Giudice di Pace di Bolzano; 8 novembre 2012 – dep. 21 novembre 2012, n. 126

Giudice di Pace di Bolzano; 8 novembre 2012 – dep. 21 novembre 2012, n. 126; G.d.P. dott.ssa Giatti; Imp.to M.R.

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Sci – Colpa – Obblighi comportamentali – Legge n. 363/2003 – Violazione – Insussistenza – Assoluzione

 

L’imputato va assolto dal reato p. e p. dall’art. 590 c.p., in quanto manca la prova dell’elemento psicologico ri­chiesto dalla norma incriminatrice, non emergendo dalle modalità esecutive dell’azione alcun profilo di colpa (Nel caso di specie, l’imputato, sciatore a monte, dopo essere caduto accidentalmente, collideva contro una sciatrice a valle che restava infortunata; orbene l’istruttoria non ha provato alcuna violazione degli obblighi comportamentali posti in capo allo sciatore proveniente da monte dalla L. n 363/2003, né una sua imprudenza, nè che l’im­putato non avesse una adeguata attrezzatura tecnica a disposizione per affron­tare la pista. Non risulta quindi provato che la caduta sugli sci dell’imputato e la successiva collisione siano da ascrivere ad una sua con­dotta colposa e di conseguenza si impone la pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato).

 

(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”)

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

GIUDICE DI PACE DI BOLZANO

 

Alla pubblica udienza del giorno 08.11.2012

 

la Giudice dott.ssa Maria Costanza Giatti

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento penale n. 50/10 R.G. contro:

 

M. R., nato a XXX il XX.XX.XX;

 

libero – presente

 

imputato del delitto di cui all’art. 590 c.p., per avere cagionato per negligenza, imprudenza e inosservanza degli artt. 9 (velocità), 10 (precedenza) e 11 (sorpasso) della legge 24 dicembre 2003 n. 363 a V. M. lesioni personali consistite nel “trauma cranico subcommoti­vo, distorsione colonna cervicale, contusione toracica e contusione addominale”, con una prognosi di 30 gg. s.c.; colpa specifica e gene­rica consistita particolarmente nell’avere travolto, provenendo da monte, mentre scendeva ad alta velocità con i suoi sci dalla pista n. 5 in località XXX, mantenendo una direzione che non gli con­sentiva di evitare la collisione con la V., che scendeva a val­le della stessa pista, provocandone le predette lesioni (In XXX, il XX.XX.XX).

 

Identificata la persona offesa in V. M., nata a XXX il XX.XX.XX e qui rappresentata dal padre V. E.

 

Con la partecipazione all’udienza del P.M. dott.ssa M. G., del difensore di fiducia dell’imputato avv. S. B. e del difen­sore della costituita parte civile avv. B. G., sostituito in udienza dall’avv. D. S. D.

 

Le parti hanno formulato in via preliminare le seguenti

 

CONCLUSIONI

 

il Pubblico Ministero: ritenuti provati i fatti dalla dichiarazioni rese dai testimoni, chiedeva la condanna dell’imputato alla pena  pecuniaria di € 2.00,00 di multa;

 

il difensore della parte civile: si associava alla richiesta del Pubblico Ministero e conclude come da conclusioni scritte per la parte civile, dimesse unitamente alla nota spese;

 

il difensore dell’imputato: chiedeva l’assoluzione dell’imputato per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione a giudizio, emesso dal P.M. presso il Tribunale di XXX, l’imputato M. R. veniva citato a giudizio avanti questo Giudice di Pace per rispondere del reato, di cui in rubri­ca, per l’udienza del giorno 18 marzo 2010.  Alla prima udienza di comparizione, controllata la regolare costituzione delle parti ed  am­messa la costituzione di  parte civile della persona offesa V. M., le parti davano atto che erano in corso trattative per addi­venire ad una remissione della querela ed il Giudice rinviava pertanto all’udienza del 30.09.2012. Successivamente, le parti davano atto che non si era giunti ad una conciliazione, atteso che l’offerta di € 3.000,00 fatta dall’imputato alla persona offesa non veniva ritenuta congrua da parte di quest’ultima. Il giudice di pace, pertanto, dichiarava aperto il dibattimento, dando lettura del capo di imputazione, ammetteva le prove, così come richieste dalle parti, acquisiva la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, nonché dalla difesa e dalla parte civile. Successivamente, si svolgeva l’istruttoria dibattimentale, mediante escussione dei testimoni ammessi,  al termine della quale, invitate le parti a precisare le sopra riportate conclusioni e dichiarato chiuso il dibattimento, il giudice di pace decideva come da dispositivo letto e sottoscritto.

 

 Motivi della decisione

 

All’esito dell’istruzione dibattimentale non risultano acquisiti elementi probatori sufficienti a sorreggere con margine di totale certezza l’af­fermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli. Invero, nel caso di specie l’accusa non è riuscita a dimo­strare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dub­bio.

 

Ora, preliminarmente e per un corretto inquadramento della dinamica del reato, si rende necessario descrivere il luogo ove il fatto si è con­sumato, così come emerso in maniera chiara e univoca dalle deposi­zioni testimoniali. Il fatto avveniva il giorno 02 gennaio 2009 in locali­tà XXX, lungo la pista da sci n. 5, classificata rossa; il tratto dove avveniva la collisione tra le parti è tuttavia un tratto impegnativo e difficoltoso, classificabile quasi da pista nera; le condizioni della pi­sta erano ottimali, la neve dura e molto compatta, la giornata soleg­giata (vedi in tal senso testimonianza dell’appuntato scelto dei Carabinieri di XXX sentito all’udienza del 20.10.2011).

 

La dinamica dello scontro tra i due sciatori è stata ricostruita dalle te­stimonianze rese, come segue: l’imputato M. R. a seguito di sua una autonoma caduta, percorreva circa 30 metri  scivolando lungo la pista verso valle e si fermava solo andando a scontrasi con la parte civile, V. M., che stava sciando più a valle. Quest’ultima, pertanto, veniva travolta alla schiena dal M. in caduta libera, mentre scivo­lava con la testa rivolta a valle e le gambe verso monte.

 

Tale dinami­ca dello scontro tra gli sciatori è risultata pacifica, atteso che tutte le testimonianze in tal senso sono state precise e concordanti. Invero, tutti i testi oculari sentiti in istruttoria e più precisamente la persona offesa V. M., O. F. e V. G. M. hanno ricostruito la dinamica dello scontro come sopra riporta­to, soffermandosi con precisione sul fatto che il signor M. scivo­lava sulla schiena con la testa a valle e le gambe a monte ed andava a collidere contro la schiena di V. M., che stava sciando più a valle ed era intenta a guardare avanti.

 

In particolare la deposi­zione del teste O. F. è stata chiara al riguardo, lo stesso dichiarava infatti:“stavo facendo la mia sciata, a un certo punto mi sono fermato e mi sono messo a bordo pista per prendere un po’ di sole. C’era proprio il sole …[omissis..] e a un certo punto ero a 20-30 metri, adesso non riesco a quantificare, comunque vedo il signor M., che adesso è un po’ buffo a dire perché insomma in quel mo­mento era veramente buffo, stava scivolando senza il controllo della sua persona con la schiena a terra e  la testa a valle, cioè all’indietro…si immagini vedere una persona che scivola e non riusciva a fermarsi perché aveva la testa proprio a valle, i piedi a monte e stava scivolando sulla schiena”;continua poi il teste: “scivola scivola e a un certo punto compare questa ragazza, che io prima identifico con un altro sciatore e a un certo punto dico tra me e me ecco ecco ecco tac, cozzati praticamente si cozzano e poi si fermano lì….incastrati uno sci sotto l’altra persona.”  

 

La circostanza che il M. scivolasse lungo la pista ed abbia poi investito la parte lesa, è stata confermata anche dal fratello della stessa V. G. M., il quale ha dichiarato di aver visto il M. scivolare a testa in giù e scontrarsi con la sorella “ io ero dietro a mia sorella e ho visto il signor R. (cfr. M.) che rotolava e ha centrato mia sorella che sciava tranquillamente…così si sono scontrati” . Il testimone precisa di non aver visto cadere il si­gnor M., ma di ricordare che lo stesso aveva gli sci in alto ri­volti verso monte mentre scivolava a valle.

 

Ora, risulta pienamente provato che lo scontro tra i due sciatori avve­niva in quanto il M., caduto più a monte, iniziava a scivolare verso valle, come sopra descritto. Riguardo a tale circostanza, come detto, le prove testimoniali sono state univoche e concordanti; tutta­via nessuno dei testimoni escussi ha visto il momento della caduta del M.  Ora, il fatto che il M. sia precedentemente ca­duto non è irrilevante ai fini dell’ascrivibilità allo stesso della respon­sabilità penale per il fatto. Invero, porre l’attenzione sulla modalità di caduta del M., ossia valutare se la caduta sia ascrivibile ad condotta colposa di quest’ultimo, è di fondamentale importanza ai fini della responsabilità penale dell’imputato e solo qualora risulti provato che la caduta sia stata colposa, si potrà configurare la responsabilità penale dell’imputato per il fatto di cui al capo di imputazione. Si rende cioè necessario valutare se risulta provato che il M. sia caduto per sua condotta colposa, atteso che per quanto concerne l’art. 590 c.p. l’elemento psicologico del reato è costituito dalla colpa e, come noto, si qualifica come colposo o contro l’intenzione il reato quando l’evento, anche se preveduto e non voluto dell’agente, si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell’art. 43 c.p.

 

Ora, nel caso di specie si dovrà pertanto valutare se risulta provato che con la sua condotta l’imputato abbia o violato l’imposizione detta­ta dalle regole di condotta dello sciatore F.I.S., universalmente rico­nosciute, e prima ancora le regole di comune prudenza, disciplinate dalla Legge n. 363/2003, che come noto, ha codificato la condotta ri­chiesta allo sciatore, sanzionando il comportamento contrario; in par­ticolare verificare se vi è la prova che l’imputato ha effettivamente violato l’art. 9 della citata legge (gli sciatori devono tenere una con­dotta che in relazione alle condizioni della pista e alla situazione am­bientale non costituisca pericolo altrui e la velocità deve essere mo­derata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti) e/o l’art. 10 della citata legge (lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle). Oppure, occorre valutare se vi è la prova che la condotta, che ha portato l’imputato a cadere, non si è svolta secondo le regole di prudenza e senza l’os­servanza del principio del “neminem laedere”; principio questo che, come noto, caratterizza i casi di affermazione di responsabilità per i reati colposi contro la vita e l’incolumità personale, con la conse­guenza che la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce sempre colpa per imprudenza e determina re­sponsabilità penale in caso di morte o lesioni.

 

Ciò detto, nessuno dei testimoni sentiti ha visto il M. cadere; l’unico riscontro in tal senso viene fornito dalle spontanee dichiara­zioni dell’imputato, il quale ha attribuito la sua caduta sugli sci ad un fatto indipendente dalla sua volontà, affermando che cadeva non per una manovra sbagliata, ma per caso fortuito gli partivano gli sci di sotto, a causa verosimilmente di una lastra di ghiaccio sulla neve dura e che, una volta caduto, iniziava a scivolare con la testa a valle senza riuscire a fermarsi per circa 30 metri.

 

Dalle deposizioni dei testimoni è stato provato che l’imputato non era un principiante, ma anzi uno sciatore bravo con esperienza maturata nel tempo, in quanto sciatore da oltre venti anni, frequentatore del Gruppo Amici Sciatori di XXX, competente e pru­dente (vedi in tal senso la testimonianza di O. F.). Ri­guardo alla lastra di ghiaccio menzionata dal M., come causa della caduta, il teste N., appuntato scelto dei Carabinieri, ha detto che “le condizioni della neve erano ottimali” e su precisa domanda del PM, se vi era anche ghiaccio, ha risposto “ma lastre di ghiaccio no, però la neve era dura”. Un tanto, quindi, conferma che la presenza della lastra di ghiaccio non poteva essere prevedibile e ha costituito nel caso di specie un fattore eccezionale, che rilevando sul piano del fatto tipico ha escluso il nesso causale tra condotta ed evento.

 

Conseguentemente, nessun rimprovero a titolo di colpa può essere mosso dell’imputato, atteso che da nessuna prova risulta, che la ca­duta sugli sci sia ascrivibile ad imprudenza, imperizia o negligenza da parte del M. Non è stato, infatti, provato che gli sci dell’im­putato non fossero tecnicamente preparati per affron­tare la pista, né che lo stesso stesse sciando a forte velocità, o che non abbia tenuto una direzione che gli consentiva di evitare la colli­sione con lo sciatore a valle, nè che non abbia rispettato le regole previste per la pratica dello sci. Sostanzialmente, non risulta provato che la caduta sugli sci dell’imputato sia da ascrivere ad una sua con­dotta colposa e di conseguenza lo scontro più a valle con la parte ci­vile non può essere ricondotto ad una condotta colposa dell’imputato.

 

Riassumendo, quindi, sulla base delle deposizioni testimoniali sud­dette e della documentazione dimessa, l’imputato va assolto, in quanto manca la prova della presenza dell’elemento psicologico ri­chiesto dalla norma incriminatrice, non emergendo con tutta eviden­za dalle sopra descritte modalità esecutive dell’azione la colpa di quest’ultimo.

 

Avuto riguardo, pertanto, all’episodio nell’interezza delle sue compo­nenti oggettive e soggettive e, quindi, oltre che alle modalità dell’a­zione e ai motivi della stessa, l’imputato va assolto perché il fatto non costituisce reato.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Bolzano, visto l’art.530, comma II, c.p.p.,

 

assolve

 

l’imputato M.. R. per il reato di cui all’art. 590 c.p., perché il fatto non costituisce reato.

 

Bolzano, lì 08 novembre 2012

 

 

 

LA GIUDICE DI PACE

 

f.to dott.ssa Maria Costanza Giatti 

 

Depositato in cancelleria

 

in data  22.11.2012

 

La Cancelliera/il Cancelliere

 

f.to dott.ssa Quintavalla Laura

 

 

 

 

 

fb-share-icon