TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 luglio 1996, n. 747
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 19 luglio 1996, n. 747; Pres.Est. Delerba; GE (Avv. Murano, Morandi) c. PA (Avv. Gostner)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa dell’attore danneggiato – Sussiste
Nel caso in cui uno sciatore si procura un danno uscendo in curva e precipitando sulla stradina sottostante è responsabile il gestore se non ha predisposto una segnaletica idonea a segnalare la curva, in concorso con lo sciatore danneggiato per non aver tenuto una condotta consona alle condizioni di tempo e di spazio. (Nella specie, dato il mal tempo, le condizioni di visibilità non erano buone e lo sciatore danneggiato nell’ultima curva della discesa, invece di assecondare l’andamento della pista era precipitato oltre la curva, sulla strada pubblica sottostante. Il giudice ha accertato la pari responsabilità del gestore a causa della segnaletica insufficiente e dell’attore per non aver egli tenuto una maggior prudenza in condizioni di scarsa visibilità)
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