TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 luglio 1998, n. 576
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 27 luglio 1998, n. 576; Pres. Est.. Delerba; DeMZ (Avv. Dal Lago, Boscarolli) c. HB s.p.a. e HEZ (Avv. Gostner, Fedele)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Fuoriuscita dalla pista – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste
In caso di incidente mortale avvenuto in una curva di una pista da sci sussiste il concorso di colpa tra lo sciatore defunto che accetta il rischio sportivo e il gestore della pista che, pur conoscendo il grado di pericolosità della curva, non adotta le necessarie misure di sicurezza. (Nella specie, gli eredi del danneggiato hanno ottenuto un risarcimento al 50% poiché è emerso dall’istruttoria che nel tratto di pista in cui si è verificato l’incidente de quo era già stati segnalato almeno un altro incidente mortale, ma ciononostante il gestore non aveva provveduto a mettere alcuna rete di recinzione in quel tratto di posta)
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