PRETORE DI VIPITENO; sentenza 6 giugno 1989 – 18 giugno 1989, n. 118/89
PRETORE DI VIPITENO; sentenza 6 giugno 1989 – 18 giugno 1989, n. 118/89; Giud. Bruccoleri; Imp. GC
Responsabilità penale – Lesioni colpose – Scontro fra sciatori – Sosta per necessità dietro una cunetta – Condanna
Lo sciatore che proviene da monte è in posizione dominante ed ha l’obbligo di sciare in modo da evitare lo scontro con altri sciatori; ne consegue che qualora investa un altro sciatore fermo dietro una cunetta per riattaccarsi lo sci ai piedi, risponde del reato di lesioni colpose. (Nella specie, la parte offesa si era fermata in compagnia di un’amica dietro una cunetta per riattaccare lo sci che aveva precedentemente perso. L’imputato proveniente da monte ha investito entrambe le ragazze. Il pretore non ha ritenuto decisiva la difesa dell’imputato che avrebbe voluto addossare la colpa del fatto alla parte offesa per essersi fermata in un luogo non visibile, ritenendo tale sosta giustificata dallo stato di necessità indotto dall’esigenza di riattaccare lo sci perso, ed ha ritenuto, invece, colposa la condotta dell’imputato, il quale, in quanto proveniente da monte, avrebbe dovuto evitare l’impatto).
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