TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 aprile 1997, n. 344
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 29 aprile 1997, n. 344; Pres. Delerba, Est. Busato; PP (Avv. Pasquali) c. FA e altri (Avv. Boscarolli, De Guelmi, Giannini)
Responsabilità civile – Incidente su circuito automobilistico – Responsabilità del convenuto – Sussiste – Regime di assicurazione obbligatoria – Non sussiste
L’incidente avvenuto su un circuito automobilistico tra due auto guidate da amatori, pur non rientrando tra i casi di gare e competizioni, non soggiace alla disciplina di cui all’art. 2054 c.c., né al regime di assicurazione obbligatoria automobilistica, ma alla disciplina generale dell’art. 2043 c.c.; ne consegue che l’assicurazione del convenuto danneggiante non ha legittimazione passiva diretta, ma solo l’obbligo di manleva di quanto il danneggiante dovrà pagare al danneggiato. (Nella specie, due amici in occasione di un raduno di ferraristi, mentre provavano le loro automobili sul circuito del Mugello senza cronometrarsi, hanno fatto un incidente. L’attore danneggiato ha citato in giudizio il danneggiante e l’assicurazione del danneggiante. Il giudice dopo aver rilevato che, non essendoci stata alcuna competizione, ha ritenuto sussistente la copertura assicurativa, ma ha negato che si possa parlare tecnicamente di incidente stradale, negando conseguentemente, l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. e del regime di assicurazione obbligatoria ed ha condannato il convenuto in forza dell’art. 2043 c.c.)
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