PRETORE DI BRUNICO; sentenza 4 febbraio 1997 – 18 febbraio 1997, n. 51/97

PRETORE DI BRUNICO; sentenza 4 febbraio 1997 – 18 febbraio 1997, n. 51/97; Giud. Lageder; Imp. BP

 

Responsabilità penale – Omicidio colposo – Mountain bike – Filo di ferro sul sentiero – Colpa – Non sussiste – Assoluzione

 

Il proprietario di un pascolo che, come consuetudine, delimita la sua proprietà con un fil di ferro che cagiona la morte della parte offesa che scende lungo un sentiero di montagna in mountain bike, deve essere assolto dal reato di omicidio colposo perché il fatto non costituisce reato per assenza dell’elemento soggettivo. (Nella specie, la parte offesa scendeva in mountain bike lungo un sentiero nel bosco quando ha impattato contro un filo di ferro segnalato da un pezzo di plastica azzurro, adibito alla delimitazione del pascolo. Il giudice ha negato l’esistenza dell’elemento psicologico e quindi la configurazione del reato di omicidio colposo osservando che la parte offesa, che conosceva molto bene i luoghi, scendeva senza casco lungo un sentiero dove era vietato l’accesso alle mountain bike, benché tale pratica fosse frequente e nota dalle persone del luogo; non sono stati rilevati segni di frenata nei pressi del filo; il filo di ferro con la plastica azzurra, oltre ad essere il metodo consuetudinario del posto per delimitare i pascoli, è risultato essere uno strumento adeguato al fine perseguito. Pertanto, non essendo esigibile in dette circostanze una diligenza straordinaria da parte del proprietario del pascolo, non è ravvisabile la colpa in capo al medesimo)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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