TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 luglio 1995, n. 470

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 luglio 1995, n. 470; Pres. Est. Delerba; CG (Avv. Sarli, Boscarolli) c. GR (Avv. Righetti, Valentini)

 

Responsabilità civile – Incidente a cavallo – Responsabilità del proprietario gestore del maneggio – Sussiste

 

Il gestore proprietario di un maneggio risponde ai sensi degli artt. 2050 e 2052 c.c. dei danni che un cavallo del suo maneggio provoca all’escursionista che lo monta; nonché a norma dell’art. 2043 c.c. se l’accompagnatore a cui è stato affidato il gruppo di escursionisti si è colpevolmente lasciato sorprendere dal galoppo del cavallo . (Nella specie, durante un’escursione a cavallo, una cavalla si è improvvisamente lanciata al galoppo a causa del rumore di una motosega, ha disarcionato l’attrice danneggiata e le ha sferrato un calcio. Il giudice ha ritenuto applicabile sia gli artt. 2050 c.c., nella misura in cui è pericolosa l’attività connessa con la gestione di un maneggio a causa dell’indole equina; sia l’art. 2052 c.c., sia l’art. 2043 c.c. nella misura in cui ha ritenuto prevedibile da parte dell’accompagnatore che un cavallo possa imbizzarrirsi per l’improvviso rumore di una motosega che a sua volta è circostanza assolutamente prevedibile durante il periodo estivo)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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