TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 ottobre 1995, n. 670

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 5 ottobre 1995, n. 670; Pres. Est. Delerba; PL (Avv. Manini, Gostner) c. S. s.p.a. (Avv. Boscarolli).

 

Responsabilità civile – Sci – Skilift – Caduta dell’utente – Contratto di trasporto – Responsabilità del gestore – Sussiste – Prevalente concorso di colpa del trasportato – Sussiste

 

Il gestore di un skilift ha l’obbligo di tenere sotto controllo tutto l’impianto; ne consegue che risponde a norma dell’art. 1681 c.c. dei danni patiti da un utente in un tratto della risalita ostruito alla visuale degli addetti alle cabine dell’impianto, ma la misura della quantificazione del danno deve tener conto del concorso di colpa dell’utente cui sia ascrivibile la caduta in difetto di anomalie di funzionamento o di pericoli atipici sul tracciato di scorrimento. (Nella specie, l’attrice ha dichiarato di essere caduta dallo skilift per causa autonoma e di essere stata colpita dall’ancora dell’utente successivo che nel tentativo di non investirla si è sganciato dallo skilift la cui ancora ha colpito in faccia l’attrice. Il tribunale, applicando l’art. 1681 c.c., ha giudicato responsabile il gestore nella misura del 20% poiché non ha fornito la prova liberatoria, non essendo sufficiente a tal fine l’allegazione che il fatto sia avvenuto in un luogo sottratto alla visuale dell’addetto ed essendo viceversa determinante la circostanza che egli abbia violato l’obbligo di sorvegliare l’intero tragitto di risalita. La restante quota dell’80 % resta assorbita dalla valutazione colposa assegnata alla condotta della danneggiata).

 

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 Testo della sentenza

 

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