TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 14 settembre 1999, n. 641
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 14 settembre 1999, n. 641; Pres. Delerba, Est. Martin; GMG (Avv. Moscariello, La Guardia) c. IMPIANTI SEGGIOVIE SCIOVIE (Avv. Pasquali)
Responsabilità civile – Seggiovia – Discesa dal sedile senza sci – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste
Posto che gli impianti di risalita non possono essere interamente assimilati a normale fattispecie di trasporto, non potendo prescindere dalla cooperazione dell’utente, nel caso in cui un’utente di una seggiovia inesperta senza gli sci ai piedi subisce lesioni nella fase di discesa dal sedile sussiste la prevalente responsabilità del gestore se l’addetto non ha prestato il soccorso necessario in concorso di colpa con l’attrice che non ha palesato la richiesta d’aiuto.
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