TRIB. DI_BOLZANO; sentenza 2 novembre 1993, n. 1043
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 2 novembre 1993, n. 1043; Pres. Est. Delerba; HA (Avv. Egger) c. FUNIVIE s.p.a. (Avv. Loner)
Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Caduta dello sciatore – Presenza di un cumulo di neve fresca sulla pista – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Prevalente
Il gestore risponde dei danni che uno sciatore si procura collidendo con un cumulo di neve fresca prodotta durante la notte dai cannoni sparaneve, in prevalente concorso di colpa col danneggiato se questi ha sciato a velocità elevata eccedente le proprie capacità in rapporto alle condizioni della pista. (Nella specie, l’attore faceva parte di un gruppo di sciatori che procedeva alla velocità di circa 70 Km/h su un tratto di pista in ombra ed ha sciato contro il cumulo di neve superandolo per l’eccessiva velocità e schiantandosi contro un albero posto fuori dalla pista di oltre 5 metri. Il giudice ha ritenuto sussistere il prevalente concorso di colpa dello sciatore e la minore responsabilità del gestore per non aver tolto il cumulo di neve che si è formato durante la notte che ha costituito una strettoia sulla pista, traendo in inganno l’attore che conosceva bene la pista).
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