PRETURA DI ROVERETO; sentenza 28 ottobre 1976, n. 488

PRETURA DI ROVERETO; 28 ottobre 1976, n. 488; Giud. DIEZ; Imp.ti X, Y, Z, W, J

 

Responsabilità penale – Sci – Gara – Lesioni personali colpose aggravate – Urto di un concorrente contro un palo della recinzione – Responsabilità dell’organizzatore e direttore di gara – Non sussiste – Responsabilità degli ideatori del percorso – Non sussiste

 

La partecipazione ad una competizione sciistica importa l’assunzione di un rischio anche notevole  da parte dell’atleta; ne consegue che la responsabilità degli organizzatori di una gara, nel caso di incidente, presuppone che siano state violate le norme che regolano dette competizioni, norme raramente poste dal legislatore, più spesso da enti pubblici che curano la diffusione dello sport, quali il Coni e la Fisi. Affinché si possa ravvisare in capo agli organizzatori una responsabilità per colpa, dev’essere individuato un comportamento che contrasti con quelle norme di prudenza che l’esperienza pratica e le regole tecniche dello sport suggeriscono. (Nella specie, l’organizzatore, il direttore della gara e gli ideatori del percorso erano imputati dei reati di cui agli artt. 590 e 583 c.p. per aver destinato uno spazio ristretto per l’arresto dei concorrenti, così che uno di questi, andando a sbattere su uno dei paletti, si sarebbe procurato lesioni. Il Giudice, avendo constatato che lo spazio per la frenata era sufficiente, ha assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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