà costituire un elemento di attrazione nella scelta dei luoghi di vacanza, in particolare le famiglie con bambini. 

 

Gli articoli 5, 6 e 7 mirano a rafforzare gli obblighi informativi per i gestori (anche in relazione al bollettino delle valanghe) e a potenziare la segnaletica, specie in presenza di incroci di piste e anche utilizzando i dati statistici menzionati in precedenza.

Sono inoltre previsti specifici compiti di vigilanza sull’assolvimento di tali obblighi, la cui violazione viene sanzionata in via amministrativa. È inoltre prevista per i gestori la possibilità di lasciare piste o tratti di esse non battuti, previa adeguata segnalazione, per sperimentare una pratica diffusa all’estero, che consente agli utenti di praticare in totale sicurezza lo sci su neve non battuta, con velocità necessariamente inferiori (pratica peraltro idonea, come dimostrano le esperienze di altri Stati, a ridurre in tali tratti il numero di infortuni).

 

Con l’articolo 8 viene corretta una carenza della legge vigente, che sanziona il mancato utilizzo del casco solo in caso di minore degli anni quattordici e non anche nelle altre ipotesi in cui l’uso del casco è obbligatorio(snowparkallenamenti agonistici e ora competizioni), cui invece è estesa la previsione sanzionatoria, anche aumentata nel limite massimo. 

 

L’articolo 9 introduce un’altra regola, esistente in alcune regioni, diretta ad evitare che la scorretta collocazione dell’attrezzatura sciistica durante la sosta possa provocare incidenti; mentre con l’articolo 10 il divieto di risalire le piste con gli sci viene esteso a chi le percorre con le racchette da neve, fermo restando che si tratta di un divieto non assoluto, ma derogabile previa autorizzazione dei gestori.

 

L’articolo 11 mira a disciplinare l’utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti, fissati dalle regioni, che garantiscano le esigenze di sicurezza e di tutela dell’ambiente montano.

 

Con l’articolo 12 si modifica la norma sullo sci fuori pista e sullo sci-alpinismo; si tratta di pratiche sempre più diffuse, che si intende promuovere in condizioni di sicurezza, e non penalizzare con divieti. A tale fine, è introdotta la possibilità di segnalare da parte di gestori e comuni i percorsi fuori pista maggiormente praticati.

Viene inoltre corretta una imperfezione del vigente articolo 17 della citata legge n. 363 del 2003, che attualmente prevede l’obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (i cosiddetti ARVA: apparecchi di ricerca in valanga) «laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe».

L’attuale norma, oltre ad essere tecnicamente errata (in quanto nei casi in cui vi è un evidente rischio di valanga ci si deve astenere da tali pratiche o scegliere itinerari dove tale rischio non sussiste), comporta il rischio di produrre un effetto contrario rispetto allo scopo (potendo dedursi che laddove vi è un evidente rischio di valanghe, sia sufficiente munirsi dell’ARVA per sciare fuori pista in sicurezza, mentre così non è).

L’obbligo di munirsi dell’ARVA viene quindi previsto come regola, il cui mancato rispetto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa. 

 

Con l’articolo 13 sono uniformate le sanzioni, tenuto conto della già rilevata differenza di disciplina tra regione e regione e del fatto che in alcune regioni nessuna sanzione può essere oggi irrogata, salvo quella per la violazione dell’obbligo di utilizzo del casco, già vigente sull’intero territorio sulla base della legge n. 363 del 2003.

Peraltro, la presenza di numerosi comprensori sciistici transregionali rende evidente l’esigenza di tale uniformità, fermo restando il potere delle regioni di prevedere ulteriori sanzioni per condotte diverse da quelle sanzionate dalla legge.

Aspetto fondamentale della modifica è l’introduzione di una sanzione amministrativa di immediata efficacia, quale il ritiro del titolo di transito (skipass) in caso di particolare gravità della condotta o di reiterazione nelle violazioni.

Per gli skipass plurigiornalieri è prevista la sospensione del titolo fino a tre giorni con divieto di acquisto di nuovo titolo e ulteriore sanzione in caso di inottemperanza a tale divieto.

Si ritiene che tale sanzione costituisca un deterrente più efficace, rispetto alla mera sanzione pecuniaria, a porre in essere condotte vietate e pericolose per sé e per gli altri.

Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle regioni e dalle province autonome. 

 

L’articolo 14 estende le disposizioni della legge al telemark (ovvero la tecnica dello “sci a tallone libero”) e alle pratiche sportive cosiddette «minori», quali lo sci da fondo escursionistico, le racchette da neve e la passeggiata nordica (nordic walking), potenziando per queste ultime il ruolo delle regioni, che provvederanno a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l’affissione dei bollettini sui rischi di valanghe, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 17 della legge n. 363 del 2003.

 

L’articolo 15 introduce modifiche all’articolo 21 della legge n. 363 del 2003, che già individua tra i soggetti competenti per la vigilanza, il controllo e il soccorso gli appartenenti alle Forze di polizia.

Viene espressamente previsto che le regioni individuino ulteriori specifiche figure, da impegnare nell’attività di vigilanza e soccorso, in modo da avere una ampia tipologia di soggetti cui affidare tali compiti.

È anche previsto che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, vengano disciplinati gli aspetti relativi alla irrogazione delle sanzioni (anche con riferimento alla raccolta dei dati), alla individuazione di un contingente minimo del personale – riferito complessivamente e indistintamente al personale pubblico e privato – da adibire all’attività di vigilanza e all’individuazione di convenzioni tipo, e che siano stabiliti i requisiti minimi dei soggetti incaricati del servizio di vigilanza e di soccorso.

Appare evidente che la previsione relativa alla fissazione di requisiti, modalità di selezione e formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza [lettera c) del comma 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 363 del 2003, introdotta dall’articolo 15 del presente disegno di legge] risulta riferibile al solo personale privato, mentre per quanto concerne i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso [lettera f) del citato comma 1-quinquies dell’articolo 21] è del pari evidente che sia riferibile in via prioritaria al personale privato, considerato che per le Forze di polizia resta ferma la normativa già in vigore.

Per il servizio di vigilanza e soccorso possono essere stipulate convenzioni tra i gestori e i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 21 e, in caso di insufficienza di tale personale, possono essere utilizzati, nell’ordine, il personale qualificato dalle regioni o i dipendenti degli stessi gestori. Si crea in questo modo un sistema in cui la presenza del personale addetto alla vigilanza è assicurata in tutti gli impianti, senza che ciò comporti alcun incremento delle Forze di polizia oggi utilizzate sulla base della vigente normativa; infatti, l’ampliamento della platea dei soggetti qualificati per l’esercizio dell’attività di vigilanza potrà anzi consentire alle Forze di polizia di svolgere un ruolo di coordinamento e di affrancarsi da compiti secondari.

Viene anche prevista la possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo e di perfezionare la raccolta dei dati statistici sugli incidenti al fine di un miglior utilizzo per il rafforzamento delle misure di sicurezza.

Ai soggetti incaricati dei compiti di vigilanza, che non siano pubblici ufficiali, sono conferiti i poteri di contestazione, riscossione e verbalizzazione, in analogia con quanto disposto per i soggetti competenti ad irrogare sanzioni in materia di circolazione stradale (articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488). 

Viene, infine, confermato il ruolo dei maestri di sci, non quali soggetti accertatori delle violazioni, ma per la segnalazione agli addetti alla vigilanza di tutti i comportamenti non corretti (e non solo di quelli attinenti alla velocità, come al momento previsto) .

Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il servizio di vigilanza attualmente viene in parte svolto dalle Forze di polizia in base al vigente articolo 21 della legge n. 363 del 2003 e nel presente disegno di legge viene espressamente stabilito che eventuali maggiori costi non devono gravare sul bilancio dello Stato e sono, quindi, consentiti se posti a carico dei gestori in sede di stipula delle convenzioni.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la velocità).

 

1. All’articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non provochi danni»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico.

2-ter. Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili».

 

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le aree sciabili attrezzate).

 

1. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ed eventualmente di altri sport della neve» sono inserite le seguenti: «e pratiche sportive»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «aventi più di tre piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Sono soggetti all’obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive»;

d) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «aventi più di venti piste» sono inserite le seguenti: «di sci alpino» e le

parole: «i comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile

individuato dai gestori».

 

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente gli obblighi dei gestori).

 

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: «provvedendo» sono inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dalle regioni,»;

2) le parole: «secondo quanto stabilito dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e all’individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «I gestori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto

dall’articolo 21, i gestori»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, compresa la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse»;

3) al secondo periodo, dopo le parole: «I dati raccolti dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle Forze di polizia» e dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «e all’Osservatorio della montagna»;

c) al comma 3, dopo le parole: «primo periodo del comma 2» sono inserite le seguenti: «in materia di soccorso e trasporto degli infortunati»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I gestori individuano, in prossimità dell’area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell’ampiezza dei luoghi nonché delle esigenze dell’attività di elisoccorso, apposite aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati».

 

Art. 4.

(Modifica all’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la responsabilità civile dei gestori).

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. È fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti all’atto della vendita del titolo di transito l’acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

3-ter. Con accordo tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste. I comprensori sciistici che adottano tutte le misure di sicurezza ivi previste potranno richiedere l’inserimento in una lista di piste sicure con “bollino azzurro”.».

 

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l’informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

 

1. All’articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti:

«e le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive»;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: «alla segnaletica» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 12,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine ovvero quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale».

 

Art. 6.

(Modifica all’articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la segnaletica).

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei dati di cui all’articolo 3, comma 2, i gestori provvedono ad adeguare alle prescrizioni eventualmente imposte dalle regioni la segnaletica nelle piste con elevata frequenza di infortuni.

1-ter. I comuni e i soggetti di cui all’articolo 21 verificano l’adempimento degli obblighi relativi alla segnaletica da parte dei gestori».

 

Art. 7.

(Modifica all’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la manutenzione e l’innevamento

programmato).

 

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti».

 

Art. 8.

(Modifica all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente l’obbligo di utilizzo del casco protettivo per i

minori di anni quattordici).

 

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 1 e di cui all’articolo 2, commi 4, 4-bis e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro».

 

Art. 9.

(Modifica all’articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo stazionamento).

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante la sosta presso rifugi o altre zone lo sciatore deve collocare l’attrezzatura fuori del piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone».

 

Art. 10.

(Modifica all’articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente il transito e la risalita).

 

1. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, le parole: «La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi», e le parole: «e deve» sono sostituite dalle seguenti: «e devono».

 

Art. 11.

(Modifica all’articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i mezzi meccanici).

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le regioni provvedono a disciplinare, relativamente alla stagione sciistica, l’utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela dell’ambiente montano».

 

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo sci fuori pista e lo sci-alpinismo).

 

1. All’articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario, il gestore degli impianti di risalita e i comuni non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e segnalati ai sensi del comma 2-ter»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «lo sci-alpinismo» sono inserite le seguenti: «o lo sci fuori pista»;

2) le parole: «, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,» sono soppresse;

3) dopo le parole: «appositi sistemi elettronici» sono inserite le seguenti: «di soccorso»;

4) le parole: «di soccorso» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I gestori degli impianti di risalita e i comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tale caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni di cui al comma 2-bis e di cui all’articolo 5, comma 3-bis».

 

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente le ulteriori prescrizioni per la sicurezza e le sanzioni).

 

1. All’articolo 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni o delle province autonome per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione delle violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni tre. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2-ter. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo stabilito a norma del comma 2-bis, un nuovo titolo. In caso di violazione di tale divieto essi sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo».

 

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente lo snowboard).

 

1. All’articolo 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Snowboard, telemark e altre pratiche sportive»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il telemark o altre tecniche di discesa»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione alle altre pratiche sportive individuate dalle regioni ai sensi dell’articolo 2 e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica (nordic walking), che possono essere individuati anche dai comuni, le regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l’affissione dei bollettini sul rischio di valanghe, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 17».

 

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente i soggetti competenti per il controllo).

 

1. All’articolo 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, specifiche figure a cui affidare, mediante convenzione con i gestori, che si avvalgono a tal fine anche della collaborazione dei maestri di sci, i compiti di soccorso e di vigilanza, anche al fine di irrogare le sanzioni; possono altresì procedere, previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1-quater, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali.

1-ter. Ai fini del migliore esercizio dei servizi di vigilanza e soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 o qualora il numero di tali soggetti sia inferiore ai parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 1-quinquies, i gestori delle aree assicurano l’esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante convenzione con i soggetti di cui al comma 1-bis ovvero, ove sia insufficiente anche tale personale, tramite il proprio personale.

1-quater. Nelle convenzioni di cui al comma 1-ter può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate e di videocontrollo delle piste, anche al fine di prevenire le violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 9.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, per le politiche giovanili e le attività sportive, della difesa, dell’economia e delle finanze, della giustizia, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) le modalità di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, anche con possibilità di pagamento immediato, e le modalità di tenuta dei relativi dati;

b) la dotazione minima del personale, pubblico o privato, dei servizi di vigilanza da garantire in relazione alla dimensione degli impianti e all’affluenza degli sciatori;

c) i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati dei servizi di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione dei vigilanti privati con le Forze di polizia;

d) i contenuti tipo delle convenzioni di cui al comma 1-ter;

e) il modulo per la rilevazione degli infortuni, idoneo a soddisfare anche le esigenze di carattere statistico di cui all’articolo 3, comma 2;

f) i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso, anche con riferimento alle attrezzature minime dell’equipaggiamento appropriate rispetto al rischio specifico.

1-sexies. Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

1-septies. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;

b) il comma 2 è soppresso.

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