Tribunale di Bassano del Grappa; sentenza 1 marzo 2013

Tribunale di Bassano del Grappa; 1 marzo 2013; Giud. Colbacchini, L.L. e G.E. nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore L.L. (avv.ti Casa e Sebastiano) c. Melette 2000 s.r.l. (avv. Chiesa) e Sci Club Gallo (avv.ti Barone e Baggio), con la chiamata in causa della F.I.S.I. (avv.ti Martinelli e rosin) e Inail (avv.ti Vesci e Gasparatto).

 

Responsabilità civile – Sci – Gara – Infortunio di un concorrente – Paletto non ancorato in conformità delle norme in materia – Prova attorea – Necessità – Responsabilità del gestore dell’area sciabile – Non sussiste – Responsabilità dell’organizzatore della gara – Non sussiste – Responsabilità della F.I.S.I. – Non sussiste 

 

In caso di verificazione di un sinistro occorso a un atleta durante l’espletamento di una gara di sci, qualora venga allegata la presenza di un paletto non installato correttamente, in quanto la parte inferiore rigida degli stessi (denominata “vitone”) fuoriusciva dal manto nevoso, grava sull’attore l’onere di dimostrare il nesso di causalità fra le lesioni riportate e l’irregolarità nell’apposizione dei paletti medesimi. (Nella specie, un gareggiante perdeva il controllo degli sci, rovinava a terra e urtava il braccio contro la parte rigida sporgente di uno dei paletti non correttamente infissi. Convenuti in giudizio il gestore dell’area sciabile, l’organizzatore della gara e chiamata in causa la F.I.S.I., l’attore asseriva che la causa del sinistro dovesse essere ricondotta alla presenza di ghiaccio sulla pista, che aveva provocato la caduta, nonché alla scorretta installazione dei paletti, la cui parte inferiore fuoriusciva dal manto nevoso. Il Giudice, alla luce delle risultanze istruttorie, rilevando come spetti all’attore offrire la prova della sua allegazione – nella specie non raggiunta – rigetta la domanda).

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

 

Il giudice istruttore in funzione di giudice unico Silvano Colbacchini ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado, promossa

 

DA

 

L.L. (CF: (…)) in persona dei genitori esercenti la patria potestà

L.L. (CF: (…))

G.E. (CF: (…))

con gli avv.ti Federico Casa e Fabio Sebastiano (c/o avv. Stefania Bordignon)

 

CONTRO

 

MELETTE 2000 SRL (CF: (…)) con l’avv. Riccardo Chiesa SCI CLUB GALLIO con gli avv.ti Vincenzo Barone e Simone Baggio

 

con la chiamata in causa di

 

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) (PI: (…)) con gli avv.ti Guido Martinelli e Gianmaria Rosin

 

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, con gli avv.ti Gerardo Vesci e Giorgio Gasparotto

 

in punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale

 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione 30/1/2008 L.L. e G.E., nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore L.L., convenivano davanti a questo tribunale Melette 2000 srl e lo Sci Club Gallio esponendo:

– che in data 9/1/2005 il figlio minore L.L., in organico presso lo Sky Group Le Fratte VI 75, aveva partecipato alla gara di sci organizzata dallo Sci Club Gallio e tenutasi in località Melette di

Gallio, presso il complesso sciistico gestito dalla Melette 2000;

– che nel corso della discesa il minore, a causa del fondo ghiacciato, era caduto al suolo colpendo violentemente, con l’arto sinistro, il palo di una porta posizionata dagli operatori dello Sci Club Gallio;

– che egli era stato soccorso non da personale medico ma da un guardaporte, il quale, nonostante i pianti di dolore del ragazzo, lo aveva invitato a rialzarsi e a scendere con i propri sci;

– che giunto in prossimità del traguardo era stato soccorso da personale sanitario e condotto presso l’ospedale di Asiago dove gli veniva diagnosticata la frattura dell’omero;

– che prima della gara, durante un giro di ricognizione, l’allenatore dello Sky Group Le Fratte aveva notato che alcuni paletti non erano stati fissati in conformità delle norme di sicurezza, dal momento che la loro ‘vite’, anzichè trovarsi interamente sotto la neve, sporgeva dal suolo;

– che nonostante ne fosse stato avvertito il giudice di arrivo la situazione di pericolo non era stata rimossa;

– che nella caduta il minore era andato a sbattere con il braccio sinistro contro uno di questi paletti con vite sporgente e che proprio a causa di tale urto aveva subito la frattura;

– che del sinistro erano responsabili sia il gestore della pista da sci che l’organizzatore della gara.

 

Tanto premesso, l’attore -come sopra rappresentato- chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nel sinistro, quantificati nella somma di Euro 72.741,70, o in quella diversa ritenuta di giustizia.

Melette 2000 srl, costituitasi nelle forme di rito, contestava in fatto e in diritto le argomentazioni ex adverso dedotte, in particolare rilevando che la pista era perfettamente innevata e esente da qualsiasi anomalia e che la determinazione del tracciato e il posizionamento dei paletti spettavano all’organizzatore della gara. Osservato, poi, che la lesione subita dal minore non era stata provocata da un urto contro uno dei paletti ma da una normale caduta occorsa durante una competizione sciistica e contestato altresì l’ammontare dei danni richiesti, chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Lo Sci Club Gallio, costituitosi a sua volta, negava ogni propria responsabilità nell’accaduto (il manto nevoso era perfetto, i paletti correttamente posizionati ed era stato il minore a voler scendere con i propri sci fino al traguardo nonostante che gli fosse stato proposto l’intervento del toboga) e deduceva che la sicurezza della pista era stata verificata dalla giuria nominata dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Chiedeva, pertanto, previa chiamata in causa – per eventuale manleva- della FISI e dell’INAIL (al quale sono stati trasferiti i rapporti assicurativi già facenti capo alla Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi Sportass), il rigetto della domanda attorea.

La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), chiamata in causa, negava ogni propria responsabilità nell’occorso – in quanto non era nè gestore e/o custode della pista, nè organizzatore della gara, nè aveva assunto obblighi particolari nei confronti del danneggiato. Contestate infine la sussistenza del nesso causale tra l’asserita anomalia della pista e il sinistro e la quantificazione dei danni proposta chiedeva, previa chiamata in causa -a manleva- dell’INAIL, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Si costituiva, infine, 1’INAIL contestando la pretesa risarcitoria attorea e chiedendo, comunque, che la FISI desse rigorosa dimostrazione dell’esistenza della polizza assicurativa e dell’operatività della stessa riguardo il sinistro di cui era causa.

Acquisita la documentazione offerta, disposta ctu medico-legale, assunte le prove ammesse, esaurite le incombenze di rito, la causa, ritenuta matura, all’udienza del 27/11/2012 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

 

Motivi della decisione

 

La prospettazione attorea si articola nelle seguenti proposizioni:

 

1. Alcuni paletti non erano stati correttamente infissi nella pista da sci in quanto la parte inferiore rigida degli stessi (vitone) fuoriusciva dal manto nevoso.

2. L.L., dopo essere caduto nel corso della gara, andava ad urtare con il braccio contro la parte rigida sporgente di uno dei paletti non correttamente infissi.

3. Per effetto dell’urto il minore subiva la frattura del braccio.

Era onere degli attori dimostrare che L.L., a seguito della caduta, era andato a collidere con il braccio contro la parte rigida sporgente di uno dei paletti non correttamente infissi e che, proprio a causa di tale urto, aveva subito la lesione al braccio.

Ritiene il giudicante che gli assunti attorei non trovino adeguato riscontro nelle emergenze istruttorie.

Le dichiarazioni di L.A., zio del minore, (“…Arrivato sul posto notai che vi era poca neve e che la parte rigida dei paletti fuoriusciva dalla neve. Non ricordo quanti fossero i paletti che fuoriuscivano… Ho assistito alla caduta di mio nipote. Mio nipote stava facendo una curva a sinistra è scivolato ed è caduto con le braccia in avanti e, scivolando, è andato a sbattere con le braccia contro una delle parti rigide dei paletti… La neve era ghiacciata..”), non solo non consentono di affermare che la frattura del braccio sia avvenuta a seguito dell’urto contro la parte rigida di uno dei paletti, ma sono contraddette dalle dichiarazioni degli altri testi assunti.

Pesavento Ugo, allenatore dello Sci Club Gallio, ha asserito che la neve era compatta, dura ed ha escluso che i ‘vitoni’ si trovassero sopra il livello della neve (“Faccio presente che alla gara partecipavano una ventina di sci club e che nessuno dei loro ricognitori ogni sci club provvede a controllare il tracciato ha visto l’inconveniente poi denunciato”.

P.G. ha dichiarato: “Za neve era compatta e non ghiacciata… Durante la gara mi trovavo a circa metà del salto degli alpini. Il L. era già caduto all ‘ingresso del ‘salto degli alpini ‘; era rimasto 2/3 secondi fermo, forse incerto sul da farsi; poi è ripartito e dopo aver fatto qualche curva è caduto di nuovo con la testa in avanti e perdendo entrambi gli sci. Non ho visto che sia andato a sbattere contro un paletto, sia nella prima che nella seconda caduta… Quando sono intervenuto (fui il primo a farlo) il ragazzo si stava mettendo seduto. Gli chiesi se si era fatto male; mi disse che gli faceva male un braccio; lo invitai a rimanere fermo in attesa dei soccorsi ma lui volle riprendere la discesa. Intervenne a questo punto Zampese Oscar il quale aiutò il ragazzo ad alzarsi e a mettere gli sci; quindi il ragazzo completò la discesa….”.

Zampese Oscar, maestro di sci, ha a sua volta dichiarato: “Era una neve compatta idonea per gareggiare. Nella ricognizione da me fatta non ho notato ‘vitoni’ sporgenti dalla neve… Durante la gara mi sono posizionato in corrispondenza del ‘salto degli alpini’. Io mi trovavo all’ingresso del salto e lì il ragazzo è caduto una prima volta. E ‘rimasto fermo per qualche secondo e poi ha ripreso la discesa sparendo dalla mia vista. Dopo sono stato chiamato dal P. il quale mi ha riferito che il ragazzo era caduto. Mi portai vicino al ragazzo, il quale diceva che aveva male ad un braccio. Non volle che noi chiamassimo i soccorsi, Lo aiutammo ad alzarsi e a mettere gli sci e quindi il ragazzo continuò la discesa fino all ‘arrivo. Dal punto della prima caduta al punto della seconda vi sono due/tre porte. Il ‘salto degli alpini’ si trova sulla destra rispetto alla prima parte del tracciato; in occasione della prima caduta non è andato a sbattere contro il paletto”.

Meno significativa appare la testimonianza del La Spina, allenatore dello Sky Group Le Fratte, il quale ha bensì dichiarato che, durante il giro di ricognizione, aveva notato che alcuni ‘vitoni’ sporgevano dal manto nevoso (“Su trentacinque porte ve ne erano quattro che presentavano l’inconveniente…'”) ed aveva di ciò avvertito il giudice di fondo pista; tuttavia non è stato in grado di riferire se i paletti irregolari fossero stati sistemati e, soprattutto, ha visto la caduta da lontano e ha potuto riferire solo che il minore era caduto nel punto dove aveva notato i paletti irregolarmente infìssi. Secondo il La Spina la pista era “agibile”.

Ora, le fratture dell’omero possono verificarsi per traumi diretti che agiscono sull’osso rompendolo o, più frequentemente, per traumi indiretti quali una caduta sul gomito o sulla mano ad arto esteso o per torsione. Anche ad ammettere che, dopo essere caduto, il L. sia andato ad urtare contro uno dei ‘vitoni’ (ma le testimonianze sul punto appaiono contraddittorie), non è possibile affermare che la frattura si sia prodotta proprio a causa di tale urto. La lesione può ben essersi verificata, in occasione della prima o della seconda caduta, per effetto dell’impatto della mano o del gomito del minore contro il suolo innevato, ovvero per aver urtato contro uno degli sci o a seguito della torsione del braccio, vale a dire non a causa di una qualche irregolarità nell’assetto della pista ma in conseguenza di una ‘normale’ caduta verificatasi durante una gara sciistica.

Significativamente nel certificato rilasciato, il giorno del sinistro, dal pronto soccorso dell’Ospedale di Asiago (doc.6 attoreo) leggesi sub anamnesi: “caduto accid. mentre sciava, con trauma al gomito sin”.

Per tali motivi, la domanda attorea va respinta.

Gli attori vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti.

Relativamente ai rapporti processuali convenuti/chiamati in causa le spese di lite vanno compensate.

Le spese della ctu vanno poste a carico degli attori.

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando nella causa promossa da L.L. e G.E., nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore L.L., contro Melette 2000 srl e lo Sci Club Gallio, con la chiamata in causa della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ogni altra o diversa domanda respinta o ritenuta assorbita, così decide:

RIGETTA la domanda attorea siccome infondata.

CONDANNA L.L. e G.E., nella veste sopra indicata, al pagamento in favore dei convenuti delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano: quanto a Melette 2000 srl in complessivi Euro 4.070,00, di cui Euro 70,00 per anticipazioni e Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre ad accessori di legge; quanto allo Sci Club Gallio in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre ad accessori di legge.

COMPENSA le spese di lite relativamente ai rapporti processuali convenuti/chiamati in causa.

PONE le spese della ctu, che si liquidano in complessivi Euro 700,00 + Iva, a carico degli attori.

 

Così deciso in Bassano del Grappa, il 21 febbraio 2013.

 

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2013.

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