TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 26 febbraio 1983, n. 181

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 26 febbraio 1983, n. 181; Pres. Est. Zancan; DoTT (Avv. Oberlechner) c. EE (Avv. Pasquali).

 

Responsabilità civile – Piscina – Gestore di un camping – Annegamento di una minore – Responsabilità – Sussiste – Concorso di colpa – Sussiste

 

Nel caso in cui una minore cada nella piscina di un camping rischiando di annegare, sussiste la responsabilità in base all’art. 2043 del gestore della piscina che risulti aver omesso le precauzioni che la comune prudenza imponeva di adottare nella circostanza, in concorso di colpa con la minore che abbia posto in essere una condotta di obiettiva incidenza causale con il sinistro (Nella specie una minore sottraendosi volontariamente al controllo della mamma e del sorvegliante è stata trovata sul fondo di una piscina di un camping. Il giudice riscontra la colpa del gestore del camping, ritenendo applicabile alla fattispecie, in aggiunta all’art. 2043,  sia l’art. 2050 che l’art. 2051 c.c., e sancisce il concorso di responsabilità nella misura del 90% a carico del gestore della piscina in ragione della presenza di cartelli menzogneri e in virtù del fatto che la piscina era nascosta da una siepe, sottraendola così alla visibilità degli adulti, e in misura del 10% a carico della bambina, la quale ha posto in essere una condotta con un’obiettiva incidenza causale rispetto al danno auto cagionato).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

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