PRETURA DI CAVALESE; 25 novembre 1991, n. 90
PRETURA DI CAVALESE; 25 novembre 1991, n. 90; Giud. DI FAZIO, imp. X
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Concorso del personale addetto all’impianto di risalita – Inesperienza della sciatrice – Colpa del maestro di sci – Condanna
Oltre alla responsabilità dell’agente di pedana, sussiste la colpa del maestro di sci nel caso di caduta della sciatrice inesperta, che, non riuscendo a salire correttamente sulla seggiovia, rimanga sospesa nel vuoto mentre l’impianto continua nel suo movimento, per poi cadere al suolo riportando, per l’urto, lesioni gravi. La colpa dell’istruttore non consiste nell’aver indotto l’allieva a servirsi della seggiovia, pur sapendo che questa mai aveva effettuato la risalita con gli sci ai piedi, non potendo egli impartire la lezione se non accompagnandola su una pista da sci. Profili colpevolistici si rinvengono, invece, nel non aver adeguatamente richiamato l’attenzione dell’addetto di pedana sulla necessità di fornire ausilio per l’operazione di imbarco. La disattenzione del personale dell’impianto si configura come circostanza sopravvenuta concorrente nella produzione dell’evento, e non quale serie causale autonoma.
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