REGOLE DI CONDOTTA DEL FONDISTA – COMITATO GIURIDICO E DI SICUREZZA F.I.S. 1976

REGOLE DI CONDOTTA DEL FONDISTA – COMITATO GIURIDICO E DI SICUREZZA F.I.S. 1976

 

REGOLE DI CONDOTTA DEL FONDISTA

Molveno, 5 settembre 1976

 

Lo sci di fondo, come tutti gli sport, comporta certi rischi e certe responsabilità di carattere civile e penale.

 

I – RISPETTO PER GLI ALTRI: Ogni fondista deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona latrui o provocare danno.

 

II- RISPETTO DELLA SEGNALETICA: Il fondista deve rispettare la segnaletica. La pista deve essere percorsa nella direzione indicata.

 

III – SCELTA DELLA CORSIA: Se la pista è a più corsie ognuno può impegnare quella che preferisce.

 

IV – SORPASSO: Il sorpasso può essere effettuato sia a destra che a sinistra, su una corsia libera, oppure fuori corsia, ma in ogni caso senza causare una situazione di pericolo per gli altri.
Il fondista che precede non è obbligato a dare strada.

 

V – INCROCIO: Incrociandosi su una pista a doppio senso di marcia ciascuno deve tenersi a destra.
Nelle discese a un solo binario chi sale deve lasciare la pista a chi scende.

 

VI – BASTONI: Durante gli incroci e i sorpassi sia lo sciatore che sorpassa che lo sciatore sorpassato debbono ravvicinare i bastoni al corpo.

 

VII – PADRONANZA DELLA VELOCITA’ E DEL COMPORTAMENTO: Ogni sciatore, specialmente in discesa, deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità, alle condizioni generali del terreno, del tempo, alla visibilità e all’affollamento della pista.

Ciascuno deve mantenere una distanza adeguata dallo sciatore che lo precede.

In caso estremo può rendersi necessario far ricorso alla “caduta di emergenza” per evitare una collisione.

 

VIII – SOSTA: La sosta deve essere effettuata al di fuori del binario.

Chi cade deve togliersi dal binario il più rapidamente possibile.

 

IX – IN CASO DI INCIDENTE: Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

 

X – IDENTIFICAZIONE: Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità

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