TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 giugno 1988, n. 504

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 giugno 1988, n. 504; Pres. MArtinolli; Est. Zancan; PM (Avv. Steiner) c. OE (Avv. Nicolussi-Leck, Pichler)

 

Responsabilità civile – Equitazione – Attività pericolosa – Maneggio – Nesso di causalità – Onere della prova – Non assolto

 

Ai sensi dell’art. 2050 c.c., nella fattispecie di responsabilità derivante da attività pericolosa, quale l’esercizio di un maneggio, incombe sull’attore danneggiato l’onere del nesso causale tra l’esercizio dell’attività e il danno, in mancanza del quale la domanda deve essere respinta. (Nel caso di specie l’attore, durante un’escursione a cavallo subisce un danno dal cavallo del proprietario convenuto, ma la narrazione del fatto contrasta con quella precedentemente esposta in sede stragiudiziale all’assicurazione del convenuto).

 

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 Testo della sentenza

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