PRETORE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 5 febbraio 1999, n. 19

PRETORE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 5 febbraio 1999, n. 19; Giud. Lageder; GP (Avv. Valenti, Tasser) c. FUNIVIA P s.p.a. (Avv. D’Apolito, Brazzini, Dall’Aglio).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Seggiovia – Infortunio durante l’imbarco sulla seggiovia – Responsabilità del gestore – Non sussiste – Fattispecie

 

Il gestore di un impianto di risalita non risponde dei danni che l’utente si procura cadendo per causa autonoma sulla pedana d’imbarco. (Nella specie, il giudice ha ritenuto non colpevole la condotta dell’addetto poiché non è accertato che l’attore sia stato colpito da una seggiola sopraggiungente e risulta acclarato che l’addetto avesse operato tempestivamente l’arresto dell’impianto. Inoltre è stato accertato che l’attore aveva un sostegno ortopedico già prima di accedere all’impianto).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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