TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 gennaio 2006 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 30 gennaio 2006 (decisa il); Giud. Bertolini; XX (Avv. Egger) c. YY s.r.l. (Avv. Boscarolli)
Responsabilità civile – Seggiovia – Condotta del trasportato – Interruzione del nesso causale – Sussiste
Il gestore della seggiovia non risponde dei danni che il passeggero si procura al momento di scendere dal seggiolino se sono riconducibili alla condotta anomala ed imprevedibile del passeggero stesso. (Nella specie il fatto si è verificato durante il periodo estivo. L’attrice, passeggera della seggiovia gestita dalla convenuta, è scesa dalla seggiovia prima del tempo e il giudice ha ritenuto insussistente la responsabilità del gestore per inesistenza della segnaletica nella misura in cui le istruzioni erano chiare e per omessa assistenza dell’addetto, nella misura in cui il gesto dell’attrice è stato tanto repentino che nemmeno il marito al suo fianco ha avuto il tempo di reagire)
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