TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 marzo 2003 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 3 marzo 2003 (decisa il); Giud. Pappalardo; XX (Avv. Pennesi, Moschetti) c. YY s.p.a. (Avv. Boscarolli)

 

Responsabilità civile – Infortunio sulla pista da sci – Impatto contro una colonnina metallica – Responsabilità del gestore – Non sussiste

 

Il gestore di una pista da sci non è responsabile dei danni patiti da uno sciatore che autonomamente perde l’equilibrio mentre scia su una pista di facile percorrenza e va a sbattere contro una colonnina posta all’esterno della pista. (Nella specie, l’attrice, mentre percorreva una pista di facile percorrenza ha perso l’equilibrio ed è andata a sciare su un cumulo di neve a bordo pista, venendo catapultata su una colonnina posta al di fuori della pista stessa. Il giudice ha ritenuto irrilevante ai fini del nesso causale la circostanza che la colonnina fosse protetta o meno da materassi arancioni, poiché, date le condizioni di ottima visibilità, data la circostanza che la colonnina era posizionata vicino a grossi alberi e dato il bassissimo grado di difficoltà della pista, l’attrice era nelle condizioni ideali per evitare il fatto; altrettanto irrilevante è la circostanza che mancassero le protezioni, poiché su una pista di facile percorrenza non appaiono necessarie e, in ogni caso, data la dinamica dell’incidente, la loro presenza non avrebbe evitato il danno)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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