TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 marzo 1996, n. 268
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 11 marzo 1996, n. 268; Pres. Zancan, Est. Platzer; KO e BWK (Avv. Barchi) c. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO e altro (Avv. von Guggenberg, Hofer)
Responsabilità civile – Pallavolo in palestra – Caduta del canestro – Responsabilità del proprietario della palestra – Sussiste
Poiché in una palestra al chiuso un colpo di pallone contro un canestro durante un allenamento di pallavolo è un fatto normale e prevedibile, nel caso in cui un canestro cade in testa ad una minore il proprietario della palestra risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni patiti dalla minore. (Nella specie, il proprietario della palestra è l’ente pubblico. Il giudice ha ritenuto responsabile per danni da cosa in custodia il proprietario, respingendo la domanda avanzata contro l’associazione sportiva che in quel momento occupava la palestra)
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata