TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 31 dicembre 2001 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 31 dicembre 2001 (decisa il); Giud. Waldner; PxMx, MxGx, MxMx (Avv. Romiti, Boscarolli) c. YY s.p.a. e altro (Avv. Fedele, Loner)

 

Responsabilità civile – Skilift – Danni al trasportato – Responsabilità di altro trasportato – Sussisite

 

Il trasporto a mezzo della sciovia o skilift, in ragione della collaborazione attiva richiesta dal trasportato non po’ essere inquadrato nella fattispecie del contratto di trasporto, mancando il carattere essenziale dell’affidamento del passeggero ad un vettore che abbia il controllo completo sull’esecuzione del trasporto; ne consegue che non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c. e che, in caso di comportamento scorretto da parte di un trasportato, costui risponde a norma dell’art. 2043 c.c. dei danni che cagiona ad un altro trasportato (Nella specie, il giudice ha accolto la domanda dell’attrice nei confronti del convenuto trasportato, il quale nel tentativo scomposto di recuperare un bastoncino mentre era trainato dallo skilift, ha perso l’equilibrio cadendo e travolgendo l’attrice che lo seguiva da dietro trainata dal piattello successivo dello skilift; ed ha respinto le domande attoree avanzate nei confronti del gestore dell’impianto in considerazione del fatto che il trasporto a mezzo skilift richiede la collaborazione del trasportato e la condotta colposa del convenuto trasportato interrompe l’eventuale nesso di causa tra la gestione dello skilift e i danni patiti dall’attrice)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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