PRETORE DI BOLZANO; sentenza 27 settembre 1994 – 5 ottobre 1994, n. 860

PRETORE DI BOLZANO; sentenza 27 settembre 1994 – 5 ottobre 1994, n. 860; Giud. Briganti Vitalini; Imp. RP

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni colpose – Risalita sullo skilift – Posizione di garanzia del legale rappresentante – Assoluzione

 

Il legale rappresentante della società che gestisce un impianto di risalita non è responsabile del reato di lesioni colpose qualora uno sciatore si infortuna durante la fase di risalita se, stante l’organizzazione interna della società, sussistono deleghe ad altro soggetto per il controllo di sicurezza dell’impianto (Nella specie, la parte offesa al momento di accedere allo skilift ha preso da solo il piattello non essendo presente alcun addetto all’impianto. Il piattello gli è sfuggito di mano e la fune si è attorcigliata intorno al braccio strattonando e fratturando l’omero. Il pretore ha assolto l’imputato, legale rappresentante della società che gestisce lo skilift, teatro del fatto, poiché esiste una delega per la sicurezza degli impianti)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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