PRETORE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 giugno 1992, n. 77
PRETORE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 12 giugno 1992, n. 77; Giud. Bisignano; NG (Avv. Sanzin, Kortleitner) c. FUNIVIE V (Avv. D’Apolito).
Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Seggiovia – Infortunio allo sbarco dalla seggiovia – Attività pericolosa – Responsabilità del gestore – Sussiste
Posto che la gestione di una seggiovia è un’attività pericolosa, risponde dei danni patiti dal passeggero in fase di discesa dal seggiolino il gestore dell’impianto insistente nell’area sciabile, a meno che costui provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
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