TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 24 febbraio 2003 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 24 febbraio 2003 (decisa il); Giud. Mirandola; XX (Avv. Preussler, Pirhofer) c. YY s.p.a. (Avv. Fedele)

 

Responsabilità civile – Skilift – Condotta dell’utente – Interruzione del nesso di causa

 

L’utente di uno skilift che si sgancia dal piattello, nonostante gli avvisi posti all’inizio dell’impianto di risalita, è un fatto imprevedibile ed integra il caso fortuito costituendo causa autonoma dei danni patiti dall’utente; ne consegue che, poiché interrompe il nesso eziologico tra il funzionamento dello skilift e il danno subito, il gestore dell’impianto di risalita non è responsabile dei danni che l’utente si è procurato. (Nella specie, l’attrice si era sganciata dal piattello dello skilift per acchiappare la figlia che a sua volta era caduta dal piattello anteriore e scivolando su una lastra di ghiaccio si procurata il danno per cui è causa. Il giudice ha ritenuto causa autonoma del danno la condotta dell’attrice ed ha considerato irrilevante la presenza di una lastra di ghiaccio, essendo questa un elemento connaturato di tutte le superfici innevate)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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