TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 dicembre 2007 (decisa il)
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 dicembre 2007 (decisa il); Giud. Pappalardo; XX (Avv. Ganner) c. ZZ e YY s.p.a. (Avv. Brazzini)
Responsabilità civile – Seggiovia – Infortunio nella discesa dalla seggiovia – Responsabilità del gestore – Non sussiste
Non sussiste la responsabilità del gestore di una seggiovia se il danno subito dallo sciatore nella fase di discesa dal seggiolino è riconducibile esclusivamente alla sua imperizia e questi non prova la condotta colposa dell’addetto all’impianto di risalita. (Nella specie, l’attrice ha dedotto genericamente di essere stata ostacolata dall’attività dell’addetto all’impianto intento a spalare la neve antistante la rampa di arrivo alla stazione a monte dell’impianto, costringendo essa attrice a ritardare di un metro la discesa dal seggiolino. Il giudice ha rilevato irrilevante ai fini della discesa lo spazio di un metro ed ha, pertanto, ricondotto il danno all’esclusiva imperizia dell’attrice)
© Umberto izzo – Riproduzione riservata