Reg. reg. Lombardia 6 dicembre 2004, n. 10

Reg. reg. Lombardia 6 dicembre 2004, n. 10 (1).

 

Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia».

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(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 6 dicembre 2004, n. 50, I S.O.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana il seguente regolamento regionale:

Capo I

Oggetto

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia):

a) la professione di maestro di sci;

b) la professione di guida alpina e la professione di accompagnatore di media montagna;

c) l’ordinamento delle piste destinate agli sport sulla neve.

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Capo II

La professione di maestro di sci

SEZIONE I

Albo professionale

Art. 2

Figura professionale.

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, in particolare nelle discipline dello sci alpino, dello sci da fondo e dello snowboard nella stagione invernale ed estiva; esercitate con sci, tavole da snowboard e qualsiasi altro tipo di attrezzo; esercitate su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

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Art. 3

Albo professionale regionale dei maestri di sci.

1. Salvo quanto previsto nell’articolo 10, l’esercizio della professione di maestro di sci nel territorio regionale è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal collegio regionale dei maestri di sci.

2. L’albo è ripartito in tre sezioni corrispondenti alle discipline:

a) sci alpino;

b) sci da fondo;

c) snowboard.

3. I maestri di sci possono esercitare la professione limitatamente alle discipline per le quali sono iscritti all’albo.

4. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell’esercizio della professione.

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Art. 4

Condizioni per l’iscrizione all’albo.

1. Possono essere iscritti all’albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline per le quali è richiesta l’iscrizione, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea (UE) o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l’UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) maggiore età;

c) idoneità psico fisica alla professione di maestro di sci attestata da certificato medico, rilasciato dall’azienda sanitaria locale (ASL) competente;

d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

2. L’abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all’albo coloro che, pur avendo conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, il corso di aggiornamento di cui all’articolo 11.

3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al collegio regionale dei maestri di sci corredate della documentazione relativa all’abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

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Art. 5

Abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di cui all’articolo 6 e il superamento dell’esame di cui all’articolo 8 (2).

2. L’abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci da fondo o per la disciplina dello snowboard.

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(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 6

Corsi di formazione e preparazione all’esame di maestro di sci.

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove almeno ogni tre anni l’organizzazione di corsi di formazione e preparazione all’esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi tecnico pratici e didattici, con la collaborazione di istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI); in particolare, fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.

2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore presso scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento sono ridotte a duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all’albo, finalizzati all’ottenimento di una ulteriore abilitazione (3).

3. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all’ente organizzatore del corso entro tre anni dall’espletamento della prova attitudinale di cui al comma 4, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) certificato attestante il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) attestato di superamento della prova attitudinale o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali per l’ammissione ai corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alle sottocommissioni di cui all’articolo 9, comma 4. La direzione rende noti i programmi, le date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, mediante avviso, che pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e diffonde presso tutte le scuole di sci della Regione (4).

5. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alle prove attitudinali almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il loro espletamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell’avviso di cui al comma 4. La domanda è corredata dai documenti di cui al comma 3, lettere a) e b) (5).

6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 9, comma 4, dispongono l’inizio dello svolgimento delle prove attitudinali dopo aver acquisito, da parte di due maestri di sci designati dal relativo collegio, una dichiarazione di idoneità della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Gli stessi maestri di sci vigilano affinché le condizioni di idoneità e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell’assenza di tali condizioni danno immediata comunicazione ai presidenti, che sospendono o rinviano le prove (6).

7. [A due maestri di sci designati dal collegio regionale dei maestri di sci è affidato il compito di accertare, durante lo svolgimento delle prove, la sussistenza dell’idoneità della pista e del campo di prova, con l’obbligo di segnalare alla sottocommissione l’eventuale inidoneità; in tal caso il presidente sospende o rinvia la prova] (7).

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(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettere c) e d), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera e), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(6) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera f), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(7) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera i), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 7

Atleti esonerati.

1. Sono esonerati dalla prova attitudinale di cui all’articolo 6, comma 4, per una determinata disciplina gli atleti che, nei tre anni precedenti l’espletamento della prova, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la corrispondente disciplina.

2. Sono esonerati dalla fase tecnico pratica di cui all’articolo 6, comma 2, per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d’inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di Coppa del mondo (8).

2-bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi di cui all’articolo 6 per una determinata disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti la data d’inizio del corso, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati mondiali, nonché i vincitori della coppa del mondo per la corrispondente disciplina (9).

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(8) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(9) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera h), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 8

Esami di abilitazione.

1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all’articolo 6, comma 4, si svolgono dinanzi alla commissione di cui all’articolo 9 e consistono nelle seguenti prove, distinte per ciascuna disciplina:

a) prova tecnico pratica, alla quale si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 6 (10);

b) prova didattica;

c) prova teorica culturale.

2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato regolarmente i corsi di cui all’articolo 6 (11).

3. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci già iscritti all’albo che, dopo aver frequentato il corso riservato di cui all’articolo 6, comma 2, sostengono gli esami al fine di conseguire una ulteriore abilitazione (12).

3-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il giudizio finale in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Il giudizio finale è espresso sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d’esame (13).

3-ter. Il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove di cui al comma 1, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame per la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza l’obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione (14).

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(10) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera j), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(11) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera k), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(12) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera l), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(13) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera m), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(14) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera m), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 9

Commissioni d’esame e sottocommissioni.

1. Le commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione e le sottocommissioni, per la prova attitudinale, per la prova tecnico pratica e per la prova didattica sono nominate con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport e sono presiedute dal medesimo dirigente o da suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l’entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle medesime commissioni e sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni cessano automaticamente al termine degli esami di abilitazione e possono essere riconfermate al massimo per ulteriori due successive sessioni d’esame (15).

2. Le commissioni d’esame, una per ciascuna delle tre discipline, sono composte, oltre che dal presidente, da:

a) un istruttore nazionale iscritto all’albo da almeno sette anni, designato dalla FISI (16);

a-bis) un maestro di sci iscritto all’albo regionale da almeno sette anni, abilitato nella disciplina di riferimento, designato dal collegio regionale dei maestri di sci (17);

b) due maestri di sci, abilitati nella disciplina di riferimento, di cui uno avente la direzione di una scuola di sci da almeno due anni, individuati dal dirigente fra i maestri di sci iscritti all’albo da almeno sette anni (18);

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un maestro di sci che sia anche iscritto all’albo regionale delle guide alpine, esperto dei pericoli tipici, del soccorso e dell’orientamento in montagna, di nivolgia, valangologia e meteorologia alpina, designato dal collegio regionale delle guide alpine (19);

e) [un esperto di metodologie e preparazione atletica] (20);

f) [un esperto di nivologia, valangologia e meteorologia alpina] (21);

g) un esperto in materie ambientali e turistiche;

h) un esperto di legislazione nazionale e regionale inerente agli sport invernali.

3. [Le sottocommissioni per le preselezioni di cui all’articolo 6 sono composte, oltre che dal presidente, da:

a) un esperto in materie ambientali e turistiche, di cui al comma 2, lettera g);

b) un esperto di legislazione nazionale e regionale inerente agli sport invernali, di cui al comma 2, lettera h)] (22).

4. Le sottocommissioni per le prove attitudinali di cui all’articolo 6, una per ogni disciplina, e le sottocommissioni per la prova tecnico pratica e per la prova didattica di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), sono composte, oltre che dal presidente, dall’istruttore e dai maestri di sci di cui al comma 2, lettere a), a-bis), e b) (23).

5. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.

6. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l’esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.

7. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionale competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.

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(15) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettere n) ed o), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(16) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera p), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(17) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera q), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(18) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera r), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(19) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera s), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(20) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lettera t), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(21) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lettera t), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(22) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lettera u), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(23) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera v), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 10

Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati.

1. I maestri di sci iscritti all’albo professionale di altra regione o provincia autonoma, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia l’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci. La domanda è corredata: dal certificato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c); da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale l’interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l’iscrizione all’albo di altra regione o provincia autonoma; dalla polizza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f). Il collegio provvede all’iscrizione, previa verifica della veridicità della documentazione; il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro. La domanda è da intendersi accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono comunicare preventivamente al collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia il periodo e le località sciistiche in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La comunicazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

3. I maestri di sci cittadini di un altro Stato membro dell’UE e i maestri di sci cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all’esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5 (24).

4. I maestri di sci stranieri diversi da quelli di cui al comma 3 non iscritti ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati all’esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte della FISI, in accordo con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

5. Ai maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l’avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l’iscrizione a un albo, ma l’avvenuto riconoscimento.

6. L’esercizio occasionale della professione da parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 206/2007. Per esercizio occasionale s’intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di una stagione sciistica (25).

7. L’esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a una stagione sciistica (novembre-maggio).

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(24) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera w), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(25) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera x), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Capo II

La professione di maestro di sci

SEZIONE II

Aggiornamento e specializzazione

Art. 11

Aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’albo.

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI e dell’associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale, cura o promuove annualmente l’organizzazione di corsi di aggiornamento per maestri di sci, distinti per ciascuna disciplina; in particolare, fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.

2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport sono determinate le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale dei maestri di sci, avvalendosi per la parte tecnico-pratica e didattica degli istruttori nazionali iscritti agli albi e dando la precedenza agli iscritti all’albo della Lombardia.

3. A pena di cancellazione dall’albo i maestri di sci, fatta eccezione per i maestri istruttori nazionali in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, producono al collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica rilasciato dall’ASL competente, un attestato comprovante la regolare frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento, nonché la polizza assicurativa di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f).

4. Nel caso in cui il maestro di sci non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, non si effettua la cancellazione dall’albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell’impedimento.

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Art. 12

Corsi di specializzazione.

1. In base alle esigenze e all’evoluzione tecnica dello sci la direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI e dell’associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa a livello regionale, cura o promuove l’organizzazione di corsi ed esami di specializzazione dedicati ai maestri di sci, finalizzati anche al conseguimento della qualifica di direttori di scuole di sci; in particolare individua le materie d’insegnamento, i programmi e fissa le quote d’iscrizione per ciascun corso.

2. Gli esami per il conseguimento della specializzazione sono tenuti da apposite commissioni nominate di volta in volta con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci. Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente in materia di sport o da un suo delegato, che le presiede, dal presidente del collegio regionale dei maestri di sci o da un suo delegato, dal presidente dell’associazione di cui al comma 1 o da un suo delegato e da tre a sei membri esperti nella materia di specializzazione; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.

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Capo II

La professione di maestro di sci

SEZIONE III

Tariffe

Art. 13

Tariffe.

1. I valori massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale per l’insegnamento dello sci sono fissati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il collegio regionale dei maestri di sci presenta al dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione o modifica con il suddetto decreto (26).

2. Il decreto prevede tariffe diverse per lezioni individuali, per lezioni a gruppi di non più di quattro allievi e per lezioni collettive a gruppi di non più di dieci allievi. Tariffe preferenziali possono essere previste per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive. (27)

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(26) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera y), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(27) Per la determinazione delle tariffe professionali per l’insegnamento dello sci si vedano:

– per la stagione 1995/1996 la Delib.G.R. 11 dicembre 1995, n. 6/5918;

– per la stagione 2000/2001 la Delib.G.R. 5 dicembre 2000, n. 7/2529;

– per la stagione 2001/2002 la Delib.G.R. 5 ottobre 2001, n. 7/6351;

– per la stagione 2002/2003 la Delib.G.R. 14 giugno 2002, n. 7/9394;

– per la stagione 2004/2005 il D.Dirig. 26 aprile 2004, n. 6803;

– per la stagione 2005/2006 il D.Dirig. 3 maggio 2005, n. 6449;

– per la stagione 2006/2007 il D.Dirig. 19 aprile 2006, n. 4417;

– per la stagione 2007/2008 il D.Dirig. 4 aprile 2007, n. 3419;

– per la stagione 2008/2009 il D.Dirig. 16 aprile 2008, n. 3762.

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Capo II

La professione di maestro di sci

SEZIONE IV

Collegio regionale dei maestri di sci

Art. 14

Collegio regionale dei maestri di sci.

1. Il collegio regionale dei maestri di sci, istituito con l’articolo 13, comma 2, della L.R. n. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione, è formato da tutti i maestri di sci iscritti all’albo della Regione, nonché da quelli ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l’assemblea, formata da tutti i componenti del collegio;

b) il direttivo, composto da non più di ventinove maestri di sci, eletti dall’assemblea fra i propri componenti, rappresentanti proporzionalmente i maestri di sci alpino, di sci da fondo e di snowboard, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al comma 4, lettera d);

c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.

3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.

4. Spetta all’assemblea:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i componenti del collegio nazionale, come previsto all’articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

d) adottare i regolamenti organizzativi del collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all’approvazione della Giunta regionale;

e) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell’assemblea.

5. Spetta al direttivo:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo professionale, ivi compresi i compiti relativi all’iscrizione, ai rinnovi e all’invio annuale di copia dell’albo alla direzione generale regionale competente in materia di sport;

b) vigilare sull’esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 18, comma 8, della L.R. n. 26/2002 nei confronti dei maestri di sci che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché dei maestri di sci di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività dei maestri di sci;

e) collaborare con la Regione all’organizzazione dei corsi di cui agli articoli 6, 11 e 12;

f) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

f-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 4, comma 1, lettera f) e 16, comma 1, lettera g) (28);

f-ter) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci (29).

6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

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(28) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera z), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(29) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera z), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Capo II

La professione di maestro di sci

SEZIONE V

Forme di esercizio della professione

Art. 15

Esercizio in forma autonoma.

1. Ai fini del presente regolamento, i maestri di sci sono da considerarsi professionisti autonomi quando esercitano la professione senza far parte dell’organico di una scuola.

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Art. 16

Scuole di sci.

1. In attuazione dell’articolo 15 della L.R. n. 26/2002, l’apertura e l’esercizio di scuola invernale o estiva per l’insegnamento coordinato della pratica dello sci possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell’interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:

a) [organico costituito da un numero minimo di nove o sei maestri di sci, rispettivamente per le scuole invernali o estive, iscritti all’albo della Lombardia, salvo deroga concessa dalla direzione generale regionale competente in materia di sport qualora il numero dei maestri di sci residenti nel comune interessato sia inferiore al minimo richiesto. Per le scuole che insegnano esclusivamente lo sci da fondo il numero minimo è ridotto a cinque unità. Per le scuole che insegnano esclusivamente lo snow-board il numero minimo è ridotto a sei unità per la scuola invernale, quattro per la scuola estiva. Anche ai fini del computo del numero minimo, un maestro non può appartenere a più di una scuola, salvo il caso in cui appartenga sia a una scuola invernale sia a una scuola estiva e vi eserciti l’insegnamento rispettivamente nella sola stagione invernale e nella sola stagione estiva] (30);

b) sede in località di interesse turistico-sciistico, funzionale all’esercizio della scuola;

c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra più maestri di sci preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico (31);

d) il direttore della scuola assume la rappresentanza legale a ogni effetto di legge, deve essere in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci e deve essere un maestro di sci abilitato all’insegnamento della disciplina cui la scuola si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è sufficiente l’abilitazione all’insegnamento per una di esse, preferibilmente per la disciplina che nell’ambito della scuola riveste carattere di prevalenza;

e) coordinamento con le attività turistiche del comprensorio sciistico allo scopo di una migliore qualificazione delle attività (32);

f) disponibilità a collaborare con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive per favorire e agevolare la pratica dello sci nelle scuole e da parte dei cittadini, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l’afflusso turistico e con le comunità montane nell’opera di prevenzione di incidenti in montagna, nonché la promozione turistica;

g) adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall’esercizio dell’attività della scuola, ivi compresi i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale dei maestri di sci che non siano già coperti da polizza stipulata dal singolo maestro;

h) denominazione della scuola diversa da quelle di altre scuole della zona e comunque tale da non creare equivoci. La denominazione «scuola di sci e di snowboard» è subordinata alla condizione che almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola siano iscritti all’albo come maestri di snowboard.

2. Il dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l’iscrizione della scuola nell’elenco regionale delle scuole di sci. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all’interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell’esercizio, ovvero la sospensione dell’esercizio accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.

3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e il parere del comune dove la scuola ha sede. Il parere s’intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.

4. Una scuola può aprire sezioni staccate, al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive (33).

5. La Provincia verifica annualmente in capo alle scuole di sci aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l’esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all’elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle province.

6. Le scuole di sci, invernali o estive, comunicano rispettivamente entro il 30 giugno o il 31 gennaio di ogni anno alla direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate, nonché l’eventuale chiusura temporanea o definitiva.

7. Qualora in capo a una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell’esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, nonché la cancellazione dall’elenco regionale delle scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall’iscrizione, la scuola non abbia iniziato l’esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l’attività per almeno un anno.

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(30) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lettera aa), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(31) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera bb), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(32) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera cc), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(33) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera dd), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Capo II

La professione di maestro di sci

SEZIONE VI

Sanzioni

Art. 17

Sanzioni.

1. In attuazione dell’articolo 18-bis, commi 2 e 4, della L.R. n. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 600,00 euro a 2.000,00 euro, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di maestro di sci senza essere iscritto all’albo regionale della Lombardia per la disciplina esercitata, in conformità agli articoli 3 e 10, commi 1 e 5 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 10, commi 2 e 5 o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 10, commi 3 o 4;

b) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro, aumentati della metà ai sensi dell’articolo 5 delle legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione) nel caso vi sia stato silenzio-assenso o denuncia d’inizio attività, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di maestro di sci senza essere in possesso:

1) dell’abilitazione per la disciplina esercitata, rilasciata dalla Regione o da altre regioni o province autonome; o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all’articolo 10, commi 3 o 4;

2) o di uno o più requisiti di cui all’articolo 4, comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi dell’articolo 10;

c) da 500,00 euro a 5.000,00 euro, per l’applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell’articolo 13;

d) da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro, per la mancata stipulazione della polizza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), o all’articolo 16, comma 1, lettera g);

e) da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, in solido, per coloro i quali esercitino un’attività corrispondente a una scuola di sci, comunque denominata, in difformità dall’articolo 15 della L.R. n. 26/2002 e dall’articolo 16 del presente regolamento.

2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si applica la sanzione più grave in concreto.

3. In attuazione dell’articolo 18-bis, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sono competenti per la vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse:

a) i comuni, per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) i comuni e le province, per le violazioni della disciplina delle scuole di sci, di cui al comma 1, lettere d) ed e).

4. Gli enti che, nell’esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne trasmettono immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 3.

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Capo III

Le professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna

SEZIONE I

Albo professionale

Art. 18

Figura professionale.

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia, sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna e su sentiero;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche, queste ultime con esclusione delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste da discesa o da fondo;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste da discesa e da fondo.

2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano laddove possa essere comunque necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci alpinistiche.

3. Alle guide alpine è riservata la sovrintendenza tecnica dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

4. Nell’ambito del loro grado professionale, le guide alpine possono:

a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici corsi di introduzione all’alpinismo e di comportamento in montagna;

b) prestare consulenza circa l’agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste sciabili;

c) mantenere e segnalare sentieri e itinerari alpini e conservare e attrezzare aree naturali per la pratica dell’arrampicata;

d) collaborare alle operazioni di protezioni civile.

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Art. 19

Gradi della professione.

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

a) aspirante guida alpina;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. Gli aspiranti guida alpina possono svolgere le attività di cui all’articolo 18 rientranti nel seguente ambito di impegno:

a) per l’alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno misto):

1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza limite di quota;

2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D) e molto difficili (MD) fino a 3500 metri di quota; ascensioni invernali fino a 2000 metri di quota;

b) per lo sci alpinismo fino a 4000 metri di quota e per escursioni con gli sci fino a un massimo di due giorni (una sola notte in rifugio).

3. A pena di cancellazione dall’albo professionale regionale, l’aspirante guida alpina deve conseguire l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida alpina.

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Art. 20

Albo professionale regionale delle guide alpine.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, l’esercizio della professione di guida alpina nel territorio regionale è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale delle guide alpine, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine.

2. L’albo è ripartito in due sezioni corrispondenti ai gradi della professione.

3. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenere con sè durante l’esercizio della professione, preferibilmente in evidenza (34).

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(34) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera ee), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 21

Condizioni per l’iscrizione all’albo.

1. Possono essere iscritti all’albo professionale regionale delle guide alpine della Lombardia coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina nel grado per il quale è richiesta l’iscrizione, nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all’UE o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l’UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina;

c) idoneità psico fisica alla professione di guida alpina attestata da certificato medico, rilasciato dall’ASL competente;

d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

2. L’abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all’albo coloro che, pur avendo conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione il corso di aggiornamento di cui all’articolo 27.

3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all’abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

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Art. 22

Abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina.

1. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina, si consegue mediante la frequenza del corso di cui all’articolo 23, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie e il superamento dell’esame di cui all’articolo 24.

2. L’abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport, distintamente per la professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida alpina.

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Art. 23

Corsi di formazione e preparazione all’esame di guida alpina.

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove almeno ogni tre anni l’organizzazione dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all’esame di guida alpina, distinti per ciascun grado della professione. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio nazionale delle guide alpine e del collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione per il corso per aspirante guida alpina e per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo. La direzione, sulla base di apposite convenzioni, può altresì affidare al collegio nazionale o al collegio regionale l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine (35).

3. Il corso per aspirante guida alpina ha una durata minima di settanta giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell’alpinismo, dell’arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell’alpinismo; leggi e regolamenti professionali.

4. Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo ha una durata minima di venticinque giorni effettivi, in cui l’allievo deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al comma 3.

5. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all’ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato attestante l’età prescritta dall’art. 21, comma 1, lettera b), o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

b) certificato attestante il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) solo per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l’interessato attesti di aver esercitato la professione come aspirante guida alpina, anche in modo saltuario, nei due anni precedenti la presentazione della domanda;

d) solo per il corso per aspirante guida alpina l’attestato di superamento della prova attitudinale di cui al comma 6 o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

6. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l’ammissione al corso per aspirante guida alpina, da sostenersi dinanzi alla sottocommissione di cui all’articolo 25. La direzione rende noti il programma, la data e la sede della prova, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento, mediante avviso, che pubblica sul B.U.R. e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.

7. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell’avviso di cui al comma 6. La domanda è corredata dal curriculum alpinistico e dai documenti di cui al comma 5, lettere a) e b).

8. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione di cui all’articolo 25, comma 3, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, devono accertare l’idoneità del campo di prova e rilasciare al presidente della sottocommissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolte. In presenza di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.

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(35) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera ff), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 24

Esami di abilitazione.

1. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all’articolo 23, comma 6, secondo periodo, e si svolgono dinanzi alla commissione di cui all’articolo 25.

2. L’esame per aspirante guida alpina consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle materie di cui all’articolo 23, comma 3.

3. L’esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati all’articolo 23, comma 3.

4. L’ammissione agli esami è subordinata alla regolare frequenza dei corrispondenti corsi, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie (36).

4-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d’esame, in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente (37).

4-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di cui al comma 2 può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione (38).

4-quater. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di cui al comma 3 può essere ammesso a nuovo esame in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione (39).

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(36) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera gg), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(37) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera hh), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(38) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera hh), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(39) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera hh), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 25

Commissioni d’esame.

1. Le commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione e le sottocommissioni per la prova attitudinale e per la prova tecnico-pratica sono nominate in un momento precedente allo svolgimento della prova attitudinale con decreti del dirigente regionale competente in materia di sport e sono presiedute dal medesimo dirigente o suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l’entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti, le modalità di funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni cessano automaticamente al termine degli esami di abilitazione.

2. Le commissioni d’esame sono composte, oltre che dal presidente, da:

a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, individuati dal dirigente fra gli istruttori, iscritti all’albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione (40);

b) due esperti nelle materie di cui all’articolo 23, comma 3;

c) un medico specialista in medicina dello sport;

d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna.

3. Le sottocommissioni per la prova attitudinale e per la prova tecnico-pratica sono composte, oltre che dal presidente, da:

a) tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2, lettera a) (41);

b) due esperti nelle materie di cui al comma 2, lettera b).

4. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni è nominato un componente supplente da convocarsi qualora il componente effettivo per qualunque causa sia assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato anche il componente supplente si rinvia la prova.

5. Non possono essere componenti delle commissioni e delle sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l’esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di non aver svolto tale attività di preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.

6. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o delle sottocommissioni o che possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale regionali competenti in materia di sport possono procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.

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(40) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera ii), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(41) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera jj), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 26

Guide alpine di altre regioni e altri Stati.

1. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al collegio regionale delle guide alpine della Lombardia l’iscrizione all’albo professionale regionale delle guide alpine. La domanda è corredata: dal certificato di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c); da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale l’interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l’iscrizione all’albo di altra regione o provincia autonoma; dalla polizza di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f). Il collegio provvede all’iscrizione, previa verifica della veridicità della documentazione; il consenso può essere negato ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti della guida. La domanda è da intendersi accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre regioni o province autonome, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere di stabilità, devono comunicare preventivamente al collegio regionale delle guide alpine della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. La comunicazione è corredata da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a).

3. Le guide alpine cittadini di un altro Stato membro dell’UE e le guide alpine cittadini di Paesi terzi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all’esercizio della professione attraverso il riconoscimento, di cui al D.Lgs. n. 206/2007, dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5 (42).

4. Le guide alpine straniere diverse da quelle di cui al comma 3 non iscritte ad albi professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate all’esercizio della professione attraverso il riconoscimento, da parte del collegio nazionale delle guide alpine, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.

5. Alle guide alpine straniere che abbiano ottenuto il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l’avvertenza che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l’iscrizione a un albo, ma l’avvenuto riconoscimento.

6. L’esercizio occasionale della professione da parte delle guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province autonome o da altri Stati è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 206/2007. Per esercizio occasionale s’intende quello svolto per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno (43).

7. L’esercizio della professione ha carattere di stabilità se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a sei mesi, anche non consecutivi, nell’arco di un anno o, in ogni caso, se la guida ha un recapito anche stagionale nel territorio della Lombardia.

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(42) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera kk), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(43) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera ll), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Capo III

Le professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna

SEZIONE II

Aggiornamento

Art. 27

Aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’albo.

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per le guide alpine, distinti per ciascun grado; in particolare, fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.

2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport sono determinate le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale delle guide alpine, avvalendosi per la parte tecnico-pratica e didattica degli istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo iscritti agli albi, dando la precedenza agli iscritti all’albo della Lombardia.

3. A pena di cancellazione dall’albo, le guide alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 14, comma 3 della L.R. n. 26/2002, producono al proprio collegio regionale ogni tre anni un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica rilasciato dall’ASL competente, un attestato comprovante la regolare frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento, nonché la polizza assicurativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f).

4. Nel caso in cui la guida alpina non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, non si effettua la cancellazione dall’albo, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell’impedimento.

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Capo III

Le professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna

SEZIONE III

Tariffe

Art. 28

Tariffe (44).

1. I valori massimi delle tariffe da applicare nel territorio regionale da parte delle guide alpine, sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport. A tal fine il collegio regionale delle guide alpine, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide alpine e approvata dai competenti organi statali, presenta al dirigente regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione o modifica con il suddetto decreto (45).

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(44) Per la determinazione delle tariffe si vedano:

– per l’anno 2004, il D. Dirig. reg. 19 marzo 2004, n. 4585;

– per l’anno 2005, il D. Dirig. reg. 27 gennaio 2005, n. 962;

– per l’anno 2006, il D. Dirig. reg. 21 febbraio 2006, n. 1834;

– per l’anno 2007, il D. Dirig. reg. 15 marzo 2007, n. 2525;

– per l’anno 2008, il D. Dirig. reg. 5 marzo 2008, n. 2150;

– per l’anno 2009, il D. Dirig. reg. 13 marzo 2009, n. 2434;

– per l’anno 2010, il D. Dirig. reg. 8 marzo 2010, n. 2154.

(45) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera mm), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Capo III

Le professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna

SEZIONE IV

Collegio regionale delle guide alpine.

Art. 29

Collegio regionale delle guide alpine.

1. Il collegio regionale delle guide alpine, istituito con l’articolo 13, comma 2, della L.R. n. 26/2002 quale organo di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, è formato da tutte le guide alpine iscritte all’albo della Regione, nonché da quelle ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, nonché dagli accompagnatori di media montagna iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 33.

2. Sono organi del collegio:

a) l’assemblea, formata da tutti i componenti del collegio. Gli accompagnatori di media montagna vi partecipano senza diritto di voto;

b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali: otto guide alpine-maestri di alpinismo e un aspirante guida alpina, tutti eletti dall’assemblea tra i propri componenti; un accompagnatore di media montagna eletto dagli iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 33;

c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.

3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è rieleggibile per il turno successivo.

4. Spetta all’assemblea:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) adottare i regolamenti organizzativi del collegio, su proposta del direttivo, e sottoporli all’approvazione della Giunta regionale;

d) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell’assemblea.

5. Spetta al direttivo:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell’albo professionale e dell’elenco speciale di cui all’articolo 33, ivi compresi i compiti relativi all’iscrizione, ai rinnovi e all’invio annuale di copia dell’albo e dell’elenco alla direzione generale regionale competente in materia di sport;

b) vigilare sull’esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 18, comma 8, della L.R. n. 26/2002 nei confronti delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché delle guide alpine di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide alpine;

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere per tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;

f) collaborare con le comunità montane per l’autorizzazione all’apprestamento e all’apertura delle piste da sci ai sensi della normativa vigente;

g) collaborare con la Regione all’organizzazione dei corsi di cui agli articoli 23 e 27, avvalendosi della commissione tecnica di cui all’articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);

h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;

i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

i-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative di cui agli articoli 21, comma 1, lettera f), e 31, comma 1, lettera f) (46);

i-ter) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa degli iscritti (47).

6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del direttivo. Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecuzione del provvedimento. I provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

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(46) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera nn), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(47) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera nn), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Capo III

Le professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna

SEZIONE V

Forme di esercizio della professione

Art. 30

Esercizio in forma autonoma.

1. Ai fini del presente regolamento, le guide alpine sono da considerarsi professionisti autonomi quando esercitano la professione senza far parte dell’organico di una scuola.

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Art. 31

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

1. In attuazione dell’articolo 15 della L.R. n. 26/2002, l’apertura e l’esercizio di scuola per l’insegnamento coordinato delle pratiche cui all’articolo 18, comma 1, lettera c) possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport, da parte dell’interessato, di denuncia di inizio di attività attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti seguenti:

a) [organico costituito da un numero minimo di tre guide alpine, di cui almeno due guide alpine-maestri di alpinismo, iscritte all’albo della Lombardia o che esercitino regolarmente la professione in Lombardia, con esclusione dei casi di esercizio occasionale di cui all’articolo 26, comma 6] (48);

b) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo iscritte all’albo regionale, che preveda la ripartizione dei proventi in ragione delle effettive prestazioni (49);

c) il direttore della scuola deve essere una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo regionale e deve essere titolare della rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;

d) coordinamento con le attività turistiche nei luoghi di esercizio della professione, allo scopo di una migliore qualificazione delle attività e organizzazione di soccorso;

e) disponibilità a collaborare con i comuni e le autorità scolastiche per favorire e agevolare la pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo giovanile, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l’afflusso turistico e con le province e le comunità montane nell’opera di prevenzione di incidenti in montagna;

f) adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall’esercizio dell’attività della scuola, ivi compresi i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale delle guide alpine che non siano già coperti da polizza stipulata dalla singola guida.

2. Il dirigente regionale competente in materia di sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l’iscrizione della scuola nell’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. In caso di esito negativo, con decreto motivato da notificarsi all’interessato, dispone il divieto di prosecuzione dell’esercizio, ovvero la sospensione dell’esercizio, accompagnata dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale termine, dispone con decreto il divieto di prosecuzione delle attività.

3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del medesimo dirigente viene acquisito il parere del collegio regionale delle guide alpine e il parere del comune dove la scuola ha sede; il parere s’intende favorevolmente espresso trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.

4. Una scuola può aprire sezioni staccate, al fine di meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive (50).

5. La provincia verifica annualmente in capo alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l’esito alla Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni all’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo dandone comunicazione alle province.

6. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo comunicano entro il 30 giugno di ogni anno alla direzione generale regionale competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le sezioni staccate, nonché l’eventuale chiusura temporanea o definitiva.

7. Qualora in capo una scuola vengano meno i presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto di prosecuzione dell’esercizio, con la procedura e le condizioni previste dal comma 2, nonché la cancellazione dall’elenco regionale delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall’iscrizione, la scuola non abbia iniziato l’esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia interrotto l’attività per almeno un anno.

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(48) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lettera oo), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(49) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera pp), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(50) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera qq), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Capo III

Le professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna

SEZIONE VI

Sanzioni

Art. 32

Sanzioni.

1. In attuazione dell’articolo 18-bis, commi 2 e 4, della L.R. n. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 600,00 euro a 2.000,00 euro, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere iscritto all’albo regionale della Lombardia per il grado esercitato, in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 5 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 26, commi 2 e 5 o senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 26, commi 3 o 4;

b) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro, aumentati della metà ai sensi dell’articolo 5 delle L.R. n. 15/2002 nel caso vi sia stato silenzio-assenso o denuncia d’inizio attività, per chiunque eserciti nel territorio regionale la professione di guida alpina senza essere in possesso:

1) dell’abilitazione per il grado esercitato, rilasciata dalla Regione o da altre regioni o province autonome o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento di cui all’articolo 26, commi 3 o 4;

2) o di uno o più requisiti di cui all’articolo 21, comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi dell’articolo 26;

c) da 500,00 euro a 5.000,00 euro, per l’applicazione di tariffe diverse da quelle approvate a norma dell’articolo 28;

d) da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro, per la mancata stipulazione della polizza di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f) o all’articolo 31, comma 1, lettera f);

e) da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, in solido, per coloro i quali esercitino un’attività corrispondente a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall’articolo 15 della L.R. n. 26/2002 e dall’articolo 31 del presente regolamento.

2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si applica la sanzione più grave in concreto.

3. In attuazione dell’articolo 18-bis, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dalla legge 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse:

a) i comuni, per le violazioni della disciplina delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) i comuni e le province, per le violazioni della disciplina delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, di cui al comma 1, lettere d) ed e).

4. Gli enti che, nell’esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne trasmettono immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 3.

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Capo III

Le professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna

SEZIONE VII

Accompagnatori di media montagna

Art. 33

Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.

1. L’accompagnatore di media montagna svolge, nelle zone determinate dal dirigente regionale competente in materia di sport, sentito il collegio regionale delle guide alpine, le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono per la progressione l’uso di corda, piccozza e ramponi. In particolare illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 35 in relazione con l’articolo 26, l’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna nel territorio regionale è subordinato all’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, tenuto dal collegio regionale delle guide alpine. L’iscrizione dell’accompagnatore di media montagna agli elenchi o albi di altre regioni che prevedono tale figura non preclude l’iscrizione all’elenco della Regione. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell’esercizio della professione.

3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, nonché relativa ai requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e alla maggiore età. L’abilitazione deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; possono altresì essere iscritti all’elenco speciale coloro che, pur avendo conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano frequentato con profitto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, il corso di aggiornamento di cui all’articolo 34. L’iscrizione s’intende concessa, qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

4. L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza del corso di cui al comma 5 e il superamento dell’esame di cui al comma 9. L’abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale competente in materia di sport.

5. La direzione generale regionale competente in materia di sport cura o promuove l’organizzazione almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all’esame di accompagnatore di media montagna. La direzione stabilisce modalità e programmi con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione per ciascun corso. La direzione, sulla base di apposita convenzione, può altresì affidare l’organizzazione dei corsi al collegio regionale.

6. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine (51).

7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque giorni, ha contenuto teorico-pratico e prevede i seguenti insegnamenti: normativa professionale e ambientale, cultura dell’alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecnica della camminata, conduzione escursionistica, topografia e orientamento (52).

8. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata all’ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

b) certificato attestante il possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

c) attestato di superamento della prova attitudinale di cui al comma 9 o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

9. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l’ammissione al corso per accompagnatore di media montagna, da sostenersi dinanzi a una sottocommissione disciplinata a norma dell’articolo 25. La direzione rende noti il programma, la data e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento, mediante avviso, che pubblica sul B.U.R. e diffonde presso tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.

10. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla direzione generale regionale competente in materia di sport la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi del protocollo federato individuate nell’avviso di cui al comma 9. La domanda è corredata dal curriculum escursionistico e dai documenti di cui al comma 8, lettere a) e b).

11. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, devono accertare l’idoneità del campo di prova e rilasciare al presidente della commissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolti. In presenza di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.

12. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla direzione generale regionale competente in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui all’articolo 33, comma 9 e si svolgono dinanzi a una commissione disciplinata a norma dell’articolo 25.

13. L’esame consiste in prove tecnico-pratiche di accompagnamento su terreno escursionistico, nonché in una prova orale su tutte le materie del corso.

14. L’ammissione agli esami è subordinata alla regolare frequenza del corrispondente corso di cui al comma 7, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie.

14-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei risultati delle prove d’esame, in termini di idoneità o non idoneità, con decisione assunta a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente (53).

14-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di cui al comma 13 può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di formazione (54).

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(51) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera rr), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(52) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera ss), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(53) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera tt), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(54) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera tt), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 34

Aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’elenco.

1. La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna, secondo modalità e contenuti determinati con decreto del dirigente regionale competente in materia di sport; in particolare, la direzione fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.

2. A pena di cancellazione dall’elenco speciale, gli accompagnatori di media montagna producono al proprio collegio regionale con frequenza triennale un certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica rilasciato dall’ASL competente, un attestato comprovante la regolare frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento, nonché la polizza assicurativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f).

3. Nel caso in cui l’accompagnatore di media montagna non possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, non si effettua la cancellazione dall’elenco speciale, se il corso si conclude entro un anno dalla cessazione dell’impedimento.

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Art. 35

Norma di rinvio.

1. Agli accompagnatori di media montagna si applicano gli articoli 26, 28, 30 e 32, con esclusione della lettera e). A tal fine, le citazioni delle guide alpine e dell’albo professionale regionale delle guide alpine effettuate in detti articoli s’intendono riferite agli accompagnatori di media montagna e all’elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.

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Capo IV

Ordinamento delle aree sciabili

SEZIONE I

Tipi e requisiti

Art. 36

Area sciabile, area sciabile attrezzata, piste.

1. Su proposta delle comunità montane, conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere del comitato consultivo per le aree sciabili. Costituisce area sciabile la superficie nell’ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l’apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve.

2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l’apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L’area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d’innevamento, ove presenti.

3. L’autorizzazione all’apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell’area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 363/2003, individuazione dell’area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell’area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, con applicazione di quanto previsto dall’articolo 1032 del codice civile qualora l’accordo non venga raggiunto.

4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all’apprestamento, si distinguono in:

a) piste da discesa destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;

b) piste da fondo destinate alla pratica dello sci da fondo;

c) piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la slitta e lo slittino.

5. La pista può essere in tutto o in parte utilizzata come campo-scuola per la pratica dello sport sulla neve cui la pista è destinata.

6. Costituisce itinerario sciistico un percorso misto non compreso nell’area sciabile attrezzata, che può non essere: delimitato, classificato ai sensi del capo IV, sezione II, preparato, controllato e protetto; pertanto è percorribile dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo; è segnalato e normalmente accessibile nei limiti di cui al comma 7, ed è segnato in arancione.

7. Il gestore di cui all’articolo 45 o qualsiasi altro interessato che si faccia carico della segnaletica, volta all’individuazione in loco dell’accesso e del percorso di un itinerario sciistico e alla sua segnatura in arancione, deve provvedere alla chiusura dell’accesso in caso di ragionevoli previsioni di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche ed in particolare da valanghe, slavine, frane e simili eventi. Egli deve altresì installare in corrispondenza dell’accesso all’itinerario un avviso circa la potenziale pericolosità dell’itinerario, in considerazione dell’eventuale mancanza della delimitazione, della classificazione, della preparazione, del controllo, della protezione, nonché della segnaletica diversa da quella di cui al presente comma.

8. All’interno delle aree sciabili aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i gestori delle piste d’intesa con i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

9. All’interno delle aree sciabili aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle piste d’intesa con i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

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Art. 37

Requisiti generali delle piste.

1. Le piste, di cui all’articolo 36, comma 4, hanno i requisiti minimi tali da garantire rispetto per l’ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, assenza di pericoli, soprattutto di frane e valanghe, in particolare:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;

b) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all’utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;

c) sono inserite in comprensori collegati direttamente o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;

d) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo durante l’apertura al transito degli sciatori;

e) sono prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; tuttavia l’attraversamento a livello di una strada carrozzabile può essere consentito caso per caso per giustificati motivi, subordinatamente all’adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento;

f) ove ciò sia ambientalmente compatibile sono inerbite per tutta la superficie, scarpate comprese;

g) l’area comune a più piste presenta caratteristiche tali da consentire l’agevole scorrimento degli sciatori;

h) i percorsi di trasferimento (skiweg) non superano una pendenza media del quindici per cento;

i) la confluenza di due o più piste ha luogo in settore che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore all’arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione, ferma restando la necessità di opportuna segnalazione.

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Art. 38

Requisiti delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi:

a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi, alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista; la larghezza è in ogni caso non inferiore a 20 metri, salvo che per tratti opportunamente segnalati;

b) se utilizzate come percorsi di trasferimento (skiweg) o di rientro hanno larghezza non inferiore a 3,50 metri;

c) hanno un franco verticale libero non inferiore a 3,50 metri durante l’apertura al transito degli sciatori, salvo casi particolari, quali per esempio i sottopassi o salvo brevi tratti, ferma restando la necessità in ogni caso di opportuna segnalazione;

d) la parte terminale, per larghezza e profilo, è tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alle caratteristiche della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona.

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Art. 39

Requisiti delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo hanno i seguenti ulteriori requisiti minimi:

a) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti garantiscono la presenza di almeno una traccia per il passo alternato e una per il passo pattinato, oltre a una fascia di almeno 1 metro per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;

b) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso;

c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l’agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno 1 metro per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;

d) hanno un franco verticale libero non inferiore a 2,50 metri durante l’apertura al transito degli sciatori;

e) ai tratti in salita e in discesa devono se possibile alternarsi tratti pianeggianti, al fine di garantire la varietà del percorso e il gradimento dell’utenza.

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Capo IV

Ordinamento delle aree sciabili

SEZIONE II

Classificazione delle piste

Art. 40

Classificazione delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al venticinque percento, fatta eccezione per brevi tratti;

b) pista di media difficoltà (segnata in rosso): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al quaranta percento, fatta eccezione per brevi tratti;

c) pista difficile (segnata in nero): pista avente pendenza superiore al quaranta percento.

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Art. 41

Classificazione delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu), praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti caratteristiche:

1) pendenza longitudinale non superiore al dieci percento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;

2) lunghezza non superiore a 10 chilometri;

3) dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;

4) sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali: curve molto strette; salite ripide o lunghe, che comportino una discreta padronanza delle tecniche di sciata e siano superabili da un principiante solo con passo a scaletta; discese ripide e lunghe o con scarsa visibilità;

b) pista di media difficoltà (segnata in rosso), praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci da fondo, avente le seguenti caratteristiche:

1) pendenza longitudinale non superiore al venti percento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;

2) lunghezza non superiore a 20 chilometri;

3) dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;

4) sezione che presenta moderata pendenza trasversale;

5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile (segnata in nero), praticabile da sciatori esperti, avente almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) pendenza longitudinale superiore al venti percento;

2) dislivello massimo superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;

3) sezione che presenta pendenza trasversale;

4) tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.

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Capo IV

Ordinamento delle aree sciabili

SEZIONE III

Apprestamento e apertura al pubblico

Art. 42

Autorizzazione all’apprestamento della pista.

1. La domanda di autorizzazione all’apprestamento della pista, coerente con gli strumenti di pianificazione e con le previsioni di cui all’articolo 16 della L.R. n. 26/2002, è presentata alla comunità montana nel cui territorio il richiedente intende apprestare la pista.

2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione in triplice copia, redatta da un tecnico abilitato:

a) progetto della pista che s’intende apprestare, costituito da:

1) planimetria del comprensorio sciistico, a curve di livello, in scala 1:10.000, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati;

2) planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue:

2.1) l’esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, comprese quelle di cui siano esercenti altri soggetti;

2.2) i tratti di pista serviti da più impianti di trasporto a fune;

2.3) gli impianti, le infrastrutture e i servizi funzionali alla pista;

2.4) le particolarità morfologiche della pista;

2.5) le opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, scavi, movimenti di terra, rete di canali per la raccolta di acque superficiali, ecc.);

2.6) le sezioni di cui al numero 3);

2.7) gli elementi materiali che s’intende posare o gli interventi materiali che s’intende realizzare al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;

3) sezioni trasversali più significative e, in ogni caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;

4) carta delle pendenze in scala minima 1:4.000;

5) carta e relazione geologica relativa alla pista e alle aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio valanghe e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s’intende mettere in atto contro di esso;

b) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) descrizione del contenuto degli elaborati di cui alla lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4. La relazione si sofferma, fra l’altro, sui seguenti punti:

1.1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull’asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);

1.2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);

1.3) descrizione di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano;

1.4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti serventi;

2) descrizione degli elementi e degli interventi finalizzati a garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ove non possano essere rappresentati ai sensi della lettera a), numero 2.7);

3) proposta motivata di classificazione della pista.

3. La comunità montana:

a) accerta la regolarità della domanda e della documentazione;

b) accerta la conformità della pista progettata alle prescrizioni del presente regolamento e in particolare ai requisiti di cui agli articoli 37, 38 e 39;

c) accerta la conformità della pista progettata agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché a specifiche previsioni e piani della comunità montana stessa;

d) raggiunge un’intesa con i comuni interessati;

e) acquisisce parere tecnico della commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve che ogni comunità montana istituisce e regolamenta.

4. Perfezionata l’istruttoria, la comunità montana rilascia, entro novanta giorni dalla domanda, l’autorizzazione all’apprestamento della pista, stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni, nonché il termine per l’apprestamento.

5. La comunità montana trasmette l’autorizzazione al richiedente e, in copia, alla direzione generale regionale competente in materia di sport.

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Art. 43

Autorizzazione all’apertura al pubblico della pista apprestata.

1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 42 provvede nel termine all’apprestamento della pista.

2. Perfezionato l’apprestamento, l’interessato presenta alla comunità montana la domanda di autorizzazione all’apertura al pubblico.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all’autorizzazione;

b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di aver istituito il servizio pista e il servizio di soccorso di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e d), e di aver nominato il direttore della pista di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), con i requisiti di cui all’articolo 47, specificandone le generalità;

c) copia autentica del contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a). La presentazione della copia può essere sostituita dall’esibizione dell’originale.

4. La comunità montana accerta che il richiedente abbia apprestato la pista in conformità all’autorizzazione rilasciata, nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5. Perfezionata l’istruttoria, la comunità montana rilascia entro trenta giorni dalla domanda l’autorizzazione all’apertura al pubblico della pista, con la quale provvede altresì alla classificazione ai sensi del capo IV, sezione II, e fissa eventuali prescrizioni specifiche per l’esercizio e il termine adeguato entro cui deve essere aperta la pista.

6. La comunità montana trasmette l’autorizzazione al richiedente e, in copia, alla direzione generale regionale competente in materia di sport, alla quale comunica altresì il nominativo del direttore della pista.

7. Il richiedente autorizzato all’apertura al pubblico assume la funzione di gestore della pista.

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Art. 44

Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

1. Le piste di cui è stato autorizzato l’apprestamento sono incluse nell’elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, istituito presso la direzione generale regionale competente in materia di sport.

2. L’elenco viene aggiornato con i dati conseguenti all’autorizzazione all’apertura al pubblico e alla classificazione.

3. Nell’elenco sono riportate in particolare:

a) le generalità del gestore della pista;

b) la classificazione della pista e le sue caratteristiche;

c) le generalità del direttore della pista.

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Capo IV

Ordinamento delle aree sciabili

SEZIONE IV

Esercizio

Art. 45

Gestore della pista.

1. Il gestore della pista, prima dell’apertura al pubblico, deve:

a) stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso della pista;

b) istituire un adeguato servizio pista, composto da uno o più addetti a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ovvero affidare i compiti a terzi ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4;

c) nominare un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 46, comma 1;

d) istituire un adeguato servizio di soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 48, comma 4, salvo che la comunità montana autorizzi il gestore a non istituire il servizio, in considerazione del fatto che l’estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso.

2. Il servizio piste, il direttore delle piste e il servizio di soccorso possono essere comuni a più piste facenti parte della medesima area sciabile attrezzata. In tal caso l’adeguatezza del servizio piste e del servizio di soccorso e l’idoneità del direttore delle piste sono commisurate al complesso delle piste alle quali ineriscono.

3. Il gestore della pista comunica il nominativo del direttore della pista alla comunità montana competente per territorio e alla direzione generale regionale competente in materia di sport.

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Art. 46

Compiti del direttore della pista.

1. Il gestore della pista è responsabile del coordinamento e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi degli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4.

2. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione di cui al comma 1, il gestore della pista nomina il direttore della pista.

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Art. 47

Requisiti del direttore della pista.

1. Può essere nominato direttore della pista chi è in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all’UE o cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso con l’UE accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica, risultante da certificato medico, rilasciato dall’ASL competente;

d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche temporanea dall’esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni, in alternativa a specifica abilitazione conseguita a seguito di apposito corso di formazione promosso dalla direzione generale regionale competente in materia di sport (55);

g) assenza di nomina quale direttore di altra pista situata in diversa area sciabile attrezzata.

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(55) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera uu), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 48

Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso.

1. Il gestore della pista è responsabile dei compiti di soccorso di cui al comma 4 e, per il loro svolgimento, istituisce il servizio di soccorso, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista.

2. Il servizio di soccorso è composto da persone in possesso della qualificazione formativa di soccorritore, conseguita secondo la vigente normativa in materia, e in possesso di capacità sciistiche e sci alpinistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili. Il gestore della pista determina annualmente l’organico del servizio di soccorso, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre di ogni anno alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport (56).

3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 4. In particolare sulla pista sono posti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti.

4. Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le modalità e i mezzi di trasporto più adeguati (57).

5. La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna dell’infortunato agli ordinari servizi di soccorso.

6. Il gestore entro il 30 novembre di ogni anno comunica alla comunità montana competente per territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sport se nella precedente annualità si siano verificati degli infortuni sulle piste, trasmettendo l’elenco analitico degli infortuni eventualmente accaduti, che indichi anche la dinamica degli incidenti stessi. La direzione generale regionale provvede annualmente alla trasmissione dei dati raccolti al Ministero della salute, a fini scientifici e di studio.

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(56) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera vv), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

(57) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera ww), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 49

Compiti del servizio pista.

1. Il gestore della pista è responsabile dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e per il loro svolgimento, istituisce il servizio pista, affidandolo al coordinamento e alla direzione del direttore della pista ovvero procede con affidamento a terzi ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 54, comma 4 e 55, comma 4.

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Art. 50

Delimitazione delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa aperte al transito degli utenti sono delimitate lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.

2. La palinatura può essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;

b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;

c) nei tratti di confluenza di più piste;

d) in brevi tratti di raccordo delle piste.

3. La palinatura è integrata con dischi posti a intervalli di circa 100 metri recanti la denominazione o numerazione della pista. I dischi sono numerati in progressione a partire dalla quota inferiore.

4. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l’individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un’altezza rispettivamente di 80 centimetri e di 30 centimetri.

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Art. 51

Delimitazione delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo aperte al transito degli utenti sono delimitate lateralmente con apposita palinatura, realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro:

a) lungo il bordo pista che separa tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;

b) lungo almeno un bordo pista quando questa sia tracciata in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. Sulle piste da fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri la palinatura è integrata con cartelli che, posti a intervalli di 200 metri, indicano la distanza ancora da percorrere.

3. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. La parte terminale delle paline è colorata di arancione per un altezza di 80 centimetri.

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Art. 52

Delimitazione delle piste destinate ad altri sport sulla neve.

1. Le piste destinate ad altri sport sulla neve sono delimitate, a seconda delle caratteristiche morfologiche delle stesse, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 50 nel caso le stesse risultino assimilabili a piste da discesa; sono invece delimitate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 51 nel caso risultino assimilabili alle piste da fondo; per entrambe le tipologie sono ammessi gli adattamenti necessari per la pratica delle specifiche attività sportive.

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Art. 53

Segnaletica delle piste.

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel presente regolamento. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

2. All’utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.

3. La segnaletica soddisfa le seguenti esigenze:

a) integrare la palinatura di cui agli articoli 50, 51 e 52, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;

b) all’inizio della pista, anche se posto all’origine di una biforcazione, evidenziare la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l’eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;

c) lungo la pista, fornire le informazioni integrative della palinatura, di cui all’articolo 50, comma 3 e all’articolo 51, comma 2;

d) all’origine delle principali biforcazioni delle piste, dare, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;

e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita che costituiscono principali linee di alimentazione dei comprensori per lo sci da discesa, fornire mediante appositi pannelli sia un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che riproduca le norme di cui agli articoli 58, 59 e 61;

f) in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornire mediante appositi pannelli sia un prospetto generale delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che riproduca le norme di cui agli articoli 58 e 60;

g) le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l’utilizzo di attrezzature specifiche sono segnalate in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, alle stazioni degli impianti di risalita;

h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un’andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d’obbligo, di divieto e di pericolo si conformano alle norme dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

i) informare adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

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Art. 54

Preparazione delle piste.

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto di adeguata preparazione, affinché siano in condizioni idonee alla sicura agibilità e alla sicura pratica degli sport sulla neve.

2. In particolare, si provvede a:

a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;

b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;

c) proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;

d) effettuare l’ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusa quella estiva e inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque. Il gestore deve astenersi dall’utilizzare additivi dannosi per l’ambiente, nella produzione di neve artificiale.

3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l’irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla produzione di neve artificiale programmata, dalla battitura, dall’usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l’onere di evitarli.

4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

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Art. 55

Protezione delle piste.

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto di adeguata protezione, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli, specialmente dal pericolo di valanghe e frane.

2. In particolare, si provvede a:

a) proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;

b) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia.

3. Nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, devono essere adottati, anche in relazione alla funzione degli stessi, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.

4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

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Art. 56

Regolazione dell’accesso alle piste.

1. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura.

2. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste da fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari esposti sugli appositi pannelli di cui all’articolo 53, comma 3, lettera f).

3. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste destinate ad altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall’orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura, ovvero, ove non esistano detti impianti, negli orari esposti su appositi pannelli.

4. È disposta ed effettuata la chiusura degli accessi delle piste, anche durante l’orario di cui ai commi 1, 2 e 3, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea, con particolare riferimento a:

a) situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57;

b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;

c) pericolo di distacco di valanghe;

d) le operazioni di battitura con mezzi meccanici e tutte le altre operazioni potenzialmente pericolose;

e) gare o allenamenti.

5. La chiusura delle piste ai sensi del comma 4 è totale o parziale a seconda dell’estensione della potenziale pericolosità.

6. La chiusura delle piste ai sensi del comma 4 è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa all’intera larghezza della pista ed è segnalata sia, dove occorre, mediante segnale di pericolo, sia nei pannelli di cui all’articolo 53, comma 3, lettere e) e f).

7. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello snowboard.

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Art. 57

Controllo delle piste.

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto di controllo costante, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti.

2. Il controllo è anche volto a effettuare la vigilanza sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61. L’addetto al servizio pista segnala le violazioni ai soggetti competenti per la vigilanza e, nel caso le violazioni siano reiterate o gravi, può disporre l’allontanamento dalle piste dell’utente che le ha commesse.

3. Dopo la chiusura degli impianti di risalita sono effettuate discese di controllo per accertare che sulle piste servite da detti impianti non siano rimasti utenti in difficoltà.

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Capo IV

Ordinamento delle aree sciabili

SEZIONE V

Comportamento degli utenti

Art. 58

Regole generali.

1. Ai fini del presente regolamento, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione nella presente sezione del gestore della pista o del gestore dell’impianto di risalita s’intende riferita anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 363/2003 gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) l’utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell’esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell’utente (ivi compresi la velocità, la distanza di sicurezza, l’andatura, il percorso, la tecnica, le manovre, gli accorgimenti) deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale (capacità, conoscenze tecniche, preparazione psico-fisica, attrezzatura) propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile (condizioni atmosferiche, ambientali e dell’area sciabile attrezzata, visibilità, affollamento), oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo. L’obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell’area sciabile attrezzata;

b) l’utente, nei limiti del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell’impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni;

c) l’utente deve attenersi:

1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell’accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell’impianto di risalita esposte al pubblico a cura del relativo gestore;

2) alle disposizioni particolari impartite, nell’esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell’impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni;

d) l’utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell’impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l’esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l’utente sia coinvolto o testimone in un incidente;

e) l’utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve al quale la pista è destinata, fermo restando quanto previsto dalla lettera f) e fermo restando quanto segue, come previsto dall’articolo 15 della legge n. 363/2003:

1) è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità;

2) chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3;

3) in occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla;

4) la risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata d’intesa con le locali sezioni provinciali del Club Alpino Italiano (CAI) o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata;

f) il gestore della pista, il gestore dell’impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l’esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l’esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica;

g) hanno la precedenza e non devono essere intralciati:

1) l’utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;

2) l’utente in movimento, rispetto all’utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;

3) l’utente che si trova nella pista, rispetto all’utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;

4) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell’impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);

h) l’utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l’utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. La fermata o la sosta possono essere effettuate qualora sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alle lettere a), b) e c);

i) l’utente non deve alterare lo stato dell’area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti o danneggiando l’ambiente.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 363/2003, gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori-pista e gli sci-alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli sci-alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussista pericolo di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso (58).

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(58) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera xx), Reg. reg. 18 dicembre 2009, n. 6.

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Art. 59

Regole comportamentali per la pratica dello sci alpino.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella pratica dello sci alpino:

a) ha precedenza l’utente a valle rispetto all’utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

b) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 363/2003.

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Art. 60

Regole comportamentali per la pratica dello sci da fondo.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella pratica dello sci da fondo:

a) gli sciatori devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e, salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;

b) lo sciatore che scende ha precedenza rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono procedere liberandola e portandosi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l’abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore che precede, sia a sinistra sia a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica.

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Art. 61

Regole comportamentali per la pratica dello snowboard.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella pratica dello snowboard si applicano le regole seguenti:

a) lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone (giri di tallone/spinte all’indietro) deve guardare indietro e controllare tutt’intorno, così come nei salti è necessario assicurarsi che la zona circostante sia libera;

b) ogni snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;

c) lo snowboarder deve usare i seguenti accorgimenti:

1) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;

2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli;

3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini;

d) ha precedenza l’utente a valle rispetto all’utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

e) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all’articolo 8, comma 3, della legge n. 363/2003.

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Art. 62

Azioni di prevenzione.

1. La direzione generale competente in materia di sport attiva le seguenti iniziative:

a) con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, del collegio regionale delle guide alpine, delle province e delle comunità montane, procede all’esame e allo studio dei dati inerenti agli incidenti occorsi nello svolgimento di attività sportive nelle località montane, al fine di concordare con gli stessi l’individuazione e l’attuazione di efficaci azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sportive della montagna;

b) promuove campagne di informazione per i cittadini e iniziative didattiche rivolte ai giovani, finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica degli sport sulla neve.

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Capo IV

Ordinamento delle aree sciabili

SEZIONE VI

Sanzioni

Art. 63

Sanzioni.

1. Con riferimento alle violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste negli articoli 58, 59, 60 e 61 si applicano le seguenti sanzioni:

a) da 30,00 euro a 150,00 euro per il responsabile della violazione dell’obbligo di indossare il casco, previsto negli articoli 59, comma 1, lettera b), e 61, comma 1, lettera e);

b) da 250,00 euro a 1.000,00 euro per la violazione dell’obbligo di assistenza, previsto nell’articolo 58, comma 2, lettera b);

c) da 25,00 euro a 250,00 euro per la violazione di una delle altre regole.

2. Con riferimento alle violazioni della disciplina delle aree sciabili, prevista nel capo IV, sezione IV, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per chiunque appresti o apra al pubblico o gestisca una pista:

1) senza le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43 da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro;

2) in difformità dai contenuti dell’autorizzazione da 2.500,00 euro a 20.000,00 euro;

b) per chiunque apra al pubblico o gestisca una pista:

1) senza aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro;

2) senza aver istituito il servizio piste di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro;

3) senza aver istituito il servizio soccorso di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d) da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro;

4) senza aver nominato il direttore delle piste da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro;

5) senza esporre la segnaletica o le informazioni di cui all’articolo 53, comma 2 da 25,00 euro a 250,00 euro;

6) senza ottemperare alle prescrizioni contenute negli articoli 50, 51, 52, 54, 55, 56 e 57 da 1.300,00 euro a 13.000,00 euro;

c) da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro per il gestore che non abbia assicurato il soccorso di un infortunato come previsto dall’articolo 48, comma 4;

d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per il gestore che non abbia chiuso una pista o parte di essa in caso di pericolo o non agibilità, contravvenendo all’articolo 56.

3. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si applica la sanzione più grave in concreto.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse:

a) i comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti di cui al comma 1;

b) la comunità montana per la violazione della disciplina delle aree sciabili, di cui al comma 2.

5. Gli enti che, nell’esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne trasmettono immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 4.

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CAPO V

Disposizioni finali

Art. 64

Disposizioni transitorie.

1. Sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale i maestri di sci già iscritti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale le guide alpine già iscritte al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono iscritti di diritto all’elenco speciale gli accompagnatori di media montagna già iscritti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

4. La specializzazione per l’insegnamento dell’uso dello snowboard conseguita prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline dello sci alpino o dello sci da fondo, è equivalente a tutti gli effetti all’abilitazione di maestro di sci nella disciplina dello snowboard.

5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo già iscritte agli elenchi regionali provvedono ad adeguare gli atti costitutivi, gli statuti e le proprie strutture ai requisiti e ai presupposti prescritti nel presente regolamento, dandone comunicazione alla direzione generale regionale competente in materia di sport.

6. Nell’elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve sono incluse le piste esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali la comunità montana competente per territorio attesta l’idoneità alla pratica dello sci, su domanda del gestore e previo parere della commissione tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve.

7. Coloro i quali hanno svolto su incarico del gestore della pista, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, funzioni di direttore di pista per almeno tre anni, hanno titolo per essere nominati direttore di pista, se in possesso:

a) di adeguata documentazione probatoria del servizio prestato in qualità di direttore di pista o di corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal gestore della pista, con le modalità di cui all’articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000;

b) dei requisiti minimi di cui all’articolo 47, lettere a), b), c), d), e) e g).

I suddetti direttori di pista sono tenuti a frequentare, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, un corso di aggiornamento organizzato dall’associazione di categoria dei gestori degli impianti, d’intesa con la direzione generale regionale competente in materia di sport.

8. I gestori delle piste già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono ad adeguare la segnaletica esistente alle prescrizioni di cui all’articolo 53 entro tre anni dell’entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, essi sono immediatamente obbligati a dotare le piste della segnaletica volta a fornire le indicazioni minime necessarie agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste.

9. Le autorizzazioni di apertura di piste al pubblico, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che il gestore abbia provveduto a stipulare il contratto di assicurazione di cui all’articolo 45, lettera a), sono sospese fino a quando il gestore non provveda alla stipula del contratto suddetto.

10. All’esigenza, le competenti direzioni generali Sanità, Giovani sport e pari opportunità, possono promuovere l’organizzazione di corsi finalizzati alla formazione e alla qualificazione del soccorritore addetto al primo soccorso sulle piste da sci.

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Art. 65

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Dalla medesima data è abrogato il regolamento regionale 7 ottobre 2003, n. 22 (Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del Titolo IV, della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»).

3. Restano abrogate le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 20 della L.R. n. 26/2002.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

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