TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 28 novembre 2002 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 28 novembre 2002 (decisa il); Giud. Pasquali; XX (Avv. Genovesio, Morandi) c. YY s.p.a. (Avv. D’Apolito, Pappalardo)
Responsabilità civile – Gestore dell’area da sci – Danno all’utente – Responsabilità – Sussiste
Il gestore di una pista da sci risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. dei danni che uno sciatore durante la discesa si procura andando a sbattere contro una staccionata posizionata oltre il margine della pista che non sia adeguatamente segnalata, né protetta da reti di contenimento idonee a preservare gli sciatori dall’impatto con la stessa. (Nella specie, il giudice, applicando l’art. 2043 c.c., ha ritenuto il gestore della pista responsabile per i danni che l’attore danneggiato si è procurato nella discesa andando a sbattere contro una staccionata posta ai margini della pista, in considerazione del fatto che la segnaletica posta all’inizio della pista era inidonea ad indicare lo specifico pericolo della staccionata e in considerazione del fatto che la rete di delimitazione posta a 40 cm dalla staccionata era inidonea a preservare lo sciatore dal possibile impatto contro la staccionata stessa)
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