TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 dicembre 1987, n. 1211
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 dicembre 1987, n. 1211; Pres. MArtinolli; Est. Zancan; HH (Avv. Happacher, von Guggenberg) c. FUNIVIE S. (Avv. Pichler).
Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Gestore dell’area sciabile – Ritardo dell’addetto – Responsabilità – Sussiste
Il gestore dell’iarea sciabile ove insiste l’impianto di risalita risponde dei danni che si procura l’utente nella fase di discesa dal sedile, se questi per un movimento anomalo dell’archetto di sicurezza scende dopo il punto ideale, mentre l’addetto della stazione ferma l’impianto in ritardo (Nel caso di specie l’archetto di sicurezza dopo essere stato sollevato si è richiuso due volte rendendo difficoltosa all’attore la fase di discesa dal sedile, determinandone la caduta con esiti dannosi. Il giudice ha ritenuto sussistere la responsabilità del gestore perchè l’addetto all’impianto non ha aiutato l’utente ed è intervenuto con notevole ritardo).
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