TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 luglio 1998, n. 528
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 luglio 1998, n. 528; Pres. Est.. Delerba; MM (Avv. Facchin) c. TF, TE e altro (Avv. Vettori, Valenti, JÖchler, Ganner, Boscarolli)
Responsabilità civile – Equitazione – Escursione a cavallo – Responsabilità del gestore del maneggio – Sussiste
Essendo applicabile all’attività di gestione di un maneggio l’art. 2050 c.c., il gestore di un maneggio risponde dei danni cagionati all’escursionista inesperto salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto. (Nella specie, l’attrice cavallerizza inesperta, durante un’escursione è caduta perché era stata fissata male la sella. Il giudice ha ritenuto pericolosa l’attivita di gestione di un maneggio e quindi applicabile l’art. 2050 c.c. In un obiter dictum, ha peraltro ammesso che la responsabilità del gestore sussisterebbe, invocando l’art. 2052 c.c., anche nel caso in cui l’attrice fosse stata esperta)
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