PRETURA DI CAVALESE; sentenza 22 luglio 1996, n. 44
PRETURA DI CAVALESE; 22 luglio 1996, n. 44; Giud. DI FAZIO; Imp. X
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore con il gatto delle nevi – Responsabilità dell’addetto alla manutenzione – Sussistenza – Condanna – Concorso di colpa dello sciatore – Insussistenza
Risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. l’addetto alla manutenzione che, guidando il gatto delle nevi su una pista ancora aperta al pubblico, non predisponga quanto necessario per rendere visibile la situazione di pericolo potenziale. Considerate le attività svolte su una pista di sci alpino, i mezzi usati da coloro che percorrono la pista in discesa, la specificità della superficie su cui lo sciatore si trova a muovere, la contemporanea attività di un mezzo quale il gatto delle nevi costituisce un potenziale pericolo per gli sciatori. Il ricorso agli ordinari criteri di prudenza e diligenza deve consigliare, agli operatori, l’adozione di particolari cautele nell’esecuzione dell’intervento con il gatto delle nevi, tali da rendere altamente improbabile la possibilità di impatto tra uno sciatore ed il mezzo stesso. Deve escludersi la concorrente responsabilità dello sciatore che, facendo pieno affidamento sulle condizioni di massima sicurezza dell’impianto, percorra in discesa la pista e venga investito da un mezzo di manutenzione non adeguatamente segnalato.
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