PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 7 dicembre 1989, n. 163
PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 7 dicembre 1989, n. 163; Giud. DI FAZIO; Imp.ti X, Y
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Scontro tra sciatori – Reciproca presentazione della querela – Condanna di entrambi
Lo sciatore che proviene da monte deve essere in grado di frenare o comunque di evitare l’ostacolo, in ragione della sua maggiore visibilità; inoltre, la comune prudenza impone di tenere una velocità adeguata alla presenza di persone sulla pista, in modo da avere comunque lo spazio ed il tempo di evitare improvvisi ostacoli, costituiti da repentine mosse da parte di altri sciatori. Rispondono del reato di cui all’art. 590 gli sciatori che, per imprudenza ed imperizia, non riuscendo ad evitarsi, si scontrino, cagionandosi reciprocamente delle lesioni.
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