TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 marzo 1984, n. 236

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 16 marzo 1984, n. 236; Pres. Sacchettini; Est. Delerba; WW (Avv. Lutz) c. AO e altro (Avv. Maida, Righetti, Rossi)

 

Responsabilità civile – Motoslitta – Responsabilità del conducente – Sussiste

 

Il conducente di una motoslitta che investe uno sciatore su una stradina innevata, ancorchè non omologata come pista da sci, risponde dei danni che cagiona allo sciatore se tiene una condotta inidonea allo stato dei luoghi. (Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto sussistente la colpa del conducente della motoslitta, il quale ha tenuto una condotta di guida non giustificata dalle circostanze e dalla condizione dei luoghi. Ha considerato irrilevante la circostanza che l’incidente sia avvenuto su una stradina adibita al transito delle motoslitte, non omologata come pista da sci, in considerazione del fatto che secondo la prassi, quel luogo era normalmente trafficato dagli sciatori. Indicativa della condotta colposa del conducente è stata la circostanza che questi appariva ubriaco).

 

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

 

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