TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 aprile 2008 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 aprile 2008 (decisa il); Giud. Pelino; XX (Avv. Orlandini, WÖrndle) c. YY s.p.a. e altri (Avv. Tomasi, Facchin F., Facchin B.)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Caduta in un crepaccio – Colpa del maestro supervisore – Non sussiste
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Caduta in un crepaccio – Colpa del gestore della pista – Sussiste
Il maestro di sci che si limita a svolgere un ruolo di supervisione e di smistamento degli allievi presso i vari maestri non risponde dei danni che si procura l’allievo durante la lezione, salvo che questi non dimostri che il maestro affidatario non è adatto a svolgere la lezione.
Posto che la caduta è un evento connaturato con la pratica dello sci, il gestore di una pista da sci è tenuto a garantire gli utenti non solo dalle insidie presenti sulla pista, ma anche dai pericoli presenti nelle sue immediate vicinanze se essi non rappresentano insidie imprevedibili da parte del gestore stesso; ne consegue che il gestore risponde dei danni che uno sciatore si cagiona sprofondando in un crepaccio posto al limite della pista. (Nella specie l’attrice danneggiata stava seguendo una lezione di sci su una pista di facile percorrenza, quando ha perso l’equilibrio ed è scivolata fuori pista sprofondando in un crepaccio posizionato al limite della pista. Aveva citato in giudizio il maestro di sci supervisore e il gestore della pista per ottenere il risarcimento dei danni. Il giudice ha rigettato le domande nei confronti del maestro supervisore, escludendo, tra l’altro in un obiter dictum anche la responsabilità del maestro che effettivamente ha svolto la lezione. Ha accolto invece la domanda nei confronti del gestore in considerazione del fatto che la presenza dei crepacci lungo la pista de qua era un fatto a lui noto)
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