TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 maggio 2005 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 18 maggio 2005 (decisa il); Giud. Bonell; XX (Avv. Rosso) c. YY e altro (Avv. Valenti, Giramonti)
Responsabilità civile – Abbattimento di albero – Responsabilità del boscaiolo – Sussiste
Un boscaiolo provetto che, abbattendo un albero a monte di un pendio, cagiona la morte di un passante sul sentiero a valle, risponde a norma dell’art. 2043 c.c. se, stante le condizioni di luogo e di tempo, non prevede che il fusto abbattuto possa mutare traiettoria rispetto a quella prescelta inizialmente; ovvero a norma dell’art. 2050 c.c. qualora non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, il giudice ha ritenuto responsabile della morte di un minore un boscaiolo provetto ai sensi dell’art. 2043 c.c., per non aver preveduto che il fusto abbattuto avrebbe potuto mutare traiettoria, rispetto a quella scelta inizialmente, a causa del forte pendio ghiacciato e delle possibili raffiche di vento invernali; nonché a norma dell’art. 2050 c.c. per non aver predisposto lo sgombero del territorio sottostante mediante un’adeguata segnaletica monitoria o mediante personale ausiliario)
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