TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 13 luglio 1994, n. 925
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 13 luglio 1994, n. 925; Pres. Est. Delerba; JD (Avv. Giudiceandrea) c. GRANDI FUNIVIE A. s.p.a. (Avv. Boscarolli)
Responsabilità civile – Incidente sulla seggiovia – Utente privo di sci durante stagione invernale – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Sussiste
Il gestore di una seggiovia risponde dei danni patiti da un utente senza sci che al momento di scendere dal seggiolino scivola e si infortuna se alla stazione si arrivo l’utente non viene assistito. (Nella specie, l’attore senza gli sci ai piedi nel periodo della stagione sciistica, al momento di scendere dal seggiolino della seggiovia è scivolato sulla pedana coperta di neve riportando lesioni. Il giudice ha ritenuto responsabile il gestore per non aver adempiuto agli obblighi specifici derivanti dal verbale di collaudo secondo cui il trasporto dei cosiddetti utenti ordinari, privi degli sci, può essere consentito nella stagione invernale solo secondo orari differenziati e gli addetti alle stazioni devono agevolare la discesa degli utenti).
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