TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 luglio 1995, n. 446

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 luglio 1995, n. 446; Pres. Delerba; Est. Waldner; GE e altri (Avv. Massari S.,Massari G.) c. FUNIVIE S. (Avv. D’Apolito, Schramm)

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Insidia sulla pista – Responsabilità del gestore – Sussiste

 

Il gestore di una pista da sci risponde dei danni che uno sciatore si procura cadendo fuori dalla pista dopo aver sciato su un cumulo di neve prodotto durante la notte dai cannoni spara neve. (Nella specie, l’esperto sciatore danneggiato defunto sciava su una pista di facile percorrenza, ed è andato a sciare su un cumulo di neve che si era prodotto durante la notte per effetto dei cannoni spara neve. Il giudice ha ritenuto sussistere la responsabilità del gestore in ragione del fatto che una pista da sci di facile percorrenza la presenza di un cumulo di neve con le caratteristiche di simile pericolosità costituisce un’insidia per gli sciatori)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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