PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 4 marzo 1998, n. 34
PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 4 marzo 1998, n. 34; Giud. NICCOLINI; Imp.ti X, Y (avv. FILZ, per la p.c. DORIGATTI)
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore da parte di un altro sciatore – Violazione dell’obbligo di diligenza per lo sciatore che si trova a monte – Condanna
Lo sciatore che sta a monte, godendo di visibilità diretta sul terreno sottostante, deve moderare la velocità e conformare l’andatura in modo che nella discesa non abbia a creare ostacolo agli altri sciatori che si trovano a valle. Trattasi, infatti, di norma di comune prudenza, riconosciuta come tale anche dalle regole apprestate dalla Federazione Italiana dello Sci (FISI). Pertanto, rispondono del reato di cui all’art. 590 c.p. gli sciatori che, scendendo appaiati fra loro, nel tentativo di fermarsi, convergano nelle rispettive traiettorie investendo violentemente alle spalle uno sciatore che procedeva a valle, cagionandogli gravi lesioni.
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