RETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 13 gennaio 1999, n. 3

PRETURA DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 13 gennaio 1999, n. 3; Pret. Niccolini, X (Avv. Bianchini, Benanti) c. scuola di sci (Avv. De Finis, Redolfi).

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità extracontrattuale – Infortunio di un allievo – Colpa – Non sussistenza

 

Non sussiste la responsabilità extracontrattuale della scuola di sci per i danni subiti dall’allievo a seguito di una caduta che può ritenersi, per le condizioni in cui si è verificata, intrinseca alla pratica dell’attività sciistica, quale la discesa lungo una pista scarsamente innevata; posto che l’apertura dell’impianto determina una presunzione di agibilità della pista per tutti gli utenti (nella specie, nessun profilo di colpa viene rilevato nella condotta della Scuola sci la quale, attraverso la propria istruttrice, ha permesso che la lezione si svolgesse nonostante il cattivo stato di innevamento della pista, dovuto all’elevata temperatura. Pur essendo pacifico che la caduta dell’allieva fosse dipesa dallo stato della neve, bagnata e poco compatta, il giudice esclude la responsabilità della scuola affermando che una simile condizione del manto nevoso rappresenta circostanza che rientra nella normalità della pratica sciistica).

 

 

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Testo della sentenza

 

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