TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1984, n. 969
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 agosto 1984, n. 969; Pres. Cuccurullo; Est. Zancan; FA (Avv. Egger) c. KA e altro (Avv. Dander, Lutz).
Responsabilità civile – Slitta – Investimento di un pedone – Responsabilità del conducente la slitta – Non sussiste – Responsabilità dell’organizzatore della gara – Non sussiste
Nel caso di investimento da parte di una slitta di un pedone che cammina verso valle su una pista destinata ad una gara di slitta, la responsabilità è da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa del pedone. (Nel caso di specie, il giudice ha respinto le domande attoree volte ad ottenere il risarcimento dal conducente la slitta e dall’organizzatore della gara considerando assorbente la condotta colposa dell’attrice che, benché fosse a conoscenza dello svolgimento della gara e benché esistessero strade alternative si è immessa sulla pista scendendo a valle e dando pertanto le spalle a monte, ove provenivano le slitte).
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