PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 5 novembre 1992, n. 114
PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 5 novembre 1992, n. 114; Giud. NICCOLINI; Imp. X (avv. RAVELLI)
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore da parte di un altro sciatore – Non applicabilità della disciplina sulla circolazione stradale – Condanna
Risponde a regola elementare di prudenza che lo sciatore a monte adotti ogni particolare cautela per evitare collisioni con quelli più a valle. Non essendovi regole che impongono agli sciatori di seguire determinate traiettorie, lo sciatore a monte deve sempre considerare la possibilità di un cambiamento di direzione di quello a valle, e deve comunque lasciargli la precedenza, senza poter addurre a propria discolpa il fatto di essere stato disorientato dalla repentina manovra. Risponde, pertanto, del reato di cui all’art. 590 c.p. chi, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, investa una persona, nella specie, un maestro di sci, fermo ad impartire una lezione, procurandogli gravi lesioni personali.
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