TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 agosto 2003 (decisa il)

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 agosto 2003 (decisa il); Giud. Bonell; XX (Avv. Murano) c. YY s.p.a. e altro (Avv. Migliucci, Loner)

 

Responsabilità civile – Uscita di pista dello sciatore –Rischio atipico sulla pista da sci –– Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore danneggiato – Sussiste

 

Il gestore della pista che non segnala adeguatamente una curva che per le sue caratteristiche può rappresentare un’insidia pericolosa od omette di predisporre le necessarie protezioni, è responsabile dei danni che lo sciatore si procura uscendo di pista in quella curva dopo aver perso il controllo degli sci, in concorso con lo sciatore danneggiato stesso se questi non prova che la perdita del controllo degli sci è dovuta a causa a lui non imputabile. (Nella specie, lo sciatore ha perso il controllo degli sci in curva, un tratto dove la pista si restringe, cambia di pendenza e corre tra un ruscello ed una roccia. Il giudice ha parzialmente accolto le domande dell’attore sciatore valutando che in quel tratto di pista sia necessario predisporre particolari protezioni. Inoltre, dall’istruttoria è emerso che sulla roccia erano previsti i ganci per le protezioni che però al momento dell’incidente mancavano. Il giudice ha ritenuto sussistente il concorso di colpa dell’attore stesso al quale, non avendo provato che la perdita del controllo degli sci è dipesa da causa a lui non imputabile, deve imputarsi la violazione dell’obbligo di cui allrt. 2 del decalogo FIS)

 

 © Umberto izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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