TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 maggio 2001 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 10 maggio 2001 (decisa il); Giud. Pappalardo; XX (Avv. Menegazzi, Fabbrini) c. YY s.r.l. (Avv. Brazzini)
Responsabilità civile – Gestore della pista – Responsabilità – Non sussiste
Il gestore della pista da sci non risponde dei danni patiti dallo snowboarder che ha urtato con il proprio attrezzo un palo ben visibile posto al margine di una pista larga e non trafficata. (Nella specie, l’attore ha convenuto in giudizio la società gestrice della pista al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patito per essere andato a sbattere contro un palo posto ai bordi della pista privo di recinzione. Il giudice ha ritenuto non responsabile la società gestrice, in considerazione del fatto che la pista era larga e non trafficata e i pali erano ben visibili fin dall’imbocco della pista, a nulla rilevando l’assenza della protezione poiché l’impatto è avvenuto tra la punta e lo snowboard)
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