TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 novembre 2007 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 20 novembre 2007 (decisa il); Giud. Colombo; XX (Avv. Secchi) c. YY (Avv. Zanoni)
Responsabilità civile – Partita di hockey – Lesioni all’arbitro – Colpa del giocatore – Sussiste
Il comportamento materiale di colui che, durante una partita di hockey a gioco fermo e durante un diverbio in merito ad una sanzione inflitta, si avvicina all’arbitro brandendo con due mani all’altezza del di lui petto uno strumento potenzialmente lesivo, quale la mazza da hockey, costituisce di per sé condotta, oltre che vietata esplicitamente dalle regole del gioco del hockey, anche gravemente imprudente e pericolosa per l’incolumità fisica altrui, tale che, se dalla stessa ne sono derivate conseguenze lesive, il giocatore ne deve rispondere integralmente, non potendosi configurare come condotta rilevabile ai sensi dell’art 1227.c.c. la provocazione verbale proferita dall’arbitro. (Nella specie, un giocatore di hockey durante una partita ha colpito a gioco fermo l’arbitro)
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