TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 giugno 2007 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 15 giugno 2007 (decisa il); Giud. Pelino; XX (Avv. Kofler) c. YY (Avv. Walcher)
Responsabilità civile – Scontro tra sciatore e snowboarder – Snowboarder proveniente da monte ad alta velocità – Responsabilità prevalente – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste
In caso di scontro tra uno snowboarder ed uno sciatore, lo snowboarder che proviene da monte ad alta velocità e cambia traiettoria risponde ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati ad altro sciatore che procede più a valle, in concorso di colpa con quest’ultimo se anch’egli procede a velocità sostenuta. (Nella specie,il convenuto proedeva da monte tenendo la linea della massima pendenza e cambiava traiettoria andando ad impattare con l’attrice che, a sua volta, stava scendendo a velocità sostenuta. Il giudice ha ritenuto sussistente in capo al convenuto la responsabilità dei danni patiti dall’attrice nella misura dell’80% in quanto ha violato le norme 1, 4 e 5 del decalogo FIS; mentre il 20% di responsabilità residua in capo all’attrice danneggiata la quale procedeva a velocità sostenuta)
© Umberto Izzo – Riporduzione riservata