PRETORE DI BRUNICO; sentenza 7 febbraio 1989 – 18 febbraio 1989, n. 14/89
PRETORE DI BRUNICO; sentenza 7 febbraio 1989 – 18 febbraio 1989, n. 14/89; Giud. Bisignano; Imp. DC
Responsabilità penale – Lesioni colpose – Scontro tra sciatori – Velocità sostenuta – Velocità non adeguata allo stato dei luoghi – Stazione a valle della funivia – Condanna
Lo sciatore che procedendo a velocità spericolata nei pressi della stazione a valle di una funivia, investe uno sciatore fratturandogli il perone commette il reato di lesioni colpose. (Nella specie, l’imputato sciava a velocità spericolata nei pressi della stazione a valle di una funivia ed investiva la parte offesa ammettendo la propria colpa prima e non presentandosi al processo poi)
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