TRIBUNALE DI BELLUNO; sentenza 15 aprile 2008 – dep. 24 aprile 2008, n. 292/08

TRIBUNALE DI BELLUNO; sentenza 15 aprile 2008 – dep. 24 aprile 2008, n. 292/08; G.U.o Scolozzi; Imp. S.D.

 

Responsabilità penale – Sci – Valanga colposa – Disastro colposo – Fuori pista – Guida alpina – Nesso di causalità – Non sussiste – Assoluzione

 

Deve essere assolta dal reato di valanga colposa e disastro colposo, per insussistenza del nesso eziologico, la guida alpina che, sciando fuori pista, provoca una valanga, se non vi è prova che tale evento è attribuibile con certezza alla sua condotta. (Nella specie, il tribunale ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento, precisando come non si potesse escludere che il distacco di neve fosse di origine naturale, tenuto conto della particolare conformazione dei luoghi e delle condizioni meteo di quella giornata. In motivazione si è, altresì, riconosciuto che non ogni scaricamento di neve a valle può essere definito “valanga”, assumendo tale valenza solo una “notevole” massa nevosa che, staccatasi dall’alto di un pendio, presenta dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quanto incontrato, con creazione di pericolo per la pubblica incolumità. Nella specie, è vero che la lunghezza dello scaricamento della neve non era affatto esiguo, avendo raggiunto tutta la lunghezza del canalone, circa 150 metri, ma è altrettanto vero che l’accumulo di neve posizionatosi a valle non era abbondante).    

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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